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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21854/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per furto aggravato e per il reato connesso di utilizzo di carta bancomat sottratta. Si censurano: 1) vizio di motivazione e mancato riconoscimento della non configurabilità dell'aggravante della destrezza; 2) errata qualificazione del reato con riguardo all'art. 55, comma 9 d.lgs. 231/2007 (uso di carte senza PIN); 3) violazione del diritto di difesa per riqualificazione ai sensi dell'art. 493-ter c.p.; 4) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 5) mancato riconoscimento del fatto di lieve entità. Fatti di causa: Magnolo si sarebbe impossessato della borsa di Rosanna Annichiarico contenente documenti e la carta bancomat di Carmela Calati (uffici pubblici), poi con la carta avrebbe prelevato €600 e acquistato un telefono del valore di €870.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: i mezzi di impugnazione sollevati in cassazione non erano stati proposti nel gravame (appello) o erano formulati in modo aspecifico; alcune doglianze costituivano mera richiesta di riconsiderazione di merito non consentita in sede di legittimità; la valutazione della Corte territoriale sul carattere non tenue del fatto (valore complessivo dei beni e reiterazione dell'uso della carta) è stata ritenuta congrua. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 624

    Norma base sul furto; la Corte ha ritenuto sussistente il reato per l'impossessamento della borsa e dei beni in essa contenuti

  • Codice penale - art. 625, nn. 4) e 7)

    Aggravanti contestate (tra cui la destrezza e altra circostanza); la Corte d'appello ha valutato applicabili le aggravanti contestate e la Cassazione non ha ritenuto ammissibile il censore sulla destrezza perché non tempestivamente dedotto

  • Codice penale - art. 61 n. 2)

    Determinazione delle circostanze aggravanti precedute nella motivazione della sentenza di merito

  • Decreto Legislativo 231/2007 - art. 55, comma 9

    Norma richiamata per la contestazione dell'utilizzo indebito della carta; il ricorrente ha contestato l'applicabilità, ma la corte ha ritenuto congrua la qualificazione in relazione all'uso della carta oggetto di furto

  • Codice penale - art. 493-ter

    Norma più recente sull'utilizzo indebito di carte di pagamento; il ricorrente ha invocato la prevalenza di questa disciplina rispetto a d.lgs. 231/2007 per la riqualificazione, ma la Cassazione ha rilevato che la questione non era stata tempestivamente proposta in appello

  • Codice penale - art. 647

    Richiamata dal ricorrente come possibile riqualificazione alternativa (indebita utilizzazione), ma esclusa dal giudice di merito sulla base della provenienza della carta dal furto

  • Codice di procedura penale - artt. 125 comma 3 e 426 commi 1 lett. d) e 3

    Richiamati dal ricorrente in relazione a presunte violazioni del giusto processo e del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché non sollevate in sede d'appello o aspecifiche

  • Codice di procedura penale - art. 606

    Limiti del sindacato della Cassazione che permette di esaminare solo determinati vizi di motivazione o di diritto; usato per rigettare richieste di riequilibrio di merito sulla pena

  • Decreto-legge 137/2020 - art. 23 comma 8

    Previsione procedurale citata per la requisitoria scritta del Procuratore generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

  • Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo

    Invocata dal ricorrente per violazione del diritto di difesa in caso di riqualificazione normativa, ma la Cassazione ha ritenuto la questione non fondata per carenza di tempestività e specificità

Massime di principio

  • Le ragioni di impugnazione devono essere sollevate tempestivamente (in appello) per poter essere esaminate in Cassazione; questioni nuove non prospettate in appello sono spesso dichiarate inammissibili
  • L'aggravante della 'destrezza' richiede prova di un comportamento di abilità/rapidità che eccede la normale distrazione della vittima; la mera approfittamento di distrazione non è automaticamente destrezza
  • La riqualificazione normativa (es. tra d.lgs. 231/2007, art. 493-ter e art. 647 c.p.) impone che il difensore venga messo nelle condizioni di difendersi: se la contestazione non è stata prospettata nei gradi precedenti, il motivo può essere inammissibile
  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito della quantificazione della pena salvo violazioni di legge o vizi di motivazione dolosi/manifesti; le doglianze generiche sull'eccessività della pena sono spesso inammissibili
  • Il fatto di lieve entità può essere escluso quando ricorra un valore significativo dei beni sottratti e/o una condotta reiterata o con utilizzi successivi della refurtiva
  • Le impugnazioni aspecifiche o vaghe che non collegano il principio di diritto alla fattispecie concreta vengono dichiarate inammissibili

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