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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1173

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1173 della Commissione, del 2 luglio 2019, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» (IGP)]

Normativa europea32019R1173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione registra nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome "Ayrshire New Potatoes"/"Ayrshire Earlies" come IGP. La registrazione avviene poiché la domanda presentata dal Regno Unito era stata pubblicata e non sono pervenute opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo contiene essenzialmente la disposizione di iscrizione e la regola sull’entrata in vigore.

Iscrizione nel registro UE dell’IGP "Ayrshire New Potatoes"/"Ayrshire Earlies".

Ambito di applicazione

Si applica al nome geografico/prodotto agricolo e alimentare "Ayrshire New Potatoes"/"Ayrshire Earlies", registrato come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’effetto è valido in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento non disciplina esclusioni specifiche, limitandosi all’iscrizione del nome nel registro UE delle DOP e IGP.

Iscrizione di "Ayrshire New Potatoes"/"Ayrshire Earlies" nel registro delle IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1173 della Commissione iscrive nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome "Ayrshire New Potatoes"/"Ayrshire Earlies" come indicazione geografica protetta. Il provvedimento attua la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sulla base della pubblicazione della domanda e dell’assenza di opposizioni.

Presupposti della registrazione

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica dell’atto di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione era stata presentata dal Regno Unito e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, il nome può essere registrato.

Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto

L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Ayrshire New Potatoes"/"Ayrshire Earlies" come IGP. Il prodotto rientra nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato espressamente dal testo.

Entrata in vigore e efficacia nell’Unione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura tipica di regolamento UE: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione dell’IGP

L’articolo 1 dispone che il nome "Ayrshire New Potatoes"/"Ayrshire Earlies" è registrato come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identifica un prodotto della classe 1.6, "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati", di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Dai considerando risulta che la domanda di registrazione, presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità agroalimentareagricolturatutela dei prodotti alimentari

Testo integrale

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