Cassazione Penale, Sentenza n. 28718/2022 del 21/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per rapina aggravata, sostenendo che mancò la minaccia e il dolo perché l'iniziale proposito sarebbe stato abbandonato e la somma sottratta senza costrizione (quindi si tratterebbe di furto con conseguente improcedibilità per difetto di querela). Contesta inoltre il giudizio di bilanciamento delle circostanze, ritenendolo errato perché avrebbe dovuto valutarsi la prevalenza delle attenuanti invece che una equivalenza tra aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e perché le censure riproducevano argomentazioni già esaminate in appello. I giudici hanno ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la qualificazione in termini di rapina aggravata dall'uso di un bastone, evidenziando con riferimenti alle prove (in particolare le dichiarazioni della persona offesa) che l'imputato pretese la somma armato di bastone; è stato richiamato il principio per cui è sufficiente che l'arma sia portata in modo tale da intimidire la vittima anche se non è materialmente adoperata. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto generiche le contestazioni e ha confermato che il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è rimesso al giudice di merito se congruamente motivato secondo i parametri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è valutazione di merito; è sufficiente una motivazione congrua che prenda in considerazione anche solo alcuni dei parametri indicati dall'art. 133 c.p., non è richiesto un elenco analitico dei criteri
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo che consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Principio giurisprudenziale (Cass. Sez. 3, sent. n. 7754 del 21/01/2021)
Per l'aggravante dell'uso di un'arma è sufficiente che il reo sia palesemente armato o che l'arma sia portata in modo idoneo a intimidire la vittima; non è necessaria la materialità dell'impugnatura o l'effettivo uso dell'arma
Massime di principio
- La mera presenza di un'arma, anche impropria come un bastone, portata in modo tale da intimidire la vittima può integrare l'aggravante dell'uso dell'arma anche se non viene effettivamente usata
- La distinzione tra rapina e furto dipende dalla costrizione o dall'intimidazione esercitata sulla vittima; se è ragionevole che la vittima temesse l'uso dell'arma la condotta è configurabile come rapina
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti o la semplice riproposizione di argomentazioni già valutate dal giudice di merito; i motivi devono essere specifici e dimostrare un vizio giuridico o di motivazione
- Il giudizio sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è sostanzialmente insindacabile in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è congrua e attiene ai parametri dell'art. 133 c.p.
- Chi impugna in Cassazione dovrebbe indicare con precisione i profili di legge e dimostrare l'insufficienza o la illogicità della motivazione di merito per evitare l'inammissibilità per genericità
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