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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-629/16

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 1° marzo 2018. — Shoe Branding Europe BVBA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea consistente in due strisce parallele su una scarpa – Marchio figurativo anteriore dell’Unione europea raffigurante tre strisce parallele su una scarpa – Impedimento alla registrazione relativo – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]. — Causa T-629/16

Giurisprudenza europea62016TJ0629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale conferma la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di adidas alla registrazione di un marchio di posizione consistente in due strisce parallele su una scarpa. La pronuncia chiarisce in modo dettagliato i criteri di notorietà, nesso tra i segni, indebito vantaggio e giusto motivo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Il ricorso della Shoe Branding Europe BVBA è respinto perché il marchio anteriore adidas è notorio nell’Unione, i segni sono simili e l’uso del segno richiesto è idoneo a beneficiare indebitamente della notorietà del marchio anteriore, senza che sia provato un giusto motivo.

Marchio dell’Unione europea: opposizione alla registrazione di un marchio di posizione a due strisce su scarpa per pregiudizio alla notorietà del marchio adidas a tre strisce; conferma del diniego ex articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, verificando: la notorietà nell’Unione del marchio anteriore adidas a tre strisce, l’esistenza di un nesso tra i segni in conflitto, il rischio che il marchio richiesto tragga indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore, e l’eventuale sussistenza di un giusto motivo per l’uso del segno richiesto; nonché se fosse necessario una diversa valutazione del grado di attenzione del pubblico, del grado di somiglianza e del carattere distintivo del marchio anteriore.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, è sufficiente che il marchio anteriore goda di notorietà in una parte sostanziale dell’Unione, che i segni siano in una certa misura simili e che, valutati complessivamente notorietà, identità dei prodotti, somiglianza dei segni, uso contestato e campagne promozionali evocative del marchio anteriore, sussista un rischio serio che il pubblico stabilisca un nesso e che l’uso del marchio richiesto tragga indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore. Inoltre, un asserito uso precedente del segno non costituisce giusto motivo se non è dimostrato un uso serio ed effettivo in tutto il territorio dell’Unione, in buona fede e in una coesistenza pacifica con il marchio notorio. Nel caso di specie, il ricorso è respinto perché la notorietà del marchio adidas a tre strisce è provata, il rischio di parassitismo è concreto e non è dimostrato alcun giusto motivo.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 2
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 5
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articoli da 58 a 64
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 65, paragrafo 6
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articoli corrispondenti richiamati nella sentenza
  • Regolamento (CE) n. 2868/95, regola 3, paragrafo 5
  • Direttiva 2008/95/CE, articolo 5, paragrafo 2
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001

Marchio dell’Unione europea: due strisce su scarpa e notorietà del marchio adidas

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che, in sede di opposizione, ha ritenuto non registrabile un marchio dell’Unione europea consistente in due strisce parallele apposte su una scarpa. La controversia oppone Shoe Branding Europe BVBA ad adidas AG e verte sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Fatti e svolgimento del procedimento

Shoe Branding Europe BVBA aveva chiesto la registrazione di un marchio di posizione per "calzature", descritto come due linee parallele sulla parte esterna della scarpa. adidas AG aveva proposto opposizione fondandola, tra l’altro, su un marchio figurativo dell’Unione europea registrato per calzature, composto da tre strisce parallele apposte su scarpe, nonché su un marchio tedesco analogo.

La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione, ma la commissione di ricorso, dopo un primo giudizio del Tribunale e un’ordinanza della Corte, ha riesaminato la causa e ha accolto l’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5. Secondo la commissione, la somiglianza tra i segni, l’identità dei prodotti e l’elevata notorietà del marchio anteriore rendevano probabile che il pubblico stabilisse un nesso tra i segni e che il segno richiesto traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio adidas.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, che vieta la registrazione del marchio richiesto quando esistano identità o somiglianza con un marchio anteriore notorio e l’uso del segno richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, o arrecare loro pregiudizio. Sono richiamati anche gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 8, paragrafo 2, e gli articoli da 58 a 64 del medesimo regolamento, oltre all’articolo 65, paragrafo 6, sul dovere dell’EUIPO di conformarsi alle sentenze del giudice dell’Unione.

La sentenza menziona inoltre la direttiva 2008/95/CE, articolo 5, paragrafo 2, per chiarire la distinzione tra impedimento alla registrazione a livello UE e uso eventualmente consentito in uno Stato membro, nonché il regolamento (CE) n. 2868/95, regola 3, paragrafo 5, in tema di rappresentazione dei marchi.

