Cassazione Civile, Ordinanza n. 31005/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari e ente locale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni proprietari di fondi contro il Comune, volta a ottenere l'accertamento dell'inesistenza di diritti di natura enfiteutica gravanti sui terreni, dell'inesistenza dell'obbligo di pagare canoni enfiteutici richiesti dal Comune per gli anni 2012-2017 e, in subordine, la riduzione di tali canoni. Il Comune aveva fondato la pretesa su una ricognizione delle terre civiche ed ex civiche sdemanializzate, e sugli esiti di verifiche demaniali, legittimazioni e quotizzazioni eseguite in passato. Il Tribunale di Avellino aveva declinato la propria giurisdizione in favore del Commissario per gli usi civici; il Commissario, ritenendo che la controversia riguardasse solo l'opponibilità agli attori di tali atti o, al più, questioni di usucapione/sdemanializzazione ottocentesca e di proprietà piena, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite. Il motivo del regolamento era dunque stabilire se la domanda implicasse l'accertamento della qualitas soli e quindi rientrasse nella giurisdizione commissariale, oppure fosse devoluta al giudice ordinario.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, ritenendo infondata la prospettazione del giudice rimettente. Le domande degli attori, anche se formulate come contestazione dell'inesistenza dei canoni e come deduzione di antiche conciliazioni o di insufficiente prova dell'avvenuta legittimazione dei terreni, implicano necessariamente un accertamento preliminare sulla natura demaniale o sdemanializzata dei fondi, cioè sulla qualitas soli. Tale accertamento costituisce antecedente logico-giuridico della decisione sulla debenza dei canoni e sulle pretese del Comune. Per questo il conflitto negativo è stato risolto nel senso della giurisdizione commissariale.
Norme richiamate
art. 29 L. 16 giugno 1927, n. 1766
La giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste quando l'accertamento della qualitas soli, dell'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico o della qualità demaniale del suolo costituisce antecedente logico-giuridico della decisione.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla pretesa fatta valere in giudizio richiede in via necessaria di stabilire se un fondo sia demaniale, ex demaniale o già sdemanializzato, la controversia appartiene alla giurisdizione del Commissario per gli usi civici.
- La contestazione della debenza di canoni collegati a terreni gravati da usi civici, se implica la verifica della natura del suolo o dell'efficacia di conciliazioni, legittimazioni o quotizzazioni pregresse, non è una mera questione di opponibilità o di prova secondaria, ma investe direttamente la qualitas soli.
- Ai fini del riparto di giurisdizione non rileva la sola formula utilizzata dalle parti, ma il petitum sostanziale e il necessario antecedente logico-giuridico della pronuncia richiesta.
- L'eventuale accertamento dell'esistenza o inesistenza dell'obbligo di corrispondere canoni di natura enfiteutica, quando dipende dalla verifica della demanialità o sdemanializzazione del fondo, ricade nella competenza funzionale del giudice speciale previsto dalla legge sugli usi civici.
Come è indicizzato
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