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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27942/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un ex dipendente di un consorzio autostradale, collocato in quiescenza il 31 luglio 2002, aveva chiesto il rimborso di parte delle ritenute fiscali operate al momento della cessazione del rapporto di lavoro sul trattamento di fine rapporto/indennità di fine rapporto, sostenendo che una quota dell'indennità dovesse essere tassata con abbattimento dell'imponibile in ragione dei contributi previdenziali a suo carico versati al fondo pensione integrativo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che fino al 31 dicembre 1986 il fondo era alimentato in parte anche dai dipendenti e che solo dal 1 gennaio 1987 la contribuzione era divenuta totalmente a carico del datore di lavoro; perciò il sostituto d'imposta aveva correttamente distinto il regime fiscale applicando la detrazione di un terzo solo per il periodo in cui il lavoratore aveva effettivamente contribuito al fondo. L'Agenzia, con un unico motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.P.R. 917/1986, assumendo che l'abbattimento di un terzo dell'imponibile fosse riconoscibile solo ai dipendenti cessati entro il 31 dicembre 1986.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 17 del d.P.R. 917/1986, nel testo applicabile ratione temporis, impone la detrazione dall'imponibile della parte di contribuzione previdenziale posta a carico del lavoratore. Poiché la CTR aveva accertato che il fondo pensione era stato alimentato fino al 1986 anche con contributi dei dipendenti e solo dal 1987 esclusivamente dal datore di lavoro, la distinzione operata nel calcolo delle ritenute IRPEF era corretta. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi rigettato; l'Agenzia è stata condannata alle spese processuali e la Corte ha dato atto che non sussistevano i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È stato utilizzato come vizio denunciato in cassazione per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986

    "l'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza"

    La norma va letta nel senso che l'imponibile delle indennità di fine rapporto deve essere ridotto della quota corrispondente ai contributi previdenziali effettivamente posti a carico del lavoratore.

  • art. 4 del D.L. n. 70 del 1988

    Ha modificato l'art. 17 del TUIR nel testo applicabile alla fattispecie.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato richiamato per escludere i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Norma richiamata quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nelle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, l'imponibile va determinato detraendo la quota di contribuzione previdenziale posta a carico del lavoratore, limitatamente alla parte dell'indennità riferibile a tale contribuzione.
  • Quando un fondo pensione integrativo ha avuto nel tempo una diversa composizione del finanziamento, il regime fiscale dell'indennità deve essere applicato distinguendo i periodi in cui la contribuzione era a carico del lavoratore da quelli in cui era a carico esclusivo del datore di lavoro.
  • La deduzione dalla base imponibile non può essere negata in via automatica in ragione della sola data di cessazione del rapporto, se il rapporto contributivo del fondo nel tempo ha previsto quote effettivamente versate dal dipendente.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione di legge è infondata quando la sentenza impugnata abbia applicato la norma in modo coerente con il dato testuale e con il principio, consolidato in giurisprudenza, della detraibilità dall'imponibile delle somme corrispondenti ai contributi a carico del lavoratore.

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