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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-297/16

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° marzo 2018. — Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) contro Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Normativa nazionale che riserva ai soli veterinari il diritto di vendere al dettaglio e utilizzare i prodotti biologici, gli antiparassitari nonché i medicinali veterinari – Libertà di stabilimento – Requisito secondo il quale il capitale degli stabilimenti di distribuzione al dettaglio di medicinali veterinari deve essere detenuto esclusivamente da veterinari – Tutela della sanità pubblica – Proporzionalità. — Causa C-297/16

Giurisprudenza europea62016CJ0297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una normativa rumena sul commercio al dettaglio di medicinali veterinari alla luce della direttiva 2006/123/CE. Ha ritenuto legittima, in linea di principio, l’esclusiva professionale dei veterinari per vendita e utilizzo dei prodotti veterinari, in quanto giustificata dalla tutela della sanità pubblica. Ha invece dichiarato incompatibile con il diritto UE l’obbligo che il capitale delle farmacie veterinarie sia detenuto solo da veterinari, perché misura eccessiva rispetto all’obiettivo perseguito.

Compatibilità con la direttiva 2006/123/CE di una normativa rumena che riserva ai veterinari la vendita al dettaglio e l’utilizzo di prodotti veterinari e che impone la detenzione esclusiva del capitale delle farmacie veterinarie da parte di veterinari

La questione giuridica

Se l’articolo 15 della direttiva 2006/123/CE osti a una normativa nazionale che, da un lato, riserva ai veterinari l’esclusiva della vendita al dettaglio e dell’utilizzo di prodotti biologici veterinari, antiparassitari per usi speciali e medicinali veterinari e, dall’altro, impone che il capitale delle strutture di vendita al dettaglio di medicinali veterinari sia detenuto esclusivamente da veterinari.

Principio di diritto

L’articolo 15 della direttiva 2006/123/CE non osta a una normativa nazionale che riservi ai veterinari la vendita al dettaglio e l’utilizzo di prodotti biologici veterinari, antiparassitari speciali e medicinali veterinari, poiché tale restrizione è idonea e proporzionata alla tutela della sanità pubblica; invece, osta a una normativa che imponga la detenzione esclusiva del capitale delle strutture di vendita al dettaglio di medicinali veterinari da parte di veterinari, perché un controllo effettivo può essere assicurato anche senza escludere integralmente i non veterinari dalla compagine sociale e la misura va oltre quanto necessario.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 15 della direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE
  • Direttiva 2001/82/CE
  • Articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE
  • Articolo 67 della direttiva 2001/82/CE
  • Articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE
  • Articolo 69 della direttiva 2001/82/CE
  • Direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 38, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE

Esclusiva veterinaria nella vendita di prodotti veterinari e requisiti sul capitale delle farmacie veterinarie

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Bucureşti in una controversia tra l’Ordine rumeno dei veterinari e l’autorità sanitaria veterinaria rumena, con intervento dell’associazione nazionale dei distributori di prodotti ad uso veterinario. La Corte è chiamata a verificare la compatibilità con la direttiva 2006/123/CE di una disciplina nazionale che riserva ai veterinari la vendita al dettaglio e l’utilizzo di determinati prodotti veterinari e che, per le strutture di distribuzione, imponeva la detenzione esclusiva del capitale da parte di veterinari.

Fatti e procedimento principale

Il CMVRO impugnava il decreto n. 31/2015, con cui l’autorità veterinaria rumena aveva abrogato l’obbligo di presentare un certificato di iscrizione al registro unico dei gabinetti veterinari per ottenere l’autorizzazione alla gestione di farmacie veterinarie e punti farmaceutici veterinari. Secondo il ricorrente, tale soppressione comprometteva il rispetto della normativa nazionale che riservava ai veterinari il commercio al dettaglio e l’uso di prodotti biologici, antiparassitari speciali e medicinali veterinari, disciplina che presupporrebbe anche il controllo del capitale delle strutture da parte di veterinari.

