Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1131

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 della Commissione, del 2 luglio 2019, che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32019R1131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina una procedura doganale speciale per consentire la riscossione di dazi antidumping e compensativi su merci destinate a strutture situate fuori dal territorio doganale dell'Unione, ma nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro. Introduce un obbligo di dichiarazione di ricevimento, definisce il soggetto debitore e stabilisce regole su calcolo, notifica, riscossione e controlli, rinviando in larga parte al codice doganale dell'Unione. È pensato per evitare elusioni e per garantire alle autorità doganali le informazioni necessarie per l'applicazione delle misure commerciali difensive.

Istituisce uno strumento doganale per l'applicazione dei dazi antidumping e compensativi a prodotti destinati a isole artificiali, impianti fissi o galleggianti e altre strutture nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti interessati da un avviso di apertura di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni, da un obbligo di registrazione o da dazi antidumping/compensativi provvisori o definitivi, quando tali prodotti sono trasportati verso un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura situata nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro. Rilevano sia i casi in cui il prodotto proviene dal territorio doganale dell'Unione sia quelli in cui proviene direttamente dall'esterno di tale territorio. Le regole concernono in particolare i riceventi titolari di licenza o autorizzazione a svolgere attività economiche in tali aree, le autorità doganali degli Stati membri competenti e, in specifiche ipotesi, anche altri soggetti che abbiano fornito dati errati. Sono escluse le fattispecie non riconducibili ai prodotti interessati o non connesse alle misure antidumping/antisovvenzioni richiamate dal regolamento.

Strumento doganale per i dazi antidumping e compensativi nelle piattaforme continentali e nelle zone economiche esclusive

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 dà attuazione all'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 e all'articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037, colmando una lacuna operativa in materia di misure antidumping e antisovvenzioni applicate a merci destinate a strutture collocate nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro. Il legislatore di esecuzione evidenzia che, in tali contesti, occorre uno strumento doganale ad hoc perché le ordinarie regole del codice doganale dell'Unione non sono sempre pienamente applicabili fuori dal territorio doganale dell'Unione.

Finalità e ratio

La finalità è garantire che le autorità doganali dispongano delle informazioni necessarie per stabilire se sia dovuto un dazio antidumping e/o compensativo, nonché per adempiere agli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dai regolamenti di base. Il sistema è pensato anche per prevenire pratiche elusive, in particolare nei casi in cui il prodotto interessato sia sottoposto al regime di perfezionamento attivo prima della consegna alla struttura situata nella piattaforma continentale o zona economica esclusiva.

Ambito di applicazione materiale

Il regolamento si applica ai "prodotti interessati", cioè alle merci oggetto di:

  • un avviso di apertura di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni;
  • un regolamento di esecuzione della Commissione che dispone la registrazione delle importazioni;
  • un regolamento di esecuzione della Commissione che impone dazi antidumping o compensativi provvisori o definitivi.

L'ambito operativo riguarda le merci trasportate verso un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti, o qualsiasi altra struttura situata nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro. Il regolamento copre sia il flusso di merci provenienti dal territorio doganale dell'Unione, sia quello proveniente direttamente da paesi terzi.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 precisa le nozioni essenziali per l'applicazione uniforme del regime. In particolare:

  • le "autorità doganali" sono le amministrazioni doganali degli Stati membri responsabili dell'applicazione del regolamento;
  • la "piattaforma continentale" e la "zona economica esclusiva" rinviano alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
  • la "dichiarazione di ricevimento" è l'atto con cui il ricevente comunica il ricevimento del prodotto e fornisce i dati utili alla riscossione o agli obblighi di registrazione/comunicazione;
  • il "ricevente" è il titolare di licenza o autorizzazione a operare economicamente nella piattaforma continentale o zona economica esclusiva;
  • il "debitore" è il soggetto tenuto al pagamento del dazio.

Dichiarazione di ricevimento: contenuto e termini

Il cuore del sistema è la dichiarazione di ricevimento, che il ricevente deve presentare senza ritardo e comunque entro 30 giorni dal ricevimento del prodotto interessato.

