Regolamento (UE) 2019/1162
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1162 della Commissione, del 1° luglio 2019, che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM e gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di determinati ungulati e carni fresche (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema di certificazione veterinaria e gli elenchi dei paesi terzi autorizzati già previsti dal regolamento (UE) n. 206/2010. Introduce il riconoscimento stagionale del Canada come indenne da malattia emorragica epizootica, adegua i certificati BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM, e amplia/riorganizza le autorizzazioni per l'Argentina in materia di carni fresche. Inoltre sostituisce il riferimento alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia con Repubblica di Macedonia del Nord, con aggiornamenti coerenti negli allegati.
Modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 aggiornando modelli di certificati veterinari e elenchi di paesi/territori autorizzati per l'importazione nell'UE di determinati ungulati vivi e carni fresche.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di determinate partite di animali vivi ungulati e di carni fresche di ungulati, nonché alla certificazione veterinaria richiesta per tali importazioni. Riguarda in particolare bovini domestici (incluse specie Bubalus e Bison e loro incroci), ovini e caprini domestici, altri artiodattili esclusi taluni gruppi, e carni fresche di determinati ungulati, con effetti su paesi terzi, territori o loro parti inseriti negli elenchi del regolamento (UE) n. 206/2010. Il regolamento incide inoltre sulla regionalizzazione dell'Argentina e sul riconoscimento della Repubblica di Macedonia del Nord, con applicazione diretta negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1162 della Commissione interviene sul sistema unionale di certificazione veterinaria per l'importazione di determinati ungulati vivi e di carni fresche. La modifica si fonda sulle competenze richiamate dalla direttiva 2002/99/CE e dalla direttiva 2004/68/CE e mira ad aggiornare gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati, alla luce di nuove valutazioni sanitarie e di aggiornamenti geopolitici.
Ambito materiale e finalità
L'atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 206/2010, che disciplina le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di partite di animali vivi e di carni fresche. In particolare, il regolamento aggiorna:
- l'allegato I, relativo agli elenchi dei paesi/territori autorizzati e ai modelli di certificati per animali vivi;
- l'allegato II, relativo agli elenchi per le carni fresche e ai certificati corrispondenti.
Modifiche relative alla malattia emorragica epizootica e al Canada
La Commissione riconosce che le condizioni meteorologiche canadesi non consentono, nel periodo dal 1o novembre al 15 maggio, la circolazione delle specie di Culicoides vettori sia della febbre catarrale degli ovini sia della malattia emorragica epizootica. Poiché i requisiti dell'OIE per l'indennità stagionale da malattia emorragica epizootica sono equivalenti a quelli relativi alla febbre catarrale degli ovini, il Canada viene riconosciuto indenne da entrambe le malattie per lo stesso periodo stagionale.
Di conseguenza:
- nell'allegato I, parte 1, viene aggiornata la nota a piè di pagina relativa al Canada, indicando espressamente il periodo 1o novembre - 15 maggio;
- nella parte 1 viene anche sostituita la condizione specifica "XIII", che ora riguarda i territori ufficialmente indenni da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale;
- nella parte 2 dell'allegato I, i modelli BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM vengono sostituiti per introdurre attestazioni sanitarie coerenti con questo regime stagionale.
Modelli di certificato veterinario per animali vivi
I modelli sostitutivi disciplinano in modo dettagliato le condizioni sanitarie per l'esportazione nell'Unione di diverse categorie di animali vivi.
BOV-X
Il modello BOV-X riguarda bovini domestici, incluse le specie Bubalus e Bison e i relativi incroci, destinati all'allevamento e/o alla produzione. Tra i requisiti principali figurano:
- assenza di divieti sanitari recenti nelle aziende di origine (42 giorni per brucellosi, 30 giorni per carbonchio ematico, 6 mesi per rabbia);
- assenza di trattamenti con stilbeni, tireostatici, estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti fuori dai casi terapeutici o zootecnici;
- prescrizioni in materia di BSE, con varianti a seconda del rischio del paese o della regione di origine;
- condizioni sul territorio di origine relative ad afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, stomatite vescicolare, febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica;
- possibilità di ammissione da territori indenni da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale, con permanenza nel territorio dall nascita o per un periodo minimo, e con eventuali test sierologici o PCR;
- requisiti di provenienza, assenza di contatti con animali importati, assenza di focolai nel raggio di 150 km o 10 km, pulizia/disinfezione dei mezzi di trasporto, visita veterinaria entro 24 ore dal carico e conformità al regolamento (CE) n. 1/2005 sul trasporto.
OVI-X
Il modello OVI-X riguarda ovini e caprini domestici destinati all'allevamento o alla produzione. Rispetto al modello bovino, include inoltre prescrizioni specifiche per:
- brucellosi ovina/caprina e controlli annuali rappresentativi;
- epididimite ovina (Brucella ovis) per gli arieti non castrati;
- scrapie classica, con riferimento al sistema di notifica, abbattimento e distruzione degli animali colpiti e al divieto di farine di carne e ossa;
- status sanitario del territorio di origine rispetto ad afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e caprini, pleuropolmonite contagiosa caprina, stomatite vescicolare, febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica;
- regole sul mercato, sui centri di raccolta e sui controlli prima della spedizione.
