Sentenza del 21/04/2016 n. 2278 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazioni - Decadenza - Termine lungo - Applicabilità - Limiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il termine semestrale previsto dal nuovo art. 327 c.p.c. si applica, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009, esclusivamente ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge. Per i giudizi instaurati anteriormente continua ad applicarsi il termine annuale. È irrilevante che una fase successiva o un grado successivo del processo siano stati instaurati dopo tale data.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del termine lungo per impugnare una sentenza nel processo tributario. In particolare, si doveva stabilire se fosse applicabile il termine di decadenza di sei mesi, introdotto dalla legge n. 69 del 2009 mediante la modifica dell'art. 327 c.p.c., oppure il precedente termine annuale. La questione dipendeva dalla data di instaurazione del giudizio.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
La modifica introdotta dalla legge n. 69 del 2009 ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale.
Il termine lungo per impugnare è di sei mesi solo per i giudizi cui si applica temporalmente la riforma; altrimenti resta applicabile il precedente termine annuale.
Art. 58, comma 1, legge n. 69 del 2009
La disciplina modificata si applica ai soli giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009. La data di instaurazione delle successive fasi o dei successivi gradi non modifica il regime temporale applicabile.
Massime di principio
- Per determinare il termine lungo di impugnazione occorre verificare la data di instaurazione del giudizio originario, non quella di una successiva fase o di un grado successivo.
- Nei giudizi instaurati dal 4 luglio 2009 si applica, in assenza di notificazione della sentenza, il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c.; per i giudizi anteriori resta applicabile il termine annuale.
- Le modifiche processuali ai termini di impugnazione non si applicano automaticamente ai procedimenti già pendenti, salvo diversa e specifica previsione normativa.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione deve quindi partire dall'individuazione della data di instaurazione del giudizio e dal regime transitorio vigente.
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