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Sentenza

Sentenza n. 200/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione cautelare - dell’ordinanza di demolizione n. 6 del 27/8/2025, prot. n. -OMISSIS- del 4/9/2025, notificata a mani del ricorrente in data 9/10/2025, emanata dall’Ufficio Tecnico del Comune di -OMISSIS-, relativa ad un fabbricato sito in Via Vajola, angolo -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., come recepito dalla l. r. 16/16. - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202502627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione n. 6 del 27 agosto 2025, relativa a un fabbricato interessato da lavori di ristrutturazione edilizia assistiti da autorizzazione del 2013. Ha dedotto, in primo luogo, l'illogicità, il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione, lamentando che il Comune non avrebbe considerato una precedente istanza di sanatoria presentata nel 2023 ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, corredata dai pagamenti richiesti e da pareri favorevoli del Genio civile e della Soprintendenza. Ha sostenuto che le opere riguardassero interventi interni non incidenti sulla stabilità dell'immobile, sull'impatto antisismico o su vincoli paesaggistici. In secondo luogo ha dedotto la violazione dell'affidamento, sostenendo che il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dei lavori e la formazione di una situazione di fatto consolidata avrebbero imposto una specifica ponderazione degli interessi. Ha infine lamentato la violazione delle garanzie partecipative, assumendo di non essere stato coinvolto nell'attività istruttoria precedente all'adozione dell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto alla motivazione, ha rilevato che l'istanza di sanatoria riguardava gli abusi descritti nella precedente ordinanza di demolizione, successivamente revocata e sostituita dopo una nuova ricognizione e perimetrazione degli abusi. Poiché gli abusi oggetto dei due provvedimenti erano diversi e quelli indicati nella prima ordinanza erano più numerosi, la revoca della prima ordinanza aveva verosimilmente comportato l'inefficacia sopravvenuta della relativa istanza di sanatoria e dei pareri favorevoli acquisiti su di essa. In ogni caso, non risultava provata la positiva definizione della sanatoria: ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, il silenzio protratto per sessanta giorni equivale a rigetto, e il ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza della doppia conformità né prodotto la documentazione progettuale necessaria. Il TAR ha quindi escluso che l'omessa menzione dell'istanza potesse incidere sulla legittimità dell'ordinanza. Ha respinto anche le censure sull'affidamento, affermando che il mero decorso del tempo e l'inerzia dell'amministrazione non rendono legittimo un abuso edilizio né fondano un affidamento tutelabile alla sua conservazione. Ha inoltre escluso la necessità di una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, trattandosi di potere repressivo vincolato e doveroso. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha ritenuto che l'ordinanza di demolizione, in presenza dei presupposti di legge, non richieda neppure la comunicazione di avvio, poiché l'apporto del privato non avrebbe potuto modificarne il contenuto. Ha comunque applicato l'art. 21-octies l. 241/1990, rilevando che, anche in ipotesi di irregolarità procedimentale, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Il ricorso è stato definitivamente rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive; il potere repressivo è stato considerato vincolato e doveroso in presenza dei relativi presupposti.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La sanatoria edilizia presuppone la doppia conformità; il decorso di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza determina il silenzio-diniego. Il ricorrente non ha provato né l'esito positivo della sanatoria né la doppia conformità.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione non è stato ritenuto violato, poiché l'istanza di sanatoria riguardava una diversa e precedente ordinanza, poi revocata, e comunque non risultava idonea a dimostrare la regolarizzazione degli abusi oggetto dell'atto impugnato.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Le eventuali irregolarità partecipative o formali non determinano l'annullamento quando risulta che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • La revoca e sostituzione di un'ordinanza di demolizione, conseguente a una nuova ricognizione e delimitazione degli abusi, può rendere inefficace l'istanza di sanatoria presentata in relazione al precedente provvedimento quando essa riguardi opere diverse da quelle contestate nell'ordinanza sostitutiva.
  • L'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non impedisce l'adozione o la conferma dell'ordine di demolizione in assenza della prova della doppia conformità e di un esito positivo della sanatoria; il silenzio protratto per sessanta giorni vale come rigetto.
  • Il mero decorso del tempo e l'inerzia dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri repressivi non legittimano un abuso edilizio e non fondano un affidamento tutelabile alla conservazione dell'opera abusiva.
  • L'ordine di demolizione è un provvedimento vincolato e doveroso: non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato e, in presenza dei presupposti di legge, non impone necessariamente la comunicazione di avvio del procedimento.
  • La violazione delle garanzie partecipative non comporta l'annullamento dell'ordine di demolizione quando l'apporto del privato non avrebbe potuto determinare un contenuto diverso del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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