Cassazione Penale, Sentenza n. 14853/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva cumulativamente: 1) la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna della Corte d'appello di Roma del 10/06/2021 per mancata notificazione dell'estratto contumaciale; 2) la declaratoria di nullità dell'ordine di carcerazione emesso per mancata traduzione dell'atto in lingua albanese. Sosteneva che la sua contumacia, dichiarata in primo grado prima dell'entrata in vigore della legge n.67/2014, avrebbe dovuto permanere anche in appello (con conseguente obbligo di notificare l'estratto), e negava di aver rinunciato a partecipare al processo. Inoltre contestava la valutazione sulla sua conoscenza della lingua italiana e il mancato rispetto del principio che presuma la non adeguata conoscenza per lo straniero non residente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che Dylber fosse stato dichiarato contumace in primo grado prima dell'entrata in vigore della legge n.67/2014 e non irreperibile (era detenuto, in luogo certo, nel carcere di Burrel). Per la normativa transitoria introdotta dall'art.15-bis (legge n.118/2014) il processo doveva proseguire in regime di contumacia anche in grado d'appello, con obbligo di notificazione dell'estratto ai sensi dell'art.548, comma 3; tale notificazione non era stata eseguita, pertanto la sentenza di appello non è divenuta esecutiva. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha dichiarato non esecutiva la sentenza di appello, sospeso la sua esecuzione, disposto la liberazione dell'imputato se non detenuto per altro titolo e ordinato la notificazione dell'avviso di deposito contenente l'estratto della sentenza. Il secondo motivo (traduzione dell'ordine di carcerazione) è risultato assorbito.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la declaratoria di non esecutività del titolo esecutivo quando la sentenza non è stata validamente notificata; la Corte ha adottato direttamente le statuizioni previste da tale disposizione.
art. 169, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione che consente la notificazione della citazione all'imputato mediante consegna al difensore; nel caso di specie la notificazione in primo grado era stata eseguita a norma di questa norma pro-tempore vigente.
art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la notificazione dell'estratto di sentenza all'imputato contumace; la Corte ha ritenuto che l'omessa notificazione dell'estratto impedisca l'esecutività della sentenza.
legge 28 aprile 2014, n. 67
Riforma che ha inciso sul regime della contumacia/assenza; la sua entrata in vigore è centrale per stabilire quale disciplina fosse applicabile ai procedimenti in corso.
legge 11 agosto 2014, n. 118 (art. 15-bis)
Norma transitoria che dispone il subentro dell'istituto dell'assenza nei procedimenti non definiti alla data di entrata in vigore della legge n.67/2014, lasciando comunque il regime di contumacia per i procedimenti in cui la contumacia fosse stata già dichiarata prima della riforma a condizione che non sussistesse l'irreperibilità; la Corte ha applicato questa regola per sostenere la prosecuzione del processo in regime contumaciale e l'obbligo di notificare l'estratto.
art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di adottare direttamente le statuizioni consequenziali (es. dichiarazione di non esecutività e sospensione dell'esecuzione) senza rinvio; la Corte ha esercitato tale potere.
Massime di principio
- Se la contumacia dell'imputato è stata dichiarata in primo grado prima dell'entrata in vigore della legge n.67/2014, il procedimento nei gradi successivi deve proseguire in regime contumaciale a norma della disciplina transitoria (art.15-bis, legge n.118/2014), con conseguente obbligo di notificare l'estratto di sentenza in appello; l'omessa notificazione impedisce l'esecutività della sentenza.
- Distinzione fondamentale: l'imputato "contumace" (anche se domiciliato o detenuto all'estero in luogo certo) non è automaticamente "irreperibile"; il rifiuto o l'omessa esecuzione di adempimenti (es. non eleggere domicilio in Italia dopo ricezione di raccomandata) non trasforma la contumacia in irreperibilità.
- La notificazione dell'estratto di sentenza ha la funzione di informare l'imputato contumace dell'esistenza della pronuncia e di consentirgli di esercitare il diritto d'impugnazione; l'eventuale disinteresse o mancata conoscenza non elimina l'obbligo di notifica e le sue conseguenze processuali.
- La mancata esecuzione della notifica prevista rende la sentenza non esecutiva e puo' determinare l'annullamento dell'ordinanza di esecuzione; la Corte di Cassazione può dichiarare direttamente la non esecutività e sospendere l'esecuzione ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen. e art.620 cod. proc. pen.
- Quanto alla lingua, la necessità di traduzione degli atti per lo straniero va valutata caso per caso: in assenza di elementi certi sulla competenza linguistica dell'imputato, vige la presunzione prudente della non adeguata conoscenza; la valutazione del giudice deve poggiare su indici solidi e documentati.
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