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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38605/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per più censure: contestava di essere stato ritenuto amministratore di fatto della FALLIMENTO FOOD PAPER S.R.L. al momento del prelievo di euro 6.500 (vizio di motivazione e mancata prova di una gestione continuativa); censurava la qualificazione del prelievo come bancarotta fraudolenta per distrazione (anziché come restituzione di un finanziamento soci o, al più, bancarotta preferenziale), deducendo esistenza di un credito documentato e l'omessa valutazione di documenti probatori; impugnava la ritenuta bancarotta documentale e semplice per presunta carenza di specificazione delle scritture violate e per carenze probatorie; denunciava omissioni istruttorie e travisamento della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso (inammissibili i motivi relativi alla qualifica di amministratore di fatto e alla bancarotta documentale; infondati gli altri motivi). Il rigetto è motivato con la conferma della valutazione di merito sulla complessiva prova testimoniale e documentale (inclusa la conservazione del potere di firma sul conto e dichiarazioni confessorie), e con il richiamo al principio giurisprudenziale secondo cui la restituzione di finanziamenti soci in violazione dell'art. 2467 cod. civ. integra bancarotta fraudolenta per distrazione. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile per euro 2.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • legge fallimentare (art. 216, comma 1, n. 1)

    Norma evocata per identificare il reato di bancarotta (in particolare per distrazione); la Corte ha ritenuto che il prelievo configurasse bancarotta fraudolenta per distrazione alla stregua di questa disposizione.

  • legge fallimentare (art. 216, comma 3)

    Richiamata nella discussione sulla diversa possibile inquadratura del comportamento (restituzione di finanziamento soci) ma esclusa dalla Corte in presenza della violazione della regola di postergazione.

  • legge fallimentare (art. 217, comma 2)

    Citata in relazione alla bancarotta documentale; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure generiche sulla presunta mancata indicazione delle scritture violate.

  • legge fallimentare (art. 219, comma 2 e ultimo comma)

    Richiamata nella disamina delle circostanze attenuanti/aggravanti valutate dai giudici di merito; la Corte ha condiviso la prevalenza dell'attenuante in sede di secondo grado come motivato.

  • legge fallimentare (art. 223)

    Richiamata nella contestazione di bancarotta per distrazione relativa al capo A; richiede la lettura congiunta con art. 216 per la qualificazione del fatto.

  • codice civile (art. 2214)

    Riferito all'individuazione delle scritture obbligatorie; la Corte ha ritenuto infondate le censure per mancata specificazione delle scritture contestate.

  • codice civile (art. 2467)

    Norma fondamentale: regola della postergazione dei crediti dei soci. La Corte ha ritenuto che la violazione di tale regola (restituzione di finanziamenti soci prima dell'esaurimento dei creditori) integri bancarotta fraudolenta per distrazione.

  • codice civile (art. 2639)

    Richiamato nelle censura sull'amministratore di fatto; la Corte ha valutato la sussistenza della qualità di amministratore di fatto sulla base del complesso degli elementi di gestione e della conservazione della legittimazione a operare sui conti.

  • codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. d)

    Invocato dal ricorrente per lamentare omessa valutazione di prove; la Corte ha considerato tale censura come travisamento per omissione non idoneo a inficiare la decisione di legittimità.

  • codice di procedura penale (art. 616)

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La restituzione di finanziamenti soci in violazione della regola di postergazione (art. 2467 c.c.) può integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione anche se l'operazione viene prospettata come soddisfacimento di un credito personale.
  • La qualifica di 'amministratore di fatto' si valuta sul complesso delle condotte e degli elementi di gestione (es. poteri di firma, ingerenza gestionale sistematica), non su singoli atti isolati; il mantenimento della legittimazione a operare sui conti è elemento rilevante.
  • Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato a dolo generico: non è necessario dimostrare la piena consapevolezza dello stato di insolvenza per integrare il reato.
  • In Cassazione è difficile ribaltare valutazioni di fatto del giudice di merito basate su prova testimoniale o documentale, salvo chiara indicazione di travisamento o omissione di prove decisive; dedurre semplicemente una lettura alternativa non è sufficiente.
  • Le censure generiche sulla mancata specificazione delle scritture contabili (in caso di bancarotta documentale) sono inammissibili se non indicano puntualmente quali scritture siano state violate e in che modo ciò abbia influenzato la ricostruzione del patrimonio.

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