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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12223/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I due imputati erano stati accusati di bancarotta fraudolenta impropria per "operazioni dolose" in relazione al fallimento della "Edilco Costruzioni s.r.l.": si contestava che, in qualità di funzionari della Cassa di Risparmio di Asti, avrebbero concorso con l'amministratore della fallita nella stipula di un mutuo fondiario (1/08/2014, €325.000) il cui maggior importo veniva utilizzato per pagare creditori della preesistente "Edilco s.a.s." (inclusa la banca), aggravando così la posizione debitoria della newco e determinandone il fallimento. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 19/05/2025, aveva assolto gli imputati perché "il fatto non costituisce reato" ritenendo non provato il dolo. Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza in Cassazione denunciando vizi di motivazione: carenza logica e contraddittorietà nel modo in cui la Corte di appello ha escluso il dolo, mancato confronto con la ricostruzione del giudice di primo grado circa il contributo causale degli imputati, e insufficiente "motivazione rafforzata" nella riforma dell'assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale (decisione del 16/01/2026). Ha confermato l'assoluzione resa dalla Corte d'appello perché non è stata raggiunta la prova certa dell'elemento soggettivo (dolo generico) richiesto per la bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose. La Cassazione ha ritenuto plausibile la valutazione della Corte territoriale secondo cui: l'unica condotta contestata era la sottoscrizione del mutuo; l'operazione fu compiuta circa cinque anni prima del fallimento; fu motivata, dal punto di vista degli imputati, dalla tutela degli interessi dell'istituto di credito; era stata approvata da più organi interni, non aveva rilievi ispettivi dalla Banca d'Italia e fu sostenuta dalla controparte con documentazione e piano industriale. Alla luce di ciò, e del principio secondo cui nel caso di concorso dell'estraneo è necessaria una motivazione rigorosa circa la consapevolezza della capacità delle operazioni di determinare il dissesto, la prova del dolo non è stata ritenuta raggiunta. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione d'appello, conforme all'obbligo di "motivazione rafforzata" quando si riforma una condanna in assoluzione.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349

    Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349

    Definizione dell'elemento soggettivo della bancarotta impropria da operazioni dolose come dolo generico: coscienza e volontà delle operazioni e prevedibilità del dissesto come conseguenza

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207

    Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207

    Sostegno al principio che il dolo per le operazioni dolose implica consapevolezza della capacità delle operazioni di determinare il dissesto

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247315

    Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247315

    Richiede rigorosa motivazione circa lo stato di consapevolezza dell'estraneo nella causazione del dissesto

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv. 260932

    Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv. 260932

    Conferma la necessità di prova chiara della consapevolezza dell'estraneo circa l'efficacia delle operazioni nel determinare il fallimento

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 11624 del 08/02/2012, Fanini, Rv. 252315

    Sez. 5, n. 11624 del 08/02/2012, Fanini, Rv. 252315

    Ulteriore richiamo al requisito probatorio stringente quando si imputa a soggetti estranei di aver concorso in operazioni dolose

  • Giurisprudenza - Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430

    Sez. U. n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430

    Principio secondo cui la sentenza d'appello che riforma una condanna in assoluzione deve fornire una motivazione "rafforzata" e adeguatamente confrontata con la prima decisione

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, D. L., Rv. 269523

    Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, D. L., Rv. 269523

    Conferma l'obbligo di motivazione puntuale e razionale del giudice di appello quando assume conclusioni difformi rispetto al primo grado

Massime di principio

  • Per contestare a un soggetto estraneo il reato di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose è necessaria prova rigorosa che dimostri la consapevolezza che le operazioni avrebbero determinato il dissesto della controparte; il semplice coinvolgimento contrattuale non basta.
  • Il perseguimento di un interesse dell'istituto di credito non esclude di per sé il dolo, ma costituisce elemento rilevante che, da solo e in assenza di ulteriori fattori aggravanti (ripetute condotte, tempistica immediata rispetto al dissesto, evidenti irregolarità), può rendere insufficiente la prova del dolo.
  • Operazioni compiute molti anni prima della dichiarazione di fallimento, approvate dagli organi interni della banca e senza rilievi ispettivi, indeboliscono la tesi della prevedibilità del dissesto e della responsabilità penale dell'estraneo.
  • Quando la Corte d'appello riforma una condanna in assoluzione deve articolare una motivazione "rafforzata" che affronti puntualmente gli argomenti del primo grado e giustifichi razionalmente la decisione difforme.
  • In casi analoghi, l'accusa dovrebbe cercare elementi probatori ulteriori e concreti (comunicazioni interne che dimostrino consapevolezza del rischio, ripetute iniziative volte a nascondere il dissesto, partecipazione diretta alla ideazione di operazioni palesemente dannose) per superare la soglia probatoria richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.

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