Sentenza n. 1261/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'accertamento quanto al ricorso n. 377 del 2026: - dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Forte dei Marmi a fronte dell’istanza prot. 22344 depositata presso detta Amministrazione in data 11 giugno 2025, con la quale la signora Wilczek chiedeva di provvedere alla modifica dell'autorizzazione n. 330 del 13 gennaio 2023 per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica tipo A; e per la condanna - del Comune di Forte dei Marmi a provvedere sulla predetta istanza, con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia; quanto al ricorso n. 378 del 2026: per l’accertamento - dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Forte dei Marmi a fronte dell’istanza prot. 22349 depositata presso detta Amministrazione in data 11 giugno 2025, con la quale il signor De Lucia chiedeva di provvedere alla modifica delle autorizzazioni n. 329 e n. 331 del 13 gennaio 2023 per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica tipo A; e per la condanna - del Comune di Forte dei Marmi a provvedere sulla predetta istanza, con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato sulle istanze di modifica delle autorizzazioni commerciali per l'estensione della vendita a giocattoli e giochi per bambini
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori commerciali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, titolari di autorizzazioni comunali per il commercio su area pubblica tipo A, avevano chiesto al Comune la modifica delle autorizzazioni sotto due profili: l'estensione della categoria merceologica alla vendita di giocattoli e giochi per bambini e l'ampliamento dei giorni di esercizio. Il Comune aveva accolto soltanto la richiesta relativa al calendario dell'attività, senza adottare una determinazione espressa sulla richiesta merceologica. I ricorrenti hanno quindi agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e per la condanna dell'Amministrazione a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha sostenuto che la deliberazione consiliare di accoglimento della sola richiesta temporale integrasse un rigetto implicito della richiesta di ampliamento degli articoli vendibili, richiamando anche una precedente nota del SUAP che dava atto dell'esito negativo della concertazione sulla richiesta merceologica.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e li ha accolti. Ha ritenuto che il Comune fosse obbligato a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, poiché le istanze provenivano da titolari di una situazione differenziata di interesse pretensivo e il termine generale di trenta giorni previsto dall'art. 2 della l. 241/1990 era decorso. Le note del SUAP sono state qualificate come atti endoprocedimentali, in quanto si limitavano a dare conto della concertazione e ad annunciare una proposta riguardante soltanto i giorni di esercizio, senza decidere espressamente e motivatamente sulla richiesta merceologica. Neppure la deliberazione consiliare che aveva accolto la sola estensione temporale poteva valere come diniego implicito: l'accoglimento di una domanda non incompatibile con un'altra non rende quest'ultima necessariamente respinta e non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivare la decisione su ciascun profilo dell'istanza plurima. Il TAR ha quindi accertato l'illegittimità del silenzio, ordinato al Comune di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e nominato il Prefetto di Lucca quale commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
«Ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso»
L'Amministrazione deve concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, anche quando ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo ipotesi limite di pretestuosità. In assenza di un termine speciale opera il termine generale di trenta giorni.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
Il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento era decorso al momento della proposizione dei ricorsi.
art. 3 l. 241/1990
La decisione amministrativa deve essere espressa e motivata con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche, anche quando l'istanza contiene domande plurime e tra loro compatibili.
art. 117 c.p.a.
Consente di chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'Amministrazione a provvedere.
art. 3 l.r. Toscana n. 62/2018
Disciplina la concertazione con i soggetti rappresentativi delle categorie economiche; l'esito della concertazione, nel caso esaminato, non costituiva una determinazione conclusiva e vincolante del Comune.
Massime di principio
- Quando un procedimento consegue obbligatoriamente a un'istanza di un soggetto titolare di una situazione differenziata di interesse pretensivo, l'Amministrazione deve concluderlo con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza di un termine speciale, entro trenta giorni; l'obbligo sussiste anche se l'Amministrazione ritiene la domanda infondata o non accoglibile, salvo il caso limite di un'istanza manifestamente pretestuosa.
- La definizione espressa di una sola delle domande contenute in un'istanza plurima non determina il rigetto implicito delle altre domande quando esse siano tra loro compatibili: l'Amministrazione deve pronunciarsi espressamente e motivatamente su ciascun profilo autonomo dell'istanza.
- Un atto endoprocedimentale che comunica l'esito di una fase istruttoria o di concertazione e annuncia una futura proposta non equivale al provvedimento conclusivo del procedimento e non fa venir meno l'obbligo di provvedere.
- Il provvedimento amministrativo implicito è configurabile soltanto quando l'atto o il comportamento dell'Amministrazione sia inequivocabilmente incompatibile con ogni diverso contenuto provvedimentale e renda quest'ultimo l'unica conseguenza ragionevolmente possibile; non ricorre tale presupposto quando la decisione adottata su un profilo dell'istanza sia compatibile con l'accoglimento di un altro profilo.
- Nel giudizio avverso il silenzio, accertata l'illegittimità dell'inerzia, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine perentorio e nominare un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza.
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