Cassazione Penale, Ordinanza n. 16939/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello era intervenuto un concordato ex art. 599-bis c.p.p.: la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato le pene inflitte ai due imputati, confermando il resto della decisione. Entrambi gli imputati hanno poi proposto ricorso per cassazione, ciascuno con un unico motivo, deducendo vizi di motivazione esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. Il primo lamentava che la Corte territoriale avesse ignorato le doglianze d'appello sulla pena base, asseritamente applicata in misura troppo elevata rispetto al minimo edittale. Il secondo contestava invece la misura degli aumenti per continuazione, ritenuti eccessivi e privi di adeguata motivazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che, essendo la sentenza di appello resa all'esito di concordato e avendo entrambi gli imputati rinunciato ai motivi di appello, non era consentito riproporre in sede di legittimità censure attinenti ai motivi rinunciati, salvo l'ipotesi di pena illegale, qui non dedotta né ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, perché rivolti contro il trattamento sanzionatorio concordato in appello e quindi fondati su motivi non consentiti dopo la rinuncia ai motivi di appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in applicazione dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale richiamata, al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza di appello resa all'esito di concordato limita il sindacato di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia; non è consentito riproporre doglianze rinunciate, salvo il caso di pena illegale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale base per disporre il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, quando non risulti che l'inammissibilità sia stata determinata senza colpa del ricorrente.
art. 452-decies c.p.
Citato solo nel precedente richiamato dalla Corte, quale esempio di motivo rinunciato in appello che non può essere riproposto in cassazione; non costituisce oggetto diretto della decisione nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello deriva da concordato ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può riproporre motivi d'appello ai quali l'imputato abbia rinunciato, poiché l'accordo processuale restringe l'oggetto del sindacato di legittimità.
- La preclusione alla riproposizione dei motivi rinunciati opera anche rispetto a censure che investono il trattamento sanzionatorio, se la pena è quella concordata e non viene dedotta una pena illegale.
- L'eccezione alla regola è rappresentata dalla pena illegale: solo in tale ipotesi il controllo di legittimità resta ammissibile nonostante il concordato in appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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