Sentenza n. 16/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Questore della Provincia di Genova, prot. n. -OMISSIS-, di sospensione dal diritto a svolgere l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del D.L. 1.4.2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021 n. 76, fino alla comunicazione dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati: - del Decreto della Direzione Centrale per gli Affari e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Dipartimento della Sicurezza Pubblica - del -OMISSIS-, non notificato, depositato, nel presente giudizio, il -OMISSIS- dal Ministero dell’Interno e conosciuto dal Vice Sovrintendente Tecnico, -OMISSIS-, in medesima data nonché per l’annullamento, di ogni altro atto presupposto, inerente, conseguente o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso od eccettuato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto questorile di sospensione dal servizio e decreto ministeriale recante nuova posizione di ruolo e decurtazione dell'anzianità di servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti-COVID-19
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che lo aveva sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, deducendo la violazione del procedimento previsto dalla disciplina sull'obbligo vaccinale. In particolare, sosteneva di avere tempestivamente trasmesso alla Questura un certificato del medico di medicina generale attestante il differimento della vaccinazione. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto ministeriale che aveva disposto una nuova posizione di ruolo e la decurtazione dell'anzianità di servizio, deducendone l'illegittimità derivata, la mancata comunicazione o notificazione e l'assenza di una base normativa per la perdita dell'anzianità. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti per mancata impugnazione del DPCM 12 ottobre 2021, oltre a contestarne il merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendo legittima la sospensione. Il certificato prodotto, pur provenendo da un medico di medicina generale, era privo dei requisiti formali previsti dalla disciplina ministeriale per attestare validamente l'esenzione o il differimento dalla vaccinazione; pertanto non dimostrava una deroga all'obbligo vaccinale. Il Collegio ha richiamato l'orientamento secondo cui l'obbligo vaccinale per il personale della sicurezza non è subordinato all'effettivo svolgimento del servizio e ammette deroghe solo in presenza delle specifiche condizioni cliniche documentate secondo le modalità previste dalla normativa e dalle circolari ministeriali. Ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti perché il decreto ministeriale impugnato applicava le previsioni vincolanti del DPCM 12 ottobre 2021, il quale stabiliva che i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita dell'anzianità di servizio, ma non era stato impugnato. La mancata comunicazione o notificazione del decreto ministeriale non ha superato tale ragione di inammissibilità. Sono state respinte anche le pretese risarcitorie, mentre le spese di lite sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti e dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale definitivamente consolidato.
Norme richiamate
art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021
fino alla comunicazione dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi
La disposizione costituisce la base del potere vincolato di sospendere dal servizio il personale soggetto all'obbligo vaccinale che non lo abbia assolto.
art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021
in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore
L'esenzione o il differimento dall'obbligo vaccinale richiedono specifiche condizioni cliniche documentate mediante attestazione conforme alle prescrizioni applicabili.
art. 4-ter, comma 1, lett. b), d.l. n. 44/2021
Ha esteso l'obbligo vaccinale al personale dei comparti della difesa e della sicurezza.
art. 4-ter.1, comma 1, lett. b), d.l. n. 44/2021
È richiamato quale ulteriore disposizione estensiva dell'obbligo vaccinale al personale della sicurezza.
art. 1, comma 5, d.l. n. 127/2021
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ... possono essere adottate linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche
Costituisce la base normativa per l'adozione del DPCM recante linee guida applicative della disciplina sui controlli del certificato verde.
DPCM 12 ottobre 2021, allegato 1, punto 1.4
I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio
La previsione è stata ritenuta precettiva e vincolante; la sua mancata impugnazione rende inammissima la contestazione della perdita di anzianità derivante dalla sua applicazione.
circolare Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021
Stabilisce requisiti formali dei certificati di esenzione vaccinale, a garanzia della provenienza e attendibilità dell'attestazione.
Massime di principio
- Per il personale appartenente ai comparti della difesa e della sicurezza, l'obbligo vaccinale non è subordinato all'effettivo e attuale svolgimento del servizio; le deroghe sono ammesse soltanto in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate e certificate secondo le modalità previste dalla normativa e dalle circolari ministeriali.
- Un certificato di differimento o esenzione vaccinale privo dei requisiti formali prescritti per garantirne la provenienza e l'attendibilità non è idoneo a dimostrare la sussistenza della deroga all'obbligo vaccinale.
- La previsione contenuta nel DPCM 12 ottobre 2021 secondo cui i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita dell'anzianità di servizio ha natura precettiva e vincolante, non meramente orientativa.
- Quando un provvedimento applicativo si limita a recepire una disciplina generale vincolante contenuta in un atto presupposto non impugnato, la contestazione dell'effetto lesivo derivante da tale disciplina è inammissibile per mancata impugnazione dell'atto presupposto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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