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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25400/2022 del 26/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva respinto il suo appello contro il rigetto, da parte della CTP, del ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006. L'Ufficio aveva contestato un maggior reddito ascrivendolo al socio, titolare del 25% di una s.r.l. a ristretta base societaria, sulla base della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto omesso esame/omessa pronuncia e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR non avrebbe esaminato la richiesta di ulteriori attività istruttorie verso la società, l'accesso agli atti e la chiamata in causa del terzo, e avrebbe ritenuto sufficiente la presunzione senza porre a carico dell'Ufficio ulteriori fatti-indice. Con il secondo motivo ha dedotto omessa pronuncia/omesso esame circa la censura secondo cui la sola ristretta base sociale non basterebbe a fondare la presunzione, in mancanza di altri elementi e in assenza di partecipazione del socio alla gestione e alla fase di accertamento con adesione conclusa dalla società.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, rilevando che il ricorrente aveva cumulato censure eterogenee senza distinguerle, in violazione dell'onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione. Ha inoltre osservato che la doglianza di omessa pronuncia era infondata perché le questioni prospettate avevano natura processuale o erano state comunque disattese dalla CTR, la quale aveva applicato il principio secondo cui, nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di loro distribuzione ai soci, salva prova contraria del contribuente. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di legittimità, dando atto altresì dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I vizi di omessa pronuncia, violazione di legge e omesso esame devono essere distinti e specificamente dedotti; non è ammissibile cumulare censure eterogenee in modo confuso nel medesimo motivo.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare con precisione il vizio denunciato e consentire alla Corte di svolgere il controllo di legittimità senza dover individuare autonomamente la censura.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo per il mancato esame di domande o eccezioni di merito autonomamente apprezzabili, non per il mancato esame di mere questioni processuali.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'articolo sussiste solo se il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove o la mancata ritenuta assoluzione dell'onere probatorio.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma è richiamata come base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato il procedimento camerale sulla base della proposta del relatore nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, i vizi di omessa pronuncia e di omesso esame/motivazione non possono essere confusi nello stesso motivo senza chiara distinzione delle censure, perché ciò impedisce il controllo nomofilattico e determina inammissibilità.
  • L'omessa pronuncia è configurabile solo per il mancato esame di domande o eccezioni di merito, non per il mancato esame di questioni meramente processuali.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia ripartito l'onere della prova in modo erroneo; se la doglianza riguarda invece l'apprezzamento delle prove, la censura attiene eventualmente al vizio motivazionale, non alla norma sull'onere probatorio.
  • In materia di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la loro distribuzione ai soci, poiché la ristrettezza dell'assetto sociale costituisce il fatto noto da cui inferire la conoscenza e il controllo reciproco nella gestione.
  • Una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, spetta al contribuente fornire prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti ovvero che, per specifiche circostanze, la distribuzione non sia avvenuta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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