Questioni pregiudiziali

Il giudice rumeno ha chiesto, in sostanza:

  • se il diritto dell’Unione osti a una esclusiva professionale dei veterinari nella vendita al dettaglio e nell’utilizzo dei prodotti veterinari;
  • se, in caso di risposta negativa, il diritto UE osti a che tale esclusiva si estenda alle strutture di vendita, imponendo che il capitale sia detenuto prevalentemente o esclusivamente da veterinari.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama principalmente la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), sull’esclusione dei servizi sanitari;
  • l’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, sul rapporto con altre norme UE e con il Trattato;
  • l’articolo 15, relativo ai requisiti da valutare, inclusi quelli sulla detenzione del capitale e quelli che riservano l’accesso a prestatori particolari. Vengono inoltre richiamate la direttiva 2001/82/CE sui medicinali veterinari e la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Ricevibilità e ambito applicativo

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità, osservando che il giudice del rinvio ha sufficientemente spiegato i motivi del rinvio e il nesso con la normativa nazionale. Sul merito preliminare, chiarisce che le attività di commercio al dettaglio e di utilizzo di prodotti veterinari non rientrano nei "servizi sanitari" esclusi dalla direttiva 2006/123, poiché il considerando 22 si riferisce a prestazioni rese da professionisti sanitari a pazienti umani.

Rapporto con la direttiva 2001/82/CE

La Corte esclude che la direttiva 2001/82/CE disciplini in modo esaustivo l’accesso al commercio al dettaglio dei medicinali veterinari o la qualità dei soggetti autorizzati. L’articolo 66, paragrafo 1, rinvia alla legislazione nazionale per individuare i soggetti autorizzati alla vendita al dettaglio; l’articolo 68, paragrafo 1, si limita a imporre che solo persone autorizzate possano detenere o possedere determinati medicinali o sostanze, senza definirle. Anche gli articoli 67 e 69 non conferiscono ai proprietari degli animali un diritto autonomo a somministrare i medicinali veterinari, né impediscono l’applicazione dell’articolo 15 della direttiva 2006/123.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte qualifica la normativa rumena come un requisito rientrante nell’articolo 15, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123, poiché riserva l’accesso all’attività a prestatori particolari per la specificità dell’attività. Verifica quindi le condizioni del paragrafo 3:

  • non discriminazione: nessun elemento indica una discriminazione diretta o indiretta;
  • necessità: la misura è giustificata dalla tutela della sanità pubblica, motivo imperativo di interesse generale;
  • proporzionalità: l’esclusiva è idonea a garantire un uso corretto e una corretta somministrazione dei prodotti veterinari, considerato che errori di dosaggio o uso possono incidere sulla salute animale e, indirettamente, sulla salute umana attraverso la catena alimentare. La Corte riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità nella protezione della sanità pubblica e ritiene che non emerga l’esistenza di misure meno restrittive chiaramente equivalenti. Ne conclude che l’articolo 15 non osta all’esclusiva professionale dei veterinari nella vendita al dettaglio e nell’utilizzo dei prodotti veterinari.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto al requisito della detenzione del capitale, la Corte ricorda che l’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), contempla espressamente i requisiti relativi alla detenzione del capitale sociale. Riconosce che uno Stato membro può voler evitare che soggetti non veterinari esercitino un’influenza determinante sulla gestione di tali strutture, per proteggere qualità dell’approvvigionamento e indipendenza professionale dei veterinari. Tuttavia, ritiene sproporzionato imporre la detenzione esclusiva del capitale da parte di veterinari: un controllo effettivo può essere garantito anche con la partecipazione di non veterinari in quota limitata, senza escluderli del tutto dalla compagine sociale. La Corte osserva inoltre che il margine discrezionale degli Stati membri in questo settore è più ristretto rispetto a quello ammesso per i medicinali per uso umano.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 15 della direttiva 2006/123 non osta a una normativa nazionale che riservi ai veterinari l’esclusiva della vendita al dettaglio e dell’utilizzo di prodotti biologici veterinari, antiparassitari speciali e medicinali veterinari;
  • l’articolo 15 della direttiva 2006/123 osta, invece, a una normativa nazionale che imponga che il capitale sociale degli stabilimenti che vendono al dettaglio medicinali veterinari sia detenuto esclusivamente da uno o più veterinari.

Principio affermato

La tutela della sanità pubblica può giustificare la riserva ai veterinari delle attività di vendita e utilizzo dei prodotti veterinari, ma non consente di imporre, come condizione necessaria, la totale esclusione dei non veterinari dalla proprietà delle strutture di distribuzione al dettaglio, quando l’obiettivo può essere raggiunto con misure meno restrittive.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentoservizi nel mercato internomedicinali veterinarisanità pubblicarequisiti relativi alla detenzione del capitale

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