Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1130

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1130 della Commissione, del 2 luglio 2019, relativo alle condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie territoriali a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32019R1130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce criteri uniformi per applicare in modo armonizzato alcune tipologie territoriali previste dal regolamento NUTS. Stabilisce le condizioni per classificare celle della griglia, unità LAU e regioni NUTS 3 in categorie urbane, rurali, costiere e metropolitane. L’obiettivo è garantire coerenza nella raccolta, compilazione e diffusione delle statistiche regionali nell’Unione.

Condizioni uniformi per l’applicazione armonizzata delle tipologie territoriali previste dal regolamento (CE) n. 1059/2003 (NUTS).

Ambito di applicazione

Si applica alle tipologie territoriali utilizzate nell’ambito della classificazione NUTS ai fini statistici dell’Unione, in particolare per l’assegnazione uniforme delle tipologie basate sulla griglia, delle tipologie a livello LAU e delle tipologie a livello NUTS 3. Riguarda gli Stati membri e gli enti territoriali considerati dal sistema NUTS, incluse le unità amministrative locali (LAU) e le regioni NUTS 3; le condizioni si applicano secondo i criteri fissati nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1130 sulle condizioni uniformi per l’applicazione armonizzata delle tipologie territoriali NUTS

Il regolamento attua l’articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 1059/2003, che costituisce il quadro giuridico della classificazione territoriale NUTS per la statistica regionale dell’Unione. La finalità è assicurare un’applicazione uniforme, a livello UE, delle tipologie territoriali utilizzate per classificare le unità geografiche ai fini statistici, tenendo conto delle circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali e ambientali richiamate nei considerando.

Finalità e base giuridica

Il regolamento mira a rendere omogenee le modalità di assegnazione delle tipologie territoriali previste dal regolamento NUTS, così da garantire confrontabilità e coerenza nella raccolta, compilazione e diffusione delle statistiche regionali. La Commissione esercita il potere conferito dall’articolo 4 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1059/2003.

Tipologia basata sulla griglia

L’allegato stabilisce i criteri per la classificazione delle celle della griglia di 1 km²:

  • le "celle rurali della griglia" o "celle della griglia a bassa densità" sono quelle con densità inferiore a 300 abitanti/km² e le altre celle al di fuori degli agglomerati urbani;
  • gli "agglomerati urbani" o "agglomerati a moderata densità" sono costituiti da celle contigue, diagonali comprese, con densità di almeno 300 abitanti/km² e con almeno 5 000 abitanti nell’agglomerato;
  • i "centri urbani" o "agglomerati ad alta densità" sono celle contigue, senza diagonali, all’interno di un agglomerato urbano, con densità di almeno 1 500 abitanti/km² e con almeno 50 000 abitanti nell’agglomerato, una volta colmate le lacune nei dati.

Tipologie a livello LAU

Per le unità territoriali di livello LAU il regolamento disciplina tre insiemi di tipologie.

Nel grado di urbanizzazione (DEGURBA):

  • le "zone urbane" comprendono le LAU in cui almeno il 50 % della popolazione vive in centri urbani;
  • le "piccole città e sobborghi" corrispondono alle LAU in cui meno del 50 % della popolazione vive in celle rurali della griglia e meno del 50 % vive in centri urbani;
  • le "zone rurali" sono quelle in cui almeno il 50 % della popolazione vive in celle rurali della griglia.

Per le zone urbane funzionali:

  • le "città" coincidono con le LAU definite come "città" o "zone densamente popolate";
  • le "zone di pendolarismo" sono le LAU in cui almeno il 15 % della popolazione lavorativa è costituito da pendolari che lavorano in grandi città, incluse le enclave ed escluse le exclave.

Per le zone costiere:

  • sono "zone costiere" le LAU situate sulla costa o con almeno il 50 % della superficie a una distanza dal mare inferiore a 10 km; sono incluse le enclave, cioè LAU non costiere circondate da LAU costiere adiacenti;
  • sono "zone non costiere" le LAU che non rientrano nella definizione precedente.

Tipologie a livello NUTS 3

L’allegato disciplina tre categorie anche per le regioni di livello NUTS 3.

Per la tipologia urbana-rurale:

  • le "zone prevalentemente urbane" sono le regioni in cui almeno l’80 % della popolazione vive in agglomerati urbani;
  • le "zone intermedie" sono quelle in cui più del 50 % e meno dell’80 % della popolazione vive in agglomerati urbani;
  • le "zone prevalentemente rurali" sono quelle in cui almeno il 50 % della popolazione vive in celle rurali della griglia.

Per la tipologia metropolitana:

  • le "zone metropolitane" sono una singola regione o un’aggregazione di regioni NUTS 3 in cui almeno il 50 % della popolazione vive in zone urbane funzionali di almeno 250 000 abitanti;
  • le "zone non metropolitane" sono tutte le regioni NUTS 3 che non rientrano nella definizione precedente.

Per la tipologia costiera:

  • sono "zone costiere" le regioni NUTS 3 situate sulla costa o in cui almeno il 50 % della popolazione vive a una distanza dalla costa inferiore a 50 km, nonché la regione NUTS 3 di Amburgo (Germania), espressamente inclusa;
  • sono "zone non costiere" le restanti regioni NUTS 3.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ciò comporta applicazione uniforme e immediata senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Definizione delle condizioni uniformi

L’articolo 1 rinvia all’allegato per la determinazione delle condizioni uniformi relative alla tipologia basata sulla griglia e alle tipologie a livello LAU e NUTS 3, in attuazione dell’articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 1059/2003.

Tipologia basata sulla griglia

L’allegato definisce tre categorie: celle rurali della griglia o celle a bassa densità, cioè celle di 1 km² con densità inferiore a 300 abitanti/km² e altre celle fuori dagli agglomerati urbani; agglomerati urbani o a moderata densità, cioè celle contigue di 1 km² con densità di almeno 300 abitanti/km² e almeno 5 000 abitanti; centri urbani o agglomerati ad alta densità, cioè celle contigue di 1 km² all’interno di un agglomerato urbano con densità di almeno 1 500 abitanti/km² e almeno 50 000 abitanti nell’agglomerato, una volta colmate le lacune nei dati.

Tipologie a livello LAU

Per il grado di urbanizzazione (DEGURBA) sono previste zone urbane, piccole città e sobborghi, e zone rurali, in base alla quota di popolazione residente rispettivamente in centri urbani o in celle rurali della griglia. Sono inoltre definite le zone urbane funzionali, distinte in città e zone di pendolarismo, e le zone costiere e non costiere, con criteri basati sulla localizzazione rispetto alla costa e sulla quota di superficie o popolazione entro distanze predeterminate dal mare.

Tipologie a livello NUTS 3

L’allegato disciplina la tipologia urbana-rurale, con regioni prevalentemente urbane, intermedie e prevalentemente rurali in base alla percentuale di popolazione in agglomerati urbani o celle rurali; la tipologia metropolitana, con zone metropolitane costituite da una regione o aggregazione di regioni NUTS 3 in cui almeno il 50 % della popolazione vive in zone urbane funzionali di almeno 250 000 abitanti; e la tipologia costiera, che include regioni NUTS 3 situate sulla costa o con almeno il 50 % della popolazione a meno di 50 km dalla costa, includendo espressamente la regione NUTS 3 di Amburgo (Germania).

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatisticaclassificazione territorialegovernance territorialecohesione territoriale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.