Sentenza n. 2894/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare e sentenza del TAR Lombardia-Brescia che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La domanda di emersione era stata presentata dal datore di lavoro per un cittadino tunisino ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020. L'Amministrazione aveva respinto l'istanza, dopo la comunicazione dei motivi ostativi, rilevando che il datore di lavoro aveva dichiarato un reddito di 20.000 euro per il 2019, ma non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per tale periodo. Il TAR aveva ritenuto il provvedimento adeguatamente motivato e fondato su un'istruttoria corretta e completa. In appello l'interessato ha riproposto le censure già dedotte, lamentando: la violazione di legge e il difetto di istruttoria in relazione alla mancata indicazione, nel provvedimento, del contenuto, del destinatario e dell'esito della notifica della comunicazione dei motivi ostativi; il difetto di istruttoria e di motivazione per non avere l'Amministrazione verificato se il datore di lavoro avesse effettivamente svolto attività lavorativa subordinata o autonoma idonea a produrre il reddito richiesto, nonostante la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi; il difetto di motivazione e la violazione del principio di affidamento incolpevole del lavoratore, poiché l'Amministrazione avrebbe potuto rilasciare un permesso di soggiorno ad altro titolo, quale quello per attesa occupazione. L'appellante ha inoltre sostenuto che la propria buona fede circa il possesso del requisito reddituale da parte del datore di lavoro avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a svolgere ulteriori verifiche.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato l'esito sfavorevole del giudizio di primo grado. La Sezione aveva disposto per tre volte l'acquisizione della dichiarazione dei redditi del datore di lavoro relativa al 2019, documento ritenuto decisivo per verificare il requisito della capacità reddituale richiesto dalla disciplina dell'emersione. L'appellante non ha mai adempiuto all'incombente istruttorio. Il Collegio ha quindi applicato, per il richiamo esterno dell'art. 39 c.p.a., l'art. 116, comma 2, c.p.c., traendo argomenti di prova dal comportamento processuale della parte e dal mancato adempimento ingiustificato all'ordine di esibizione. In assenza della documentazione richiesta, l'appello non poteva essere accolto. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103 d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020
art. 103, comma 1; art. 103, comma 6
La disposizione disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare e, secondo il provvedimento, richiede il possesso della capacità reddituale del datore di lavoro quale requisito per l'ammissione del lavoratore alla procedura.
art. 9 D.M. 27 maggio 2020
La norma concorre a definire il requisito della capacità reddituale del datore di lavoro ai fini della procedura di emersione.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è stata effettuata nel procedimento, ma le censure relative al suo contenuto, destinatario ed esito della notifica non hanno condotto all'accoglimento dell'appello.
art. 39 c.p.a.
Consente l'applicazione nel processo amministrativo delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l'art. 116, comma 2, c.p.c.
art. 116, comma 2, c.p.c.
“il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.”
Il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno processuale della parte e dal rifiuto o mancato adempimento ingiustificato agli incombenti istruttori ordinati.
art. 60 c.p.a.
La sentenza di primo grado era stata pronunciata in forma semplificata.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, il mancato adempimento ingiustificato e reiterato a un ordine istruttorio del giudice può essere valutato ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., applicabile per il tramite dell'art. 39 c.p.a., e può fondare argomenti di prova contrari alla parte inottemperante.
- Quando la legittimità del diniego di emersione dipende dal possesso della capacità reddituale del datore di lavoro, la documentazione fiscale relativa al periodo di riferimento costituisce elemento probatorio rilevante per verificare il requisito.
- La sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza impugnata non pregiudica la decisione di merito dell'appello, che può concludersi con il rigetto qualora la parte non fornisca la documentazione decisiva richiesta dal giudice.
- La reiterazione dell'ordine istruttorio, anche a seguito di una richiesta della parte, rafforza l'onere di collaborazione processuale e consente al giudice di valorizzare il successivo mancato adempimento nella decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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