Se il prodotto proviene dal territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione va presentata all'autorità doganale dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di riesportazione oppure registrata la notifica di riesportazione o la dichiarazione sommaria di uscita. Se invece il prodotto proviene direttamente dall'esterno del territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione va presentata all'autorità doganale dello Stato membro cui appartiene la piattaforma continentale o la zona economica esclusiva interessata.

La dichiarazione può essere presentata tramite procedimenti informatici; in via eccezionale, l'autorità doganale può consentire l'uso del modulo cartaceo previsto dall'allegato. Le informazioni inserite nella dichiarazione sono utilizzate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di registrazione e di comunicazione verso la Commissione previsti dai regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base.

Obbligazione doganale, debitore e solidarietà

L'obbligazione sorge:

  • al momento dell'accettazione della dichiarazione di riesportazione, della registrazione della notifica di riesportazione o della dichiarazione sommaria di uscita, nei casi di prodotti provenienti dal territorio doganale dell'Unione;
  • al momento del ricevimento dei prodotti, nei casi di merci provenienti dall'esterno del territorio doganale dell'Unione.

Il debitore è, in linea generale, il ricevente. Tuttavia, se la dichiarazione o notifica è basata su dati che comportano la mancata riscossione totale o parziale del dazio e tali dati sono stati forniti da un soggetto che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, consapevole della loro erroneità, anche tale soggetto diventa debitore. Quando vi sono più debitori per la medesima obbligazione, essi rispondono in solido.

L'articolo 4 precisa inoltre che, ai fini dei casi di provenienza dal territorio doganale dell'Unione, nelle dichiarazioni di riesportazione o di uscita deve essere indicata l'informazione relativa alla piattaforma continentale o zona economica esclusiva mediante il pertinente codice di riferimento addizionale previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Calcolo del dazio e perfezionamento attivo

L'importo dovuto è determinato, mutatis mutandis, sulla base delle regole del codice doganale dell'Unione applicabili al calcolo dei dazi all'importazione al momento in cui sorge l'obbligazione.

Per i prodotti interessati vincolati al regime di perfezionamento attivo, il regolamento introduce una regola speciale: se i prodotti trasformati risultanti sono riesportati e diretti verso la piattaforma continentale o zona economica esclusiva di uno Stato membro, il calcolo si effettua tenendo conto della classificazione tariffaria, del valore in dogana, del quantitativo, della natura e dell'origine del prodotto interessato al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale relativa al prodotto stesso.

Notifica, riscossione, pagamento e garanzie

Per notifica, riscossione, pagamento, rimborso, sgravio, estinzione dell'obbligazione e garanzia si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo III, capi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 952/2013. Il sistema rinvia quindi in larga misura al codice doganale dell'Unione per gli aspetti procedurali e garantistici.

Controlli doganali, verifiche documentali e conservazione

Le autorità doganali possono effettuare controlli sul prodotto interessato e, quando possibile, prelevare campioni. Possono verificare l'esattezza e completezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di riesportazione, notifica di riesportazione, dichiarazione sommaria di uscita o dichiarazione di ricevimento, nonché l'autenticità, accuratezza e validità dei documenti di accompagnamento.

Possono inoltre esaminare la contabilità del debitore e altre scritture relative alle operazioni sul prodotto interessato o a operazioni commerciali precedenti o successive. Se emerge che un soggetto non ha adempiuto a uno degli obblighi previsti dal regolamento, i controlli possono estendersi alla sua contabilità e alle relative scritture. Gli esami possono essere svolti presso il titolare delle merci, il suo rappresentante, o presso altri soggetti professionalmente coinvolti che detengano documenti e dati pertinenti.

Si applicano inoltre mutatis mutandis le regole del codice doganale dell'Unione sulla conservazione di documenti e informazioni, nonché sugli oneri e costi dei controlli.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma la sua applicazione è differita di quattro mesi dalla data di pubblicazione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Allegato: contenuto della dichiarazione di ricevimento

L'allegato dettaglia i dati obbligatori della dichiarazione di ricevimento, tra cui:

  • identificazione del ricevente con nome, indirizzo e codice EORI;
  • descrizione del prodotto, codice TARIC ed eventuale codice addizionale TARIC, massa lorda e netta, quantità, origine e provenienza;
  • Stato membro competente;
  • numero dei regolamenti o avvisi di apertura applicabili;
  • misura applicabile, tra statistica antidumping/compensativa, avviso di apertura, registrazione, dazio provvisorio o definitivo;
  • prezzo netto franco frontiera della piattaforma continentale o zona economica esclusiva;
  • calcolo dell'importo del dazio dovuto;
  • data di ricevimento ed eventuale MRN;
  • documenti, certificati, autorizzazioni e altri riferimenti;
  • data, nome e firma del ricevente.

