Sentenza n. 369/2026 - Milano, Sezione 2
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 360/2024, depositata e resa pubblica il 26.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1464/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ Amministrazione in data 24.09.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 360/2024, passata in giudicato, recante condanna al pagamento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle euro 2.500,00 per la carta docente relativa a cinque anni scolastici, dal 2018/2019 al 2022/2023. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 24 settembre 2024, risultava passata in giudicato e il Ministero non aveva adempiuto. È stato chiesto anche di fissare una somma dovuta per ogni ritardo o inosservanza ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché di nominare un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detraendo eventuali importi già versati, oltre agli accessori di legge, agli oneri di registrazione e alle spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti stabiliti dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Non è stata riconosciuta la somma richiesta per ogni ritardo o inosservanza, ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali ha reso proponibile l'azione esecutiva. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da svolgersi nei successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario che impongono alla pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la somma richiesta non è stata riconosciuta perché ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie, prima dell'avvio dell'azione esecutiva; il termine era decorso nel caso esaminato.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi dovuti in esecuzione del giudicato devono essere determinate secondo il titolo e la disciplina legale applicabile; i conteggi della parte privata non vincolano l'Amministrazione.
art. 26 c.p.a.
La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è posta a carico dell'Amministrazione inadempiente.
art. 39 c.p.a.
Si applicano al processo amministrativo, per quanto non diversamente disposto, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quelle richiamate in tema di distrazione delle spese.
art. 93 c.p.c.
Le spese possono essere distratte in favore del difensore che si dichiari antistatario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato, se dovuto nel giudizio, rientra nella condanna alle spese secondo legge.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione il pagamento di quanto effettivamente dovuto in base al titolo, ma la quantificazione prospettata dal creditore non è vincolante: capitale residuo, interessi e relativi periodi di decorrenza devono essere verificati secondo il giudicato e la disciplina legale applicabile.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non può essere riconosciuta quando la somma richiesta per ogni ritardo o inosservanza risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, la cui attività sostitutiva comprende gli atti contabili e organizzativi necessari a determinare e soddisfare definitivamente il credito riconosciuto dal giudicato.
- L'amministrazione che non abbia adempiuto al giudicato al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza deve essere condannata alle spese del relativo giudizio.
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