OVI-Y
Il modello OVI-Y è destinato a ovini e caprini vivi per macellazione immediata dopo l'importazione. Le condizioni sanitarie sono analoghe a quelle dell'OVI-X, ma calibrate sulla macellazione, con obbligo di trasferimento al macello di destinazione e macellazione entro cinque giorni lavorativi. Anche qui sono previste opzioni di certificazione collegate all'indennità stagionale da febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica, nonché requisiti su assenza di focolai, trasporto, pulizia dei veicoli e visita veterinaria.
RUM
Il modello RUM riguarda altri artiodattili esclusi bovini, ovini, caprini e suidi, nonché rinocerontidi ed elefantidi. È il modello più ampio e prevede:
- requisiti sanitari di base per brucellosi, tubercolosi e rabbia;
- prescrizioni sul territorio di origine con riferimento ad afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e caprini, pleuropolmonite contagiosa caprina, stomatite vescicolare, febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica;
- eventuali condizioni specifiche per animali importati e tenuti separati nel paese esportatore;
- regole sulla provenienza da allevamenti ufficialmente indenni o su test negativi per tubercolosi e brucellosi;
- prescrizioni sul trasporto e sulla visita veterinaria;
- per le specie interessate, un rinvio al documento ufficiale relativo a quarantena e test (modello CAM) e la possibilità di ulteriori prescrizioni specifiche.
Modifiche all'allegato II: carni fresche e Argentina
Il regolamento modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per aggiornare l'elenco dei territori argentini autorizzati all'esportazione di carni fresche nell'Unione.
La voce relativa all'Argentina viene riscritta per distinguere:
- AR-0: tutto il paese per EQU;
- AR-1: ampio elenco di province per BOV, RUF, RUW, con alcune limitazioni e con riferimento alla febbre aftosa;
- AR-2: province meridionali autorizzate per BOV, OVI, RUW, RUF;
- AR-3: zona di 25 km lungo il confine con Bolivia e Paraguay, ex zona tampone di alta sorveglianza;
- AR-4: nuova regione composta da parti di Neuquén, Río Negro e Buenos Aires, autorizzata per BOV, OVI, RUW e RUF a decorrere dall'8 luglio 2019.
La Commissione riconosce il buon esito dell'audit effettuato nel marzo 2018 e, sulla base di tale valutazione, autorizza l'introduzione nell'Unione di carni fresche non disossate da AR-4. Viene inoltre cancellata una nota a piè di pagina che escludeva alcuni dipartimenti della provincia di Corrientes dall'autorizzazione per il codice RUW.
Aggiornamento del riferimento alla Macedonia del Nord
Tanto nell'allegato I quanto nell'allegato II, il codice MK-0 viene aggiornato sostituendo il riferimento alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia con "Repubblica di Macedonia del Nord". Le note a piè di pagina che rinviavano alla denominazione provvisoria vengono cancellate, in coerenza con l'entrata in vigore dell'Accordo di Prespa e con la relativa notifica all'Unione.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010
L'articolo 1 dispone che gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 siano modificati conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. Le modifiche riguardano gli elenchi dei paesi/territori autorizzati, le condizioni specifiche di importazione e i modelli di certificati veterinari.
Riconoscimento del Canada e status stagionale per febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica
Il Canada è riconosciuto indenne da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica nel periodo stagionale dal 1o novembre al 15 maggio. La relativa nota a piè di pagina nell'allegato I viene sostituita per recepire tale periodo e il territorio canadese resta inserito tra quelli autorizzati per determinate importazioni di ungulati vivi.
Aggiornamento dei modelli BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM
I modelli di certificato veterinario per bovini, ovini/caprini da allevamento o ingrasso, ovini/caprini per macellazione e altri artiodattili/rinocerontidi/elefantidi sono sostituiti integralmente. I nuovi modelli includono riferimenti specifici alla malattia emorragica epizootica, alle condizioni di indennità stagionale, ai test sierologici o PCR, alle condizioni di isolamento/quarantena, ai requisiti di trasporto e ai richiami alla normativa UE e OIE/OIE Terrestrial Code.
Regionalizzazione dell'Argentina per le carni fresche
Nell'allegato II, parte 1, la voce relativa all'Argentina è aggiornata per distinguere più regioni autorizzate (AR-0, AR-1, AR-2, AR-3 e nuova AR-4). La nuova regione AR-4 comprende parti di Neuquén, Río Negro e Buenos Aires, con autorizzazione per BOV, OVI, RUW e RUF a decorrere dall'8 luglio 2019. Viene inoltre eliminata una nota a piè di pagina che escludeva alcuni dipartimenti della provincia di Corrientes.
Sostituzione del riferimento alla Macedonia del Nord
La voce MK-0 nell'allegato I e nell'allegato II è sostituita con il riferimento a 'Repubblica di Macedonia del Nord' e vengono cancellate le note a piè di pagina che rinviavano alla denominazione provvisoria 'ex Repubblica iugoslava di Macedonia'.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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