È inoltre previsto un modulo cartaceo con sezione riservata alla dogana per annotare data di ricezione, numero di registrazione, eventuali osservazioni e altre indicazioni amministrative, compresa la menzione di fatture per dazio ridotto o impegno e il riferimento al prezzo minimo all'importazione, ove applicabile.

Disposizioni principali

Oggetto e condizioni di applicazione

Il regolamento stabilisce le condizioni per la riscossione del dazio antidumping e/o compensativo su prodotti trasportati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o altra struttura nella piattaforma continentale o zona economica esclusiva di uno Stato membro, nonché le procedure di notifica, dichiarazione e pagamento. Si applica quando i prodotti sono oggetto di un avviso di apertura di inchiesta antidumping o antisovvenzioni, di un regolamento di registrazione o di un regolamento che impone dazi provvisori o definitivi.

Definizioni essenziali

Sono definiti, tra l'altro, le autorità doganali, la piattaforma continentale, la zona economica esclusiva, il prodotto interessato, la dichiarazione di ricevimento, l'obbligazione, il ricevente e il debitore. La nozione di prodotto interessato coincide con le merci soggette alle misure o procedure richiamate all'articolo 1.

Dichiarazione di ricevimento

Il ricevente deve attestare il ricevimento del prodotto interessato mediante dichiarazione di ricevimento, da presentare senza ritardo e comunque entro 30 giorni dal ricevimento. Se il prodotto proviene dal territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione va presentata allo Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di riesportazione o registrata la notifica di riesportazione o la dichiarazione sommaria di uscita; se proviene dall'esterno dell'Unione, va presentata allo Stato membro cui appartiene la piattaforma continentale o zona economica esclusiva. La dichiarazione contiene i dati dell'allegato ed è presentabile, in via ordinaria, per via informatica; in alternativa è ammessa la forma cartacea.

Obbligazione doganale e debitore

L'obbligazione sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione di riesportazione o della registrazione della notifica di riesportazione o della dichiarazione sommaria di uscita, oppure al momento del ricevimento dei prodotti provenienti da fuori del territorio doganale dell'Unione. Il debitore è, in linea generale, il ricevente; può esserlo anche chi abbia fornito dati errati nella dichiarazione o notifica, se era o avrebbe dovuto essere ragionevolmente consapevole dell'errore. In presenza di più debitori, questi rispondono in solido.

Calcolo dell'importo e caso del perfezionamento attivo

L'importo del dazio è determinato mutatis mutandis secondo le norme del regolamento (UE) n. 952/2013 applicabili al calcolo dei dazi all'importazione al momento in cui sorge l'obbligazione. Per i prodotti vincolati al regime di perfezionamento attivo, il calcolo relativo ai prodotti trasformati riesportati e diretti verso la piattaforma continentale o zona economica esclusiva avviene sulla base della classificazione tariffaria, del valore in dogana, del quantitativo, della natura e dell'origine del prodotto interessato al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale.

Notifica, riscossione, pagamento, rimborso, sgravio, estinzione e garanzia

Per questi profili si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo III, capi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 952/2013, incluse le regole sulla costituzione di garanzia.

Controlli doganali e conservazione documentale

Le autorità doganali possono esaminare il prodotto, prelevarne campioni, verificare la correttezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni e controllare l'autenticità e validità dei documenti accompagnatori. Possono inoltre esaminare la contabilità del debitore o di altri soggetti coinvolti. Si applicano mutatis mutandis anche le regole del codice doganale dell'Unione sulla conservazione di documenti e informazioni e sugli oneri e costi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica decorsi quattro mesi dalla data di pubblicazione. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingantisovvenzionidoganecommercio internazionalecontrolli doganali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.