Cassazione Penale, Sentenza n. 09235/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Trento che, in sede di opposizione a decreto penale e su istanza di messa alla prova, aveva assolto Menapace dall'ipotesi di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c. d. s., commi 2 lett. c) e 2-bis) ritenendo non provato che gli accertamenti alcolimetrici fossero stati eseguiti dopo l'avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia. Il Procuratore ha dedotto due motivi: (i) manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che i tempi documentali (ingresso in ospedale alle 22:40, richiesta di prelievo alle 22:35 e avviso alle 22:45) rendono impossibile l'ipotesi che l'avviso sia stato dato prima dell'accertamento; inoltre il modulo firmato alle 22:45 include il consenso informato che normalmente precede il trattamento sanitario; (ii) travisamento della prova, perché il verbale di accertamenti urgenti indica che l'informazione sulla facoltà di difesa era stata data oralmente prima del trasporto in ospedale e che il Menapace aveva dichiarato di non volersi avvalere del difensore, e il certificato di pronto soccorso contiene la diagnosi di abuso etilico acuto e i risultati analitici certificati (tasso 3,53 g/l).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato su entrambi i motivi. Ha ritenuto manifestamente illogica la motivazione del G.i.p. in relazione alla tempistica degli atti e al contenuto del modulo di consenso. Ha altresì accertato il travisamento della prova, avendo il giudice di merito trascurato il verbale di accertamenti urgenti e il certificato di pronto soccorso che attestavano l'avviso e la diagnosi di abuso etilico. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Trento - Ufficio G.i.p. in diversa persona fisica per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
Norma che disciplina la guida in stato di ebbrezza; la Corte richiama che la prova dello stato di ebbrezza può essere valutata anche sulla base di elementi sintomatici e referti medici, non solo sull'esame strumentale, purché la decisione sia adeguatamente motivata.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))
Fondamento per il motivo di ricorso relativo a manifesta illogicità e travisamento della prova; consente alla Cassazione di censurare la motivazione del giudice di merito per contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento della prova decisiva.
art. 593, comma 2, cod. proc. pen., e legge 9 agosto 2024, n. 114 (modifica)
La novella ha riconosciuto al pubblico ministero la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso sentenze di proscioglimento per i reati elencati nell'art. 550 c.p.p.; la Corte ricorda che, dopo la modifica, il pubblico ministero può dedurre tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p. in tali ricorsi.
art. 550 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'elenco dei reati per i quali il pubblico ministero può impugnare i proscioglimenti in Cassazione dopo la novella legislativa.
artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.
Norme relative all'avvertimento della facoltà di farsi assistere dal difensore; la Corte conferma che l'avviso non deve essere necessariamente scritto e che la prova dell'avviso può risultare da verbale di polizia giudiziaria o da altri atti scritti con valore fidefaciente.
art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591 cod. proc. pen.
Richiamati in tema di regole di ammissibilità del ricorso per cassazione e della condizione di specifica indicazione degli altri atti del processo; la Corte osserva che l'indicazione o l'allegazione degli atti può avvenire in modi diversi purché non costringa la Corte a una lettura integrale degli atti.
Massime di principio
- La mancata attestazione scritta dell'avviso sul diritto al difensore non esclude automaticamente la validità dell'accertamento: un avviso orale documentato in un verbale di polizia giudiziaria ha valore probatorio e può essere sufficiente.
- La tempistica degli atti (orari di ingresso in ospedale, richiesta di prelievo, rilascio di avvisi e firme su moduli) è cruciale: incongruenze evidenti e incompatibili con l'ordinaria esperienza possono configurare manifesta illogicità della motivazione.
- I referti medici e le diagnosi di abuso etilico acuto costituiscono elementi probatori autonomi utili alla valutazione dello stato di ebbrezza anche quando non sia disponibile o utilizzabile l'esame strumentale, purché la decisione motivi adeguatamente il loro valore probatorio.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro proscioglimenti per taluni reati a seguito della modifica normativa del 2024 e può dedurre tutte le censure previste dall'art. 606 c.p.p., incluse quelle sul travisamento della prova e sulla manifesta illogicità.
- In sede di opposizione a decreto penale o in casi con richieste di messa alla prova, il giudice deve valutare con attenzione la documentazione di polizia e sanitaria; l'omessa o contraddittoria valutazione di atti scritti rilevanti può determinare annullamento in Cassazione.
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