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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1132

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1132 della Commissione, del 2 luglio 2019, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento a carattere temporaneo per gli allevatori del settore delle carni bovine in Irlanda

Normativa europea32019R1132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un aiuto eccezionale di adattamento di 50 milioni di EUR a favore dell’Irlanda per sostenere gli allevatori del settore delle carni bovine. L’intervento risponde a specifiche difficoltà del comparto, aggravate dall’incertezza connessa alla Brexit, dalla forte dipendenza dalle esportazioni e dalla vulnerabilità strutturale del mercato irlandese. L’Irlanda deve impiegare i fondi per misure oggettive e non discriminatorie volte alla riduzione della produzione o alla ristrutturazione del settore, con obbligo di trasmettere alla Commissione informazioni dettagliate e di evitare distorsioni della concorrenza.

Aiuto eccezionale di adattamento, temporaneo, per gli allevatori del settore delle carni bovine in Irlanda.

Ambito di applicazione

Si applica all’Irlanda e, in particolare, agli allevatori del settore delle carni bovine stabiliti nel territorio irlandese. Riguarda l’utilizzo di fondi dell’Unione per misure nazionali di adattamento e ristrutturazione del settore, nonché l’eventuale sostegno nazionale supplementare concesso dall’Irlanda. Il regime è temporaneo: le spese sono ammissibili solo se i pagamenti sono effettuati entro il 31 maggio 2020; il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione ed è in vigore per non più di 12 mesi ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Sono escluse dall’ammissibilità le erogazioni effettuate dopo il termine del 31 maggio 2020.

Aiuto eccezionale di adattamento per il settore delle carni bovine in Irlanda

Il regolamento istituisce un sostegno straordinario, temporaneo e mirato per il comparto delle carni bovine irlandese, individuato come particolarmente esposto a fragilità strutturali e a ulteriori pressioni legate all’incertezza sulla Brexit. La base giuridica è l’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, richiamato nei considerando come strumento per affrontare problemi specifici non riconducibili alle ipotesi degli articoli 219 e 220 dello stesso regolamento.

Contesto e ragioni dell’intervento

La Commissione evidenzia che il settore bovino è tradizionalmente fragile per l’accesso limitato ai mercati di paesi terzi, il calo dei consumi interni e le nuove sfide connesse al dibattito sulle emissioni di gas a effetto serra. Nel caso irlandese, la vulnerabilità è accentuata dalla struttura produttiva, composta in larga parte da aziende di piccole dimensioni, dalla forte dipendenza dalle esportazioni e dalla rilevante esposizione al mercato del Regno Unito, che assorbe quasi il 50% delle esportazioni irlandesi di carni bovine. I considerando sottolineano anche la lentezza dell’adattamento del mercato per un sistema di produzione estensivo, con animali macellati generalmente tra i 18 e i 30 mesi, e le difficoltà a sviluppare nuovi mercati per restrizioni di accesso e norme sanitarie obsolete.

Dotazione finanziaria e natura dell’aiuto

L’articolo 1, paragrafo 1, mette a disposizione dell’Irlanda 50 milioni di EUR da destinare a un aiuto eccezionale di adattamento per gli allevatori del settore bovino. Si tratta di un finanziamento unionale finalizzato a sostenere misure nazionali di ristrutturazione e adattamento, concepite in modo da migliorare la resilienza del comparto e la sua sostenibilità di lungo periodo.

Misure finanziabili e obiettivi perseguiti

Le misure devono essere adottate dall’Irlanda sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non devono produrre distorsioni della concorrenza. Esse devono essere orientate alla riduzione della produzione o alla ristrutturazione del settore e perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

  • attuazione di sistemi di qualità nel settore bovino o progetti volti a promuovere qualità e valore aggiunto;
  • promozione della diversificazione del mercato;
  • tutela e miglioramento della sostenibilità ambientale, climatica ed economica degli allevamenti.

I considerando precisano che l’intervento nazionale dovrebbe essere concepito per rafforzare la resilienza del settore e favorire l’adattamento a mercati con requisiti diversi da quelli del Regno Unito.

Beneficiari e trasferimento integrale del vantaggio economico

Il regolamento prevede che gli allevatori del settore bovino siano i beneficiari finali del sostegno. Qualora il pagamento non sia effettuato direttamente a loro favore, l’Irlanda deve garantire il trasferimento integrale del vantaggio economico derivante dall’aiuto dell’Unione ai produttori interessati. La logica dell’intervento è quindi quella di assicurare che la sovvenzione pubblica raggiunga effettivamente il livello produttivo.

