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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-558/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1° marzo 2018. — Causa promossa da Doris Margret Lisette Mahnkopf. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Successioni e certificato successorio europeo – Ambito di applicazione – Possibilità di far figurare nel certificato successorio europeo la quota del coniuge superstite. — Causa C-558/16

Giurisprudenza europea62016CJ0558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che una norma nazionale come l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, che aumenta la quota del coniuge superstite in caso di morte dell’altro coniuge, va trattata come materia successoria ai fini del regolamento n. 650/2012. Questo consente di includere nel certificato successorio europeo l’intera quota del coniuge superstite, anche se la maggiorazione deriva dal collegamento con il regime patrimoniale. La Corte ha quindi ritenuto non necessario esaminare le questioni ulteriori poste dal giudice tedesco.

Ambito del regolamento successioni n. 650/2012 e inclusione nel certificato successorio europeo della maggiorazione della quota del coniuge superstite prevista dal diritto tedesco

La questione giuridica

Se una disposizione nazionale che, in caso di morte di un coniuge, prevede un conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio mediante maggiorazione della quota ereditaria del coniuge superstite rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012; in subordine, se e in quale misura tale maggiorazione possa essere indicata nel certificato successorio europeo ai sensi degli articoli 67 e 68 del regolamento.

Principio di diritto

Rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 la norma nazionale che, alla morte di un coniuge, attribuisce al superstite una maggiorazione forfettaria della quota ereditaria come meccanismo di liquidazione del regime patrimoniale, quando tale meccanismo incide sulla determinazione della quota successoria del coniuge superstite. Di conseguenza, la quota così determinata può essere integralmente riportata nel certificato successorio europeo, poiché la disposizione nazionale riguarda principalmente la successione e non un autonomo regime patrimoniale escluso dal regolamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 21 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 22 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 62 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 63 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 65, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 68, lettere f), h) e l), del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 69 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Regolamento (UE) 2016/1103
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1103
  • Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1103
  • Articolo 1371, paragrafo 1, BGB
  • Articolo 1931 BGB

Ambito del regolamento successioni n. 650/2012 e quota del coniuge superstite nel certificato successorio europeo

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Kammergericht Berlin relativo all’interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni e certificato successorio europeo. Il caso riguarda la possibilità di indicare nel certificato la quota ereditaria del coniuge superstite comprensiva della maggiorazione prevista dal diritto tedesco in relazione al regime patrimoniale coniugale.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Mahnkopf è deceduto senza testamento, lasciando come eredi la moglie e il figlio. I coniugi erano soggetti al regime legale tedesco di comunione limitata agli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio (Zugewinngemeinschaft).

La sig.ra Mahnkopf aveva ottenuto un certificato successorio nazionale e poi aveva chiesto il rilascio di un certificato successorio europeo per far trascrivere in Svezia i diritti sul bene immobile caduto in successione. Il giudice tedesco di primo grado aveva respinto la domanda ritenendo che la maggiorazione della quota spettante al coniuge superstite derivasse non da una regola successoria, ma da una norma sul regime patrimoniale tra coniugi, quindi esclusa dal regolamento n. 650/2012.

Normativa UE rilevante

La Corte ha richiamato, in particolare, i considerando 7, 9, 11, 12 e 71 del regolamento n. 650/2012, nonché gli articoli 1, 3, 21, 22, 23, 62, 63, 65, 67, 68 e 69 di tale regolamento.

Sono stati inoltre richiamati il regolamento (UE) 2016/1103, soprattutto il considerando 18 e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), che esclude dalla sua applicazione la successione a causa di morte del coniuge, e le disposizioni del BGB tedesco, in particolare gli articoli 1371, paragrafo 1, e 1931.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva essenzialmente:

  • se una norma nazionale come l’articolo 1371, paragrafo 1, BGB rientri nell’ambito del regolamento n. 650/2012;
  • in subordine, se la quota del coniuge superstite così maggiorata possa essere integralmente indicata nel certificato successorio europeo;
  • e, ancora in subordine, se ciò possa avvenire almeno a titolo informativo in casi particolari.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che l’interpretazione del regolamento deve essere autonoma e uniforme, tenendo conto del testo, del contesto e degli obiettivi della disciplina.

Sul piano letterale, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 si applica alle successioni a causa di morte, mentre l’articolo 1, paragrafo 2, esclude le questioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi. Tuttavia, la Corte ha osservato che la disposizione tedesca in discussione non disciplina la ripartizione dei beni tra i coniugi in sé, ma incide sul quantum della quota ereditaria del coniuge superstite, cioè sulla determinazione dei diritti successori del superstite rispetto agli altri eredi.

La Corte ha quindi ritenuto che la norma abbia natura principalmente successoria e non patrimoniale in senso autonomo. Il fatto che essa operi in connessione con la liquidazione del regime matrimoniale non basta a escluderla dal regolamento n. 650/2012.

La Corte ha inoltre richiamato la logica del certificato successorio europeo: esso deve consentire agli eredi di far valere efficacemente i loro diritti in un altro Stato membro. Escludere dal certificato la quota del coniuge superstite maggiorata in base alla norma nazionale avrebbe compromesso significativamente tale funzione pratica, soprattutto quando il certificato sia destinato a essere utilizzato per l’iscrizione di diritti su beni situati in un altro Stato membro.

Il regolamento 2016/1103 non ha modificato questa conclusione, poiché esso stesso esclude la successione a causa di morte del coniuge dal proprio ambito di applicazione.

Decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione una disposizione nazionale come l’articolo 1371, paragrafo 1, BGB, che prevede, in caso di decesso di uno dei coniugi, un conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio mediante maggiorazione della quota ereditaria del coniuge superstite.

Conseguentemente, la Corte non ha esaminato le seconde e terze questioni pregiudiziali, ritenendole assorbite.

Principio affermato

Quando una norma nazionale relativa alla liquidazione del regime patrimoniale coniugale determina, in caso di morte di un coniuge, la quota ereditaria spettante al superstite, essa va qualificata come norma che attiene alla successione ai fini del regolamento n. 650/2012. La quota risultante può quindi essere riportata integralmente nel certificato successorio europeo, che deve riflettere in modo completo i diritti successori accertati secondo la legge applicabile.

Come è indicizzato

Materiesuccessioni transfrontalierecertificato successorio europeoregimi patrimoniali tra coniugidiritto internazionale privato dell’unionetrascrizione di diritti immobiliari all’estero

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