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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32428/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di truffa. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ma la censura è stata ritenuta generica, assertiva e priva di un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha denunciato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p.; anche tale motivo è stato ritenuto inammissibile perché meramente reiterativo di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con le ragioni ostative indicate nella sentenza di appello. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e non manifestamente illogico, il giudizio di merito sul diniego delle attenuanti generiche, rilevando che la Corte territoriale aveva valorizzato la personalità dell'imputato, desunta dai numerosi precedenti penali specifici per truffa. Quanto alla pena, la censura è stata ritenuta diretta a sollecitare una nuova valutazione di merito, non consentita in cassazione, e comunque infondata poiché la determinazione della pena e il suo discostamento dal minimo edittale erano stati motivati con riferimento ai molteplici precedenti per reati contro il patrimonio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Tutti i motivi sono stati ritenuti generici, reiterativi, manifestamente infondati o diretti a ottenere una nuova valutazione di merito. È rimasta ferma la decisione impugnata, inclusi il diniego della particolare tenuità del fatto, il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    carenza di specificità del motivo di impugnazione

    Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della decisione impugnata e si risolve in una censura generica, assertiva o meramente reiterativa.

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere sostenuta da una censura specifica, confrontata con le ragioni ostative già espresse dal giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    criteri di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere

    Il giudice può valorizzare la personalità dell'imputato e i precedenti penali, anche specifici, ai fini del diniego delle attenuanti generiche e della determinazione della pena.

  • art. 132 c.p.

    potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando rispetta i criteri legali ed è sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limita ad affermazioni generiche o meramente assertive.
  • È inammissibile il motivo che ripropone questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello senza confrontarsi con le specifiche ragioni poste a fondamento della decisione.
  • Il giudizio sul diniego delle attenuanti generiche appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica; il giudice non deve esaminare analiticamente ogni elemento prospettato dalle parti, potendo valorizzare gli elementi ritenuti decisivi.
  • I precedenti penali specifici possono essere valorizzati per escludere le attenuanti generiche e per giustificare una pena superiore al minimo edittale, in quanto indicativi della personalità dell'imputato e della capacità a delinquere.
  • La determinazione della pena non può essere censurata in cassazione per la sola pretesa incongruità, salvo che risulti arbitraria o sorretta da motivazione manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCircostanze del reatoPena e commisurazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

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