Cassazione Penale, Sentenza n. 2528/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato sull'omessa notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza del 25/05/2021 davanti al Tribunale del riesame, con violazione del diritto al contraddittorio e del procedimento previsto (art. 324, comma 6; art. 127, commi 1 e 5 c.p.p.). L'omessa notificazione impediva all'interessato di esercitare la facoltà di enunciare nuovi motivi e di partecipare direttamente al giudizio; la parte aveva eccepito il vizio anche tramite PEC prima e durante l'udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame e ha disposto il rinvio al Tribunale di Trento per un nuovo giudizio. Tuttavia ha precisato che la nullità dell'ordinanza per omessa notifica non comporta la cessazione automatica dell'efficacia della misura cautelare (sequestro preventivo fino a € 282.545,35 per il reato richiamato), confermando giurisprudenza di legittimità secondo cui la misura resta efficace fino a diversa determinazione del giudice nel termine previsto.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 74/2000
Norma sostanziale relativa al reato che ha giustificato il sequestro preventivo; richiamata per identificare l'ambito del provvedimento cautelare (evasione/reato tributario).
art. 324, comma 6, c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di avviso della trattazione alle parti che hanno proposto l'istanza di riesame; omessa notifica puo' incidere sul diritto di enunciare nuovi motivi.
art. 127, commi 1 e 5, c.p.p.
Richiami alle regole generali della notificazione e comunicazione degli atti processuali; utilizzati per sostenere l'illegittimità della mancata comunicazione dell'avviso.
art. 179 c.p.p.
Fondamento della nullità assoluta per la violazione del contraddittorio: l'omessa notificazione dell'avviso d'udienza all'interessato determina la nullità assoluta ed insanabile del procedimento di riesame e dell'ordinanza conclusiva.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato come limite istruttorio sul contenuto del ricorso e della motivazione in cassazione (limiti per la motivazione).
Sez. U, Sentenza n. 40 del 22/11/1995 (Carlutti) e Sez. U, n. 33540 del 27/06/2001 (Di Sarno)
Giurisprudenza di legittimità che precisa che la nullità dell'ordinanza di riesame per omessa notifica non comporta la cessazione automatica dell'efficacia della misura coercitiva; la misura resta efficace fino a diverso provvedimento del giudice nei termini stabiliti.
Sez. U, Sentenza n. 29 del 25/10/2000 e Sez. 3, Sentenza n. 39902 del 28/05/2014
Giurisprudenza che conferma il principio della necessità di notificare l'avviso d'udienza all'indagato anche quando il riesame sia proposto solo dal difensore, e che l'omissione determina nullità assoluta per violazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali l'avviso d'udienza deve essere notificato anche all'indagato nel cui interesse è proposta l'impugnazione; la notifica non è coperta dalla sola sottoscrizione del difensore.
- L'omessa notificazione dell'avviso d'udienza determina nullità assoluta del procedimento e dell'ordinanza ai sensi dell'art. 179 c.p.p., per violazione del diritto al contraddittorio.
- La nullità dell'ordinanza di riesame per omessa notifica non produce automaticamente la cessazione dell'efficacia della misura cautelare: il sequestro resta efficace fino a che il giudice non disponga diversamente nei termini previsti.
- L'eccezione dell'omessa notifica è efficace se sollevata tempestivamente (anche tramite PEC) e deve essere motivata; se accolta, la decisione impugnata viene annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe è importante distinguere tra nullità formale del procedimento e impatto sostanziale sulle misure: la rimessione degli atti al giudice consente di rinnovare il contraddittorio senza automatica revoca della misura cautelare.
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