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Sentenza

Sentenza n. 538/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento con il ricorso introduttivo: del silenzio inadempimento serbato dall’Università degli Studi di -OMISSIS-, sull’istanza-diffida del 18.3.2025 (inviata, a mezzo pec, il 19.3.2025), con cui la ricorrente ha chiesto di provvedere alla conclusione del procedimento attivato con istanza del 2.10.2024, mercè il trasferimento ad anno successivo al primo Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 9 del R.D. 1269/1938; nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’Università degli Studi di -OMISSIS- a provvedere alla valutazione della carriera universitaria della ricorrente ivi compresi i crediti formativi già acquisiti, gli esami sostenuti e la relativa votazione ottenuta, ai fini del rilascio del nulla osta all’iscrizione ad anno successivo al primo al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; con i motivi aggiunti proposti il 4 luglio 2025: per l’annullamento, previa sospensiva a) della nota del 16.6.2025 (prot. n. -OMISSIS- --OMISSIS-), trasmessa, a mezzo pec, con cui l’Università degli Studi di -OMISSIS- ha comunicato alla ricorrente il non accoglimento dell’istanza di trasferimento, ex art. 9 del R.D.n. 1269/1938, per indisponibilità di posti; b) del parere reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca del 5.6.2025 (prot. -OMISSIS-) acquisito al protocollo dell’Università degli Studi di -OMISSIS- in data 6.6.2025 prot. n. -OMISSIS-, trasmesso alla ricorrente, a mezzo pec, in data 11.6.2025; c) della nota dell’11.6.2025 (prot. n. -OMISSIS-) con cui l’Università degli Studi di -OMISSIS- ha trasmesso alla ricorrente il parere sub b); d) per quanto di ragione, della nota del 13.5.2025 con cui l’Università degli Studi di -OMISSIS- ha trasmesso alla ricorrente il verbale favorevole al trasferimento in deroga reso dall’apposita Commissione, nella parte in cui l’Ateneo ha chiesto al Ministero dell’Università e della Ricerca di rendere parere sulla possibilità di accogliere l’istanza di trasferimento della ricorrente; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, richiamato nei provvedimenti sub a), b), c) e d), lesivo degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202500689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del trasferimento ad anno successivo al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia per indisponibilità di posti, unitamente al parere ministeriale e agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva inizialmente proposto un'azione avverso il silenzio dell'Università sulla domanda di trasferimento presentata per gravi motivi di salute ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 1269/1938. Dopo l'adozione del provvedimento espresso di diniego, fondato sull'indisponibilità di posti, ha proposto motivi aggiunti chiedendone l'annullamento. Con il primo motivo ha sostenuto che il trasferimento in deroga per gravi motivi di salute non sarebbe subordinato alla disponibilità di posti, requisito previsto soltanto per i trasferimenti ordinari, e che le esigenze di programmazione dell'offerta formativa dovrebbero recedere di fronte a situazioni emergenziali, con conseguente possibilità di ammissione in soprannumero. Con il secondo motivo ha censurato il parere ministeriale per incompetenza, poiché la decisione sulla domanda spetterebbe al solo Rettore, per illogicità della soluzione prospettata dal Ministero e per difetto di istruttoria, non essendo stata adeguatamente verificata l'indisponibilità di posti della coorte 2021/2022 né la possibilità di una compensazione.

La decisione

Il ricorso introduttivo avverso il silenzio era già stato dichiarato improcedibile con sentenza non definitiva, poiché l'Università aveva adottato il provvedimento espresso conclusivo. Esaminando i motivi aggiunti, il TAR li ha respinti. Ha ritenuto che, alla luce della disciplina dei corsi ad accesso programmato e della giurisprudenza richiamata, l'art. 9 del R.D. n. 1269/1938 non consenta trasferimenti ad anni successivi al primo in soprannumero, dovendo essere rispettato il limite dei posti disponibili per la specifica coorte e per l'anno accademico. Tale limite tutela la capacità formativa dell'Ateneo e il diritto allo studio degli studenti già iscritti, evitando il superamento del contingente ministeriale e la carenza di strutture, strumenti e servizi. Il TAR ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge n. 264/1999, osservando che i gravi motivi possono essere valorizzati nell'ambito di una procedura di iscrizione mediante bando, purché siano rispettati i posti disponibili riferiti alla coorte di appartenenza. Il parere ministeriale non è stato ritenuto viziato da incompetenza: il Ministero non ha adottato il diniego né si è sostituito all'Università, ma ha fornito indicazioni non vincolanti e ipotizzato una soluzione compatibile con la peculiarità della situazione. L'eventuale inadeguatezza di tale soluzione non incide sulla legittimità del parere o del diniego. È stato escluso anche il difetto di istruttoria, poiché il bando per la prosecuzione degli studi nell'anno accademico 2025/2026 attestava la disponibilità di soli tre posti riferiti alla coorte 2023/2024 per l'iscrizione al terzo anno, senza posti disponibili per la coorte rilevante. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio; il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile dopo l'adozione del provvedimento espresso.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    Ha consentito la conversione del rito sul silenzio nel rito ordinario per l'esame della domanda di annullamento proposta con motivi aggiunti.

  • art. 9 R.D. n. 1269/1938

    La disciplina generale del trasferimento degli studenti non prevale sulle regole di programmazione degli accessi ai corsi a numero programmato e non consente il trasferimento ad anni successivi al primo in assenza di posti disponibili.

  • legge 2 agosto 1999, n. 264

    La disciplina della programmazione nazionale degli accessi universitari impone il rispetto dei contingenti e della capacità formativa degli Atenei anche per le iscrizioni e i trasferimenti ad anni successivi al primo.

  • artt. 1 e ss. l. n. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure procedimentali, non sono stati ritenuti violati.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione alla disciplina degli accessi programmati è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 34 Cost.

    La tutela del diritto allo studio non comporta il diritto all'ammissione in soprannumero, dovendo essere salvaguardata anche la qualità della formazione e la capacità organizzativa dell'Ateneo.

Massime di principio

  • Nei corsi di laurea ad accesso programmato, il trasferimento ad anni successivi al primo è subordinato alla disponibilità di posti riferiti alla specifica coorte e non può essere disposto in soprannumero, anche quando la domanda sia motivata da gravi ragioni di salute ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 1269/1938.
  • La disciplina generale dei trasferimenti universitari deve essere coordinata con la programmazione nazionale degli accessi: il limite dei posti disponibili tutela non solo l'organizzazione e il finanziamento dell'Ateneo, ma anche il diritto degli studenti già iscritti a ricevere una formazione adeguata quanto a strutture, strumenti e servizi.
  • I gravi motivi personali o di salute possono essere valorizzati nell'ambito di una procedura di iscrizione o trasferimento conforme al bando e alla disponibilità dei posti della relativa coorte, ma non legittimano di per sé il superamento del contingente formativo assegnato all'Ateneo.
  • Un parere ministeriale non vincolante, che si limiti a prospettare una soluzione organizzativa senza adottare il diniego né sostituirsi all'Università competente, non è affetto da incompetenza; l'eventuale non condivisibilità della soluzione suggerita non determina l'illegittimità del parere o del successivo provvedimento universitario.
  • L'accertamento dell'indisponibilità dei posti può essere adeguatamente dimostrato dal bando di Ateneo relativo alla prosecuzione degli studi negli anni successivi al primo, quando esso individui i posti disponibili per coorte e anno di corso.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaQuestione di legittimità costituzionale

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