Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/04/2016 n. 2278 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Impugnazioni - Decadenza - Termine lungo - Applicabilità - Limiti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che il termine semestrale previsto dal nuovo art. 327 c.p.c. si applica, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009, esclusivamente ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge. Per i giudizi instaurati anteriormente continua ad applicarsi il termine annuale. È irrilevante che una fase successiva o un grado successivo del processo siano stati instaurati dopo tale data.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione del termine lungo per impugnare una sentenza nel processo tributario. In particolare, si doveva stabilire se fosse applicabile il termine di decadenza di sei mesi, introdotto dalla legge n. 69 del 2009 mediante la modifica dell'art. 327 c.p.c., oppure il precedente termine annuale. La questione dipendeva dalla data di instaurazione del giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    La modifica introdotta dalla legge n. 69 del 2009 ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale.

    Il termine lungo per impugnare è di sei mesi solo per i giudizi cui si applica temporalmente la riforma; altrimenti resta applicabile il precedente termine annuale.

  • Art. 58, comma 1, legge n. 69 del 2009

    La disciplina modificata si applica ai soli giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009. La data di instaurazione delle successive fasi o dei successivi gradi non modifica il regime temporale applicabile.

Massime di principio

  • Per determinare il termine lungo di impugnazione occorre verificare la data di instaurazione del giudizio originario, non quella di una successiva fase o di un grado successivo.
  • Nei giudizi instaurati dal 4 luglio 2009 si applica, in assenza di notificazione della sentenza, il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c.; per i giudizi anteriori resta applicabile il termine annuale.
  • Le modifiche processuali ai termini di impugnazione non si applicano automaticamente ai procedimenti già pendenti, salvo diversa e specifica previsione normativa.
  • La verifica della tempestività dell'impugnazione deve quindi partire dall'individuazione della data di instaurazione del giudizio e dal regime transitorio vigente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.