Sentenza del 05/04/2018 n. 2153 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Riproposizione motivi di primo grado - Ammissibilità - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che la riproposizione dei motivi di primo grado è ammissibile soltanto quando avviene in maniera chiara ed esplicita. Non è sufficiente il generico rinvio a tutte le argomentazioni contenute nel ricorso originario. Il principio è richiamato in conformità a Cassazione, sentenze n. 20062/2014 e n. 21506/2010. Il testo non indica l’esito concreto del giudizio né consente di stabilire quale parte abbia prevalso nel caso specifico.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’ammissibilità della riproposizione, in appello, dei motivi e delle argomentazioni formulati nel ricorso di primo grado. La questione consiste nello stabilire se sia sufficiente un richiamo generico a tutte le difese già svolte oppure se l’appellante debba riproporre in modo chiaro, specifico ed esplicito i motivi non esaminati o non accolti dal giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i motivi di primo grado non accolti o non esaminati devono essere riproposti in appello con indicazione chiara, specifica ed esplicita.
- Il semplice richiamo generale al contenuto del ricorso introduttivo non equivale alla riproposizione dei motivi e può comportarne l’inammissibilità o la mancata considerazione.
- L’atto di appello deve consentire al giudice e alla controparte di individuare senza ambiguità quali contestazioni siano ancora coltivate.
- Per evitare decadenze, è opportuno riportare o riepilogare distintamente ciascun motivo di primo grado che si intende mantenere in discussione, spiegando perché la relativa decisione debba essere riformata o perché il motivo debba essere esaminato.
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