Cassazione Civile, Ordinanza n. 12810/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell'appaltatore/contraente generale, di un credito maturato da una società subappaltatrice per il corrispettivo relativo al nolo a caldo di un'autogrù impiegata nell'esecuzione di lavori pubblici. La subappaltatrice otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del consorzio contraente generale, ritenendo sussistente un diritto al pagamento diretto in base alla disciplina del subappalto nelle opere pubbliche e alla normativa di favore per le piccole e medie imprese. La Corte d'appello revocava il decreto ingiuntivo, escludendo che il contratto prevedesse il pagamento diretto e ritenendo applicabile il sistema alternativo della trasmissione delle fatture quietanzate. La ricorrente impugnava la decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. a), l. n. 180/2011 e dell'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che la disciplina avrebbe imposto il pagamento diretto al subappaltatore, specie se piccola o media impresa, e che tale regola dovesse operare anche per contratti anteriori ancora in esecuzione. Contestava inoltre la lettura della Corte territoriale sulla possibilità del pagamento diretto in pendenza di concordato preventivo dell'appaltatore, affermando l'esistenza di un diritto azionabile direttamente verso il consorzio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla pretesa applicazione automatica del pagamento diretto al subappaltatore, osservando che la disciplina invocata va letta in coordinamento con le norme speciali sulla crisi d'impresa e, in particolare, con l'art. 118, comma 3-bis, d.lgs. n. 163/2006, che consente i pagamenti ai subappaltatori in pendenza di concordato preventivo solo secondo le determinazioni del tribunale competente e nei limiti della continuità aziendale. Ha quindi affermato che il credito del subappaltatore non poteva essere azionato direttamente con decreto ingiuntivo nei confronti del consorzio in assenza delle condizioni e dell'autorizzazione previste dalla procedura concorsuale. La decisione impugnata è stata confermata nel dispositivo, sebbene con diversa motivazione, ed è stata posta a carico del ricorrente la rifusione delle spese di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. a), l. n. 180/2011
La norma è richiamata come disciplina di favore per il pagamento diretto ai subappaltatori, ma la Corte evidenzia che è stata abrogata e che, in ogni caso, va coordinata con la disciplina previgente e con quella speciale della crisi d'impresa.
art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006
È la disciplina ratione temporis applicabile; non fonda un diritto generalizzato del subappaltatore al pagamento diretto, ma si inserisce nel sistema dei pagamenti nel subappalto pubblico secondo le previsioni contrattuali e normative.
art. 118, comma 3-bis, d.lgs. n. 163/2006
"È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti... ai subappaltatori e ai cottimisti, secondo le determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura"
Il pagamento diretto ai subappaltatori in pendenza di concordato non è libero né automatico, ma è subordinato alle determinazioni del tribunale della procedura e limitato ai casi di continuità aziendale.
art. 186-bis l. fall.
Il giudice del concordato deve verificare se l'appaltatore sia autorizzato a proseguire il contratto nell'ambito del concordato con continuità aziendale.
art. 182-quinquies, comma 5, l. fall.
Per i crediti anteriori al concordato, il pagamento può avvenire solo se ricorrono le condizioni di essenzialità delle prestazioni e di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel subappalto di opere pubbliche, il diritto del subappaltatore al pagamento diretto non può essere affermato in modo astratto e svincolato dal quadro normativo complessivo: occorre coordinare la disciplina del codice dei contratti pubblici con le regole speciali della crisi d'impresa.
- La pendenza di una procedura di concordato preventivo dell'appaltatore impedisce al subappaltatore di azionare liberamente e direttamente il credito verso la stazione appaltante o il contraente generale: il pagamento diretto è ammesso solo nei limiti e secondo le determinazioni del tribunale competente.
- Quando una norma speciale prevede pagamenti ai subappaltatori in pendenza di concordato, il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti della continuità aziendale e, per i crediti anteriori, delle ulteriori condizioni di autorizzazione previste dalla legge fallimentare.
- Il subappaltatore, in assenza delle condizioni speciali per il pagamento diretto, resta creditore concorsuale dell'appaltatore e deve soddisfare il proprio credito nel rispetto della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione.
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