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Sentenza

Sentenza n. 2541/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (sezione terza) n. 489/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202503883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva accertato il diritto alla rideterminazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio di primo grado aveva a oggetto l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con interessi legali e rivalutazione monetaria. L’INPS ha appellato la sentenza deducendo, anzitutto, l’errata ricostruzione dello svolgimento del processo, poiché il TAR aveva ritenuto che l’Istituto non si fosse costituito, mentre risultava depositata una memoria di costituzione. Ha inoltre dedotto il difetto di interesse ad agire, in relazione all’art. 100 c.p.c. e all’art. 6-bis, comma 1, del d.l. n. 387/1987, sostenendo che il beneficio dei sei scatti era già stato incluso nel trattamento spettante all’interessato, al quale era stata riconosciuta una maggiorazione di euro 9.936,87. Pertanto, il diritto azionato sarebbe stato già soddisfatto prima della notificazione del ricorso introduttivo. L’INPS ha chiesto anche la condanna per lite temeraria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il difetto di interesse dell’appellato alla proposizione della lite. Il Collegio ha rilevato che l’INPS aveva già rappresentato in primo grado che il beneficio dei sei scatti era stato riconosciuto all’interessato e che, essendo la cessazione dal servizio avvenuta per limiti di età, non sussisteva la problematica controversa nei casi di cessazione a domanda. L’appellato non ha contestato tali deduzioni, né si è costituito in appello. Ne consegueva l’assenza di un interesse concreto e attuale alla domanda giudiziale, essendo il diritto già soddisfatto prima dell’instaurazione del giudizio. La domanda di condanna per lite temeraria è stata respinta perché proposta per la prima volta in appello e, comunque, perché l’inclusione del beneficio non emergeva con chiara evidenza dal prospetto contabile. Le spese del doppio grado sono state poste a carico dell’appellato, secondo il criterio della soccombenza, e liquidate in complessivi euro 6.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito in l. n. 472/1987

    La disposizione disciplina il beneficio dei sei scatti stipendiali rilevante ai fini del trattamento di fine servizio; nel caso concreto il beneficio risultava già riconosciuto all’interessato.

  • art. 100 c.p.c.

    È stato richiamato quale fondamento del requisito dell’interesse ad agire; l’interesse manca quando la posizione sostanziale azionata è già stata soddisfatta prima dell’instaurazione del giudizio.

Massime di principio

  • L’interesse ad agire deve essere concreto e attuale e manca quando, prima della notificazione del ricorso, l’amministrazione abbia già integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.
  • Quando l’amministrazione documenta che il beneficio economico richiesto è già stato incluso nel trattamento spettante all’interessato, il giudizio di accertamento deve essere definito dichiarando il difetto di interesse, salvo che il ricorrente contesti specificamente l’effettiva imputazione o correttezza della prestazione.
  • In appello non può essere introdotta per la prima volta una domanda di condanna per lite temeraria non proposta nel giudizio di primo grado.
  • La condanna per lite temeraria non può fondarsi sul solo fatto che la pretesa era stata già soddisfatta, quando tale circostanza non emerge con chiara evidenza dalla documentazione contabile disponibile.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereAppelloTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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