Ammissibilità della spesa, termini e cumulo

Le spese sostenute dall’Irlanda sono ammissibili al finanziamento dell’Unione soltanto se i pagamenti relativi alle misure sono effettuati entro il 31 maggio 2020. Il regolamento consente inoltre il cumulo con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, così da offrire flessibilità nell’attuazione nazionale.

Sostegno nazionale supplementare

L’articolo 2 autorizza l’Irlanda a concedere un sostegno nazionale supplementare fino al 100% dell’importo fissato dall’articolo 1. Anche tale sostegno deve rispettare criteri oggettivi e non discriminatori e non deve provocare distorsioni della concorrenza. Il relativo pagamento deve avvenire anch’esso non oltre il 31 maggio 2020.

Obblighi informativi verso la Commissione

Per garantire trasparenza, controllo e corretta gestione delle risorse, l’Irlanda deve trasmettere alla Commissione due serie di informazioni.

Entro il 31 luglio 2019 e senza indugio, deve comunicare:

  • la descrizione delle misure da adottare;
  • i criteri utilizzati per determinare le modalità di concessione dell’aiuto;
  • l’effetto previsto delle misure;
  • le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell’effetto previsto;
  • le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza;
  • il livello di sostegno supplementare concesso ai sensi dell’articolo 2.

Entro il 31 luglio 2020, deve comunicare:

  • gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell’Unione e sostegno supplementare;
  • il numero e il tipo di beneficiari;
  • la valutazione dell’efficacia della misura.

Entrata in vigore e durata temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I considerando precisano che la durata del regime è limitata a 12 mesi dalla data di entrata in vigore, in coerenza con l’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013; i pagamenti effettuati dopo tale periodo non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, pur essendo di fatto destinato all’attuazione da parte dell’Irlanda.

Disposizioni principali

Dotazione finanziaria dell’aiuto dell’Unione

L’Unione mette a disposizione dell’Irlanda un importo totale di 50.000.000 EUR per concedere un aiuto eccezionale di adattamento agli allevatori del settore delle carni bovine (articolo 1, paragrafo 1).

Misure ammissibili e criteri di attuazione

L’Irlanda deve utilizzare l’importo per misure adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, purché i pagamenti non provochino distorsioni della concorrenza. Le misure devono mirare a ridurre la produzione o a ristrutturare il settore e perseguire uno o più obiettivi: sistemi di qualità o progetti per la qualità e il valore aggiunto, diversificazione del mercato, tutela e miglioramento della sostenibilità ambientale, climatica ed economica (articolo 1, paragrafi 2 e 3).

Beneficiari effettivi dell’aiuto

Se gli allevatori non sono i beneficiari diretti dei pagamenti, l’Irlanda deve garantire che il vantaggio economico dell’aiuto dell’Unione sia trasferito integralmente su di loro (articolo 1, paragrafo 4).

Termine di ammissibilità della spesa

Le spese sostenute dall’Irlanda per i pagamenti relativi alle misure sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se i pagamenti sono effettuati entro il 31 maggio 2020 (articolo 1, paragrafo 5).

Cumulo con altri strumenti della PAC

Le misure possono cumularsi con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (articolo 1, paragrafo 6).

Sostegno nazionale supplementare

L’Irlanda può concedere un sostegno nazionale supplementare fino al 100% dell’importo fissato all’articolo 1, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e a condizione che i pagamenti non provochino distorsioni della concorrenza. Il sostegno supplementare deve essere versato entro il 31 maggio 2020 (articolo 2).

Obblighi di comunicazione alla Commissione

L’Irlanda deve comunicare senza indugio e comunque non oltre il 31 luglio 2019: descrizione delle misure, criteri di concessione, effetto previsto, azioni di verifica dell’effetto, azioni per evitare distorsioni della concorrenza e livello del sostegno supplementare. Entro il 31 luglio 2020 deve inoltre comunicare gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo se del caso tra aiuto dell’Unione e sostegno supplementare, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia della misura (articolo 3).

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 4).

Come è indicizzato

Materieagricolturaaiuti nel settore agricoloorganizzazione comune dei mercatisostegno al reddito degli agricoltorimercato delle carni bovine

Testo integrale

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