Sentenza n. 2967/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento: a) - della delibera n. 816 del 29 dicembre 2023, con la quale la Giunta Regionale della Campania, nell’approvare il “dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell''offerta formativa, anno scolastico 2024/2025", ha anche disposto "l’accorpamento", dal prossimo anno scolastico, del Circolo Didattico di Barano d’Ischia all’Istituto Comprensivo I.C. Anna Baldino; b) - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva del Comune ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera regionale di approvazione del dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2024/2025, nella parte relativa all’accorpamento del Circolo Didattico di Barano d’Ischia all’Istituto Comprensivo Anna Baldino
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la delibera regionale e gli atti connessi deducendo violazione di legge, violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere sotto vari profili, in relazione alla decisione di accorpare il Circolo Didattico di Barano d’Ischia all’Istituto Comprensivo Anna Baldino. Nel giudizio si sono costituiti la Regione Campania, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale e la Città Metropolitana di Napoli; quest’ultima ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. È inoltre intervenuta ad adiuvandum la presidente del Consiglio d’Istituto del Circolo Didattico. La domanda cautelare era stata respinta rilevando la natura programmatoria e organizzativa degli atti, i limiti del sindacato giurisdizionale sulle relative scelte, l’assenza prima facie dei vizi dedotti e il ridotto margine di discrezionalità residuo della Regione, tenuta ad attuare il contingentamento statale dei dirigenti e dei DSGA e le linee guida connesse al PNRR. Dopo il passaggio in decisione, il TAR ha rilevato che l’impugnazione riguardava un anno scolastico ormai decorso e ha assegnato alle parti un termine per memorie sulla persistenza dell’interesse. Il Comune e l’interveniente hanno quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR, applicando la regola della ragione più liquida e prescindendo dall’esame delle eccezioni relative alla legittimazione passiva, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione è stata fondata sulle dichiarazioni del Comune ricorrente e dell’interveniente, che hanno riconosciuto il venir meno dell’interesse alla decisione, anche perché la controversia riguardava un anno scolastico ormai trascorso. Il giudice ha richiamato il principio dispositivo proprio del processo amministrativo. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti ed è stata dichiarata l’irripetibilità del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 1, commi 557 e 558, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamata nella precedente fase cautelare quale fonte della riforma che ha imposto il contingentamento dei dirigenti e dei DSGA, incidendo sul margine di discrezionalità residuo della Regione nella programmazione scolastica.
D.I. n. 127/2023
Richiamato nella fase cautelare quale atto attuativo dei vincoli statali riguardanti il dimensionamento della rete scolastica e l’organizzazione del personale scolastico.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anche se l’amministrazione resistente non ha prestato acquiescenza alla domanda.
- La dichiarazione della parte ricorrente circa il sopravvenuto difetto di interesse, quando non emergano elementi contrari e la controversia non presenti ulteriori domande da decidere, consente al giudice di definire il giudizio in rito senza esaminare il merito delle censure.
- In applicazione della regola della ragione più liquida, il giudice può esaminare prioritariamente la sopravvenuta carenza di interesse e definire il giudizio senza pronunciarsi sulle eccezioni preliminari o sui motivi di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, il quale deve assicurare il contraddittorio sulla questione prima di definire il giudizio, assegnando alle parti un termine per presentare osservazioni.
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