Notorietà del marchio anteriore

Il Tribunale conferma che il marchio adidas a tre strisce gode di notorietà nell’Unione. Per il giudice, gli elementi probatori complessivamente prodotti dall’interveniente sono significativi: lunga utilizzazione del segno sulle scarpe, quote di mercato rilevanti, fatturato e spese pubblicitarie in diversi Stati membri, risultati di sondaggi di mercato, decisioni di giudici nazionali e attività di sponsorizzazione sportiva.

Il Tribunale respinge le obiezioni della ricorrente secondo cui molte prove riguarderebbero altri marchi, o marchi utilizzati soprattutto in Germania, o persino segni apposti su indumenti. Richiama la possibilità di provare la notorietà anche mediante l’uso di una forma diversa del marchio, purché il pubblico continui a percepire i prodotti come provenienti dalla stessa impresa. Ritiene inoltre che la notorietà sia dimostrata in una parte sostanziale del territorio dell’Unione, anche considerando più Stati membri nel loro complesso.

Somiglianza tra i marchi e nesso nella percezione del pubblico

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso non avesse svolto una propria valutazione della somiglianza, limitandosi a recepire il precedente giudizio del Tribunale. Il Tribunale rileva invece che la questione era già stata chiarita nella sentenza di annullamento passata in giudicato e che la commissione di ricorso era tenuta a conformarsi a quella motivazione.

Il giudice conferma che i segni presentano una certa somiglianza visiva, nonostante le differenze dedotte dalla ricorrente quanto a lunghezza, colore e qualificazione come marchio di posizione. Richiama, in particolare, il fatto che la differenza di colore è lieve e che la diversa qualificazione giuridica del segno non incide, di per sé, sul grado di somiglianza percepito dal pubblico.

Carattere distintivo del marchio anteriore

La ricorrente insisteva sul carattere distintivo intrinseco debole del marchio anteriore. Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva già riconosciuto, in precedenza, che un carattere distintivo intrinseco debole era compensato da un uso lungo e intenso, con conseguente acquisizione di un carattere distintivo normale. Inoltre, una volta accertata la notorietà del marchio, l’argomento sul carattere distintivo intrinseco debole perde rilievo decisivo.

Rischio di indebito vantaggio e pregiudizio

Il Tribunale considera corretta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui, date la notorietà elevata del marchio adidas, l’identità dei prodotti e la somiglianza dei segni, era molto probabile che il marchio richiesto traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore. La decisione valorizza anche il forte investimento commerciale sostenuto da adidas per creare e mantenere il valore del segno, nonché il fatto che la ricorrente avesse utilizzato lo slogan "two stripes are enough", interpretato come evocativo del marchio a tre strisce e dunque come indice concreto di tentativo di sfruttamento della notorietà altrui.

La coesistenza pretesamente pacifica dei marchi è ritenuta non dimostrata: vi erano state contestazioni giudiziarie e amministrative precedenti, incompatibili con l’idea di una coesistenza pacifica fondata sull’assenza di rischio di associazione. Per questo motivo il Tribunale conclude che esiste un rischio serio di parassitismo/free-riding.

Giusto motivo per l’uso del segno

La ricorrente invocava il lungo uso del marchio richiesto come giusto motivo. Il Tribunale respinge anche tale argomento, spiegando che il giusto motivo richiede condizioni rigorose: uso serio ed effettivo, anteriore alla notorietà del marchio notorio o almeno compatibile con essa, uso in tutto il territorio dell’Unione quando il marchio anteriore è dell’Unione, coesistenza pacifica e buona fede.

Nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato un uso in tutto il territorio dell’Unione, la coesistenza non era pacifica e lo slogan promozionale evocativo del marchio adidas escludeva la buona fede piena nell’uso del segno. Il Tribunale precisa anche che l’effetto del rigetto della domanda riguarda solo la registrazione come marchio dell’Unione europea e non esclude necessariamente un eventuale uso consentito in altri contesti giuridici nazionali.

Dispositivo e spese

Il ricorso è respinto integralmente. La Shoe Branding Europe BVBA è condannata alle spese, in conformità alle conclusioni dell’EUIPO e di adidas AG.

Principi ricavabili

La sentenza è particolarmente rilevante per la pratica dei marchi perché ribadisce che:

  • la notorietà può essere provata con un insieme di indizi convergenti, anche se riferiti a varianti del segno, purché il pubblico ne percepisca l’origine imprenditoriale comune;
  • per l’articolo 8, paragrafo 5, non serve il rischio di confusione, ma basta un nesso nella mente del pubblico;
  • l’indebito vantaggio può emergere anche in assenza di danno effettivo già verificato, se il rischio futuro è serio e supportato da elementi concreti;
  • il giusto motivo è interpretato restrittivamente e richiede prova rigorosa di uso preesistente, buona fede e coesistenza pacifica.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione alla registrazionenotorietà del marchiopregiudizio alla notorietàgiusto motivo per l’uso del segno

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