Cassazione Penale, Ordinanza n. 22805/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione a fini di spaccio di hashish e marijuana. Ha dedotto mancanza di motivazione sulla esclusione della destinazione a uso personale, sul diniego dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di legittimità ha rilevato che i motivi riproponevano questioni già esaminate in appello e li ha ritenuti manifestamente infondati, valorizzando la motivazione della sentenza impugnata: quantità di stupefacente pari a circa 100 dosi medie di marijuana e 27 di hashish, sostanza suddivisa in involucri, presenza di tre bilancini di precisione, materiale da confezionamento e somma di euro 790 priva di giustificazione lecita. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di insussistenza del fatto di lieve entità e legittimo il diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi e di collaborazione.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
la detenzione di stupefacente a fini di spaccio va valutata in base a un apprezzamento complessivo delle circostanze oggettive e soggettive; l'ipotesi lieve richiede una valutazione globale di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza.
art. 73-bis d.P.R. 309/1990
il superamento dei limiti tabellari non genera una presunzione automatica di destinazione non personale, ma costituisce un dato indiziario da valutare unitamente agli altri elementi del fatto.
art. 62-bis c.p.
il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi; l'incensuratezza, da sola, non è sufficiente a giustificarne la concessione.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità della detenzione di stupefacenti per uso non personale, il giudice deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso concreto, senza attribuire al solo dato quantitativo valore di presunzione assoluta.
- Il superamento dei limiti tabellari o il consistente numero di dosi ricavabili non basta da solo a dimostrare lo spaccio, ma può concorrere, insieme ad altri indici sintomatici, a fondare la destinazione della droga alla cessione.
- La lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 va accertata considerando congiuntamente tutti gli indici relativi alla condotta e all'oggetto materiale del reato; non è sufficiente valorizzare un solo parametro isolato.
- La configurabilità del cosiddetto piccolo spaccio è incompatibile con quantitativi e modalità di detenzione che evidenzino una disponibilità di dosi diffuse sul mercato in misura non marginale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi valutabili in favore dell'imputato; la sola incensuratezza non impone il riconoscimento del beneficio.
- In sede di legittimità, il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e adeguatamente respinte nei gradi di merito può essere dichiarato inammissibile se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e non manifestamente illogica.
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