Cassazione Penale, Sentenza n. 12223/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I due imputati erano stati accusati di bancarotta fraudolenta impropria per "operazioni dolose" in relazione al fallimento della "Edilco Costruzioni s.r.l.": si contestava che, in qualità di funzionari della Cassa di Risparmio di Asti, avrebbero concorso con l'amministratore della fallita nella stipula di un mutuo fondiario (1/08/2014, €325.000) il cui maggior importo veniva utilizzato per pagare creditori della preesistente "Edilco s.a.s." (inclusa la banca), aggravando così la posizione debitoria della newco e determinandone il fallimento. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 19/05/2025, aveva assolto gli imputati perché "il fatto non costituisce reato" ritenendo non provato il dolo. Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza in Cassazione denunciando vizi di motivazione: carenza logica e contraddittorietà nel modo in cui la Corte di appello ha escluso il dolo, mancato confronto con la ricostruzione del giudice di primo grado circa il contributo causale degli imputati, e insufficiente "motivazione rafforzata" nella riforma dell'assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale (decisione del 16/01/2026). Ha confermato l'assoluzione resa dalla Corte d'appello perché non è stata raggiunta la prova certa dell'elemento soggettivo (dolo generico) richiesto per la bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose. La Cassazione ha ritenuto plausibile la valutazione della Corte territoriale secondo cui: l'unica condotta contestata era la sottoscrizione del mutuo; l'operazione fu compiuta circa cinque anni prima del fallimento; fu motivata, dal punto di vista degli imputati, dalla tutela degli interessi dell'istituto di credito; era stata approvata da più organi interni, non aveva rilievi ispettivi dalla Banca d'Italia e fu sostenuta dalla controparte con documentazione e piano industriale. Alla luce di ciò, e del principio secondo cui nel caso di concorso dell'estraneo è necessaria una motivazione rigorosa circa la consapevolezza della capacità delle operazioni di determinare il dissesto, la prova del dolo non è stata ritenuta raggiunta. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione d'appello, conforme all'obbligo di "motivazione rafforzata" quando si riforma una condanna in assoluzione.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349
Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349
Definizione dell'elemento soggettivo della bancarotta impropria da operazioni dolose come dolo generico: coscienza e volontà delle operazioni e prevedibilità del dissesto come conseguenza
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207
Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207
Sostegno al principio che il dolo per le operazioni dolose implica consapevolezza della capacità delle operazioni di determinare il dissesto
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247315
Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247315
Richiede rigorosa motivazione circa lo stato di consapevolezza dell'estraneo nella causazione del dissesto
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv. 260932
Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv. 260932
Conferma la necessità di prova chiara della consapevolezza dell'estraneo circa l'efficacia delle operazioni nel determinare il fallimento
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 11624 del 08/02/2012, Fanini, Rv. 252315
Sez. 5, n. 11624 del 08/02/2012, Fanini, Rv. 252315
Ulteriore richiamo al requisito probatorio stringente quando si imputa a soggetti estranei di aver concorso in operazioni dolose
Giurisprudenza - Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430
Sez. U. n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430
Principio secondo cui la sentenza d'appello che riforma una condanna in assoluzione deve fornire una motivazione "rafforzata" e adeguatamente confrontata con la prima decisione
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, D. L., Rv. 269523
Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, D. L., Rv. 269523
Conferma l'obbligo di motivazione puntuale e razionale del giudice di appello quando assume conclusioni difformi rispetto al primo grado
Massime di principio
- Per contestare a un soggetto estraneo il reato di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose è necessaria prova rigorosa che dimostri la consapevolezza che le operazioni avrebbero determinato il dissesto della controparte; il semplice coinvolgimento contrattuale non basta.
- Il perseguimento di un interesse dell'istituto di credito non esclude di per sé il dolo, ma costituisce elemento rilevante che, da solo e in assenza di ulteriori fattori aggravanti (ripetute condotte, tempistica immediata rispetto al dissesto, evidenti irregolarità), può rendere insufficiente la prova del dolo.
- Operazioni compiute molti anni prima della dichiarazione di fallimento, approvate dagli organi interni della banca e senza rilievi ispettivi, indeboliscono la tesi della prevedibilità del dissesto e della responsabilità penale dell'estraneo.
- Quando la Corte d'appello riforma una condanna in assoluzione deve articolare una motivazione "rafforzata" che affronti puntualmente gli argomenti del primo grado e giustifichi razionalmente la decisione difforme.
- In casi analoghi, l'accusa dovrebbe cercare elementi probatori ulteriori e concreti (comunicazioni interne che dimostrino consapevolezza del rischio, ripetute iniziative volte a nascondere il dissesto, partecipazione diretta alla ideazione di operazioni palesemente dannose) per superare la soglia probatoria richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12081/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12083/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12084/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12085/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12086/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12087/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →