Corte di giustizia, Sentenza C-76/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1° marzo 2018. — SC Petrotel-Lukoil SA e Maria Magdalena Georgescu contro Ministerul Economiei e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. — Rinvio pregiudiziale – Tassa di effetto equivalente a dazi doganali – Articolo 30 TFUE – Tributo interno – Articolo 110 TFUE – Tassa applicata ai prodotti petroliferi esportati – Non-ripercussione della tassa sul consumatore – Onere della tassa sostenuto dal contribuente – Rimborso delle somme versate dal contribuente. — Causa C-76/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta una controversia sul contributo applicato ai prodotti petroliferi in Romania per finanziare il Fondo speciale destinato a coprire debiti della CRP. Dopo aver chiarito che la misura poteva richiedere ulteriori verifiche per distinguerne la natura tra tassa di effetto equivalente e tributo interno, la Corte si concentra sul diritto al rimborso. Stabilisce che, se il contribuente ha realmente sopportato il peso economico del tributo e non lo ha trasferito sull'acquirente, il rimborso non può essere negato per il solo fatto che la legge nazionale prevedeva la traslazione del prelievo sul consumatore.
Rimborso di una tassa sui prodotti petroliferi incompatibile con l'articolo 30 TFUE quando l'onere sia stato effettivamente sopportato dal contribuente e non traslato sul consumatore
La questione giuridica
Se l'articolo 30 TFUE osti a che il contribuente che abbia effettivamente sostenuto una tassa di effetto equivalente possa chiedere e ottenere la restituzione delle somme versate, anche quando la normativa nazionale ha concepito il meccanismo di riscossione in modo che la tassa si ripercuota sul consumatore; e, più in generale, quale sia il regime del rimborso quando l'onere non è stato traslato.
Principio di diritto
Il contribuente che abbia effettivamente sopportato l'onere di una tassa incompatibile con l'articolo 30 TFUE ha diritto al rimborso delle somme versate, anche se la normativa nazionale aveva predisposto un meccanismo destinato a riversare la tassa sul consumatore; l'unica eccezione al rimborso è il caso in cui il tributo sia stato in concreto traslato su altri soggetti, con conseguente arricchimento senza causa del soggetto che chiede la restituzione. La Corte precisa inoltre che, se la misura fosse invece qualificata come tributo interno discriminatorio ex articolo 110 TFUE, il rimborso sarebbe comunque dovuto almeno per la parte eccedente l'onere legittimamente sopportabile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 30 TFUE
- Articolo 110 TFUE
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 249/2000
- Legea nr. 142/2006
Rimborso di una tassa sui prodotti petroliferi incompatibile con l'articolo 30 TFUE quando l'onere sia stato effettivamente sopportato dal contribuente
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Îlnalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) in una controversia tra SC Petrotel-Lukoil SA, una società del settore petrolifero, e diverse autorità rumene, relativa al rifiuto di rimborsare somme versate al Fondo speciale per i prodotti petroliferi.
Fatti e procedimento principale
La normativa rumena istitutiva del Fondo speciale per i prodotti petroliferi prevedeva l'inclusione, nel prezzo della benzina e del gasolio venduti sul mercato nazionale ed estero, di una somma forfettaria pari a 0,01 USD per litro. Il Fondo serviva a coprire le obbligazioni della preesistente Compania Română de Petrol (CRP).
La Lukoil ha chiesto il rimborso delle somme versate tra il 1° gennaio 2007 e il 31 marzo 2010. Le autorità hanno negato la restituzione e i giudici nazionali hanno avuto valutazioni non univoche sulla natura del prelievo: in alcuni passaggi esso veniva considerato tributo interno, in altri tassa di effetto equivalente a un dazio doganale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l'articolo 30 TFUE consenta il rimborso di una tassa di effetto equivalente quando:
- il contribuente ha effettivamente sopportato l'onere del tributo;
- il meccanismo nazionale era strutturato per far gravare la tassa sul consumatore;
- la tassa sia stata versata dal contribuente con fondi propri, senza effettiva traslazione.
Normativa e criteri di qualificazione richiamati dalla Corte
La Corte richiama anzitutto la distinzione tra:
- tassa di effetto equivalente a dazio doganale, vietata dall'articolo 30 TFUE, quando l'onere colpisce le merci per il fatto di varcare la frontiera;
- tributo interno ai sensi dell'articolo 110 TFUE, quando il prelievo rientra in un regime generale di imposizione che grava secondo criteri obiettivi sulle categorie di prodotti, indipendentemente dall'origine o dalla destinazione.
La Corte ricorda anche la giurisprudenza secondo cui un tributo formalmente interno può diventare incompatibile con il Trattato se il suo gettito finanzia vantaggi specifici per i prodotti nazionali commercializzati sul mercato interno, con possibile discriminazione dei prodotti esportati.
Ragionamento della Corte sulla natura del prelievo
La Corte osserva che la tassa rumena:
- era imposta unilateralmente;
- aveva natura pecuniaria;
- colpiva i prodotti petroliferi;
- si applicava allo stesso modo ai prodotti venduti in Romania e a quelli esportati.
Per questo motivo, essa non appariva dovuta in ragione dell'attraversamento della frontiera e poteva quindi costituire un tributo interno non discriminatorio. Tuttavia, la Corte sottolinea che il giudice nazionale doveva verificare se il gettito della tassa avvantaggiasse in concreto i prodotti petroliferi nazionali commercializzati sul mercato interno, con la conseguenza che:
- se non vi fosse alcun vantaggio specifico, il tributo sarebbe legittimo;
- se vi fosse un vantaggio parziale, il tributo potrebbe essere discriminatorio ex articolo 110 TFUE;
- se il vantaggio compensasse integralmente l'onere, potrebbe trattarsi di tassa di effetto equivalente ex articolo 30 TFUE.
Regola sul diritto al rimborso
In materia di tributi riscossi in violazione del diritto dell'Unione, la Corte ribadisce il principio generale del rimborso, quale conseguenza e complemento dei diritti garantiti dall'ordinamento UE.
Il rifiuto del rimborso è ammesso solo in via eccezionale, quando la restituzione comporterebbe un arricchimento senza causa. Tale eccezione opera solo se il tributo è stato effettivamente traslato sull'acquirente; in tal caso, il soggetto che chiede il rimborso ha già recuperato il prelievo e riceverebbe un doppio vantaggio.
Nel caso di specie, poiché la Lukoil aveva effettivamente sopportato il peso della tassa senza riversarla sul consumatore, la restituzione non determinerebbe alcun arricchimento senza causa. La circostanza che il diritto nazionale avesse concepito il meccanismo di riscossione come trasferibile sul consumatore è irrilevante, se in concreto la traslazione non è avvenuta.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 30 TFUE, deve essere interpretato nel senso che il contribuente che abbia effettivamente sostenuto l'onere di una tassa di effetto equivalente contraria a tale articolo deve poter ottenere la restituzione delle somme versate, anche quando la normativa nazionale aveva predisposto un sistema per far gravare la tassa sul consumatore.
La Corte aggiunge che, qualora il tributo fosse qualificato come tributo interno discriminatorio ai sensi dell'articolo 110 TFUE, il diritto al rimborso sussisterebbe comunque almeno per la parte indebita del prelievo.
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