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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15809/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara (rito abbreviato) per il reato di furto (artt. 99, 624, 625 nn. 4 e 7 c.p.). La ricorrente contestava la motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della "destrezza" (art. 625 n.4 c.p.), sostenendo che dagli atti (denuncia/querela) risultava che uno dei commensali aveva visto l'azione e quindi non poteva ritenersi che nessuno si fosse accorto del furto; ne deriverebbe una contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello puntuale e coerente: il giudice di merito ha valutato che l'autrice del furto aveva posto in essere accorgimenti attivi (ad es. appoggiare la giacca sulla sedia contenente il borsello, fingere di essere invitata, agire repentinamente) idonei a sorprendere o eludere la sorveglianza sul bene, integrando la circostanza aggravante della destrezza. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 34090/2017, Quarticelli) secondo cui la destrezza richiede abilità, astuzia o avvedutezza attive, e ha escluso che la contestata presunta contraddizione fosse tale da inficiare la motivazione. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624

    Definizione del reato di furto; norma sostanziale di riferimento per la fattispecie giudicata.

  • Codice penale, art. 625 n.4

    art. 625, primo comma, n. 4 c.p.

    Circostanza aggravante della "destrezza": richiede comportamento caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene; non si applica al mero approfittare di una situazione di disattenzione non provocata dall'agente.

  • Codice penale, art. 625 n.7

    art. 625, primo comma, n. 7 c.p.

    Aggravante riferita al fatto commesso su cosa esposta per consuetudine alla pubblica fede (citata nel capo di imputazione); nel caso processuale era stata esclusa in parte dalla prima pronuncia ma menzionata nel quadro contestuale.

  • Codice penale, art. 99

    Recidiva e determinazione della pena (circostanze personali influenti sulla quantificazione della pena), richiamata nella motivazione per l'incidenza sulla pena base.

  • Legge n. 134/2021 ("riforma Cartabia")

    Ha modificato la procedibilità di taluni reati rendendoli procedibili a querela di parte; la Corte ha verificato la presenza della querela della persona offesa per la procedibilità.

  • Cass. SS.UU., sent. n. 34090/2017 (Quarticelli)

    sent. n. 34090 del 27/04/2017

    Giurisprudenza di legittimità che definisce i criteri per la qualificazione della "destrezza": serve un comportamento attivo e astuto dell'agente che incrementa l'efficacia offensiva e elude la sorveglianza; richiamo usato per motivare la conferma dell'aggravante nel caso concreto.

  • Disp. att. codice proc. pen., art. 173 co.1

    art. 173, co. 1, disp. att. c.p.p.

    Richiama i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione (rimessione ai termini necessari per l'argomentazione); citato nel contesto procedurale dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Per configurare l'aggravante della "destrezza" (art. 625 n.4 c.p.) non basta il mero sfruttamento di una situazione di disattenzione altrui: è necessario che l'autore abbia posto in essere accorgimenti attivi, astuti o abili idonei a sorprendere o eludere la sorveglianza sul bene.
  • Comportamenti come appoggiare un indumento sulla sedia che copre una borsa, fingere di essere invitati e agire repentinamente possono costituire elementi concreti che giustificano il riconoscimento della destrezza, anche se vi erano altre persone presenti.
  • La valutazione della sussistenza della destrezza è questione di fatto e di apprezzamento probatorio del giudice di merito; in Cassazione tali apprezzamenti sono sindacabili solo se vi è manifesta illogicità, contraddittorietà o vizio di diritto nella motivazione.
  • Una memoria o denuncia che riferisca che un terzo abbia notato l'autrice non esclude automaticamente la destrezza: rileva se l'agente ha comunque posto in essere condotte idonee a eludere o attenuare la sorveglianza, con azioni astute che consentono la consumazione del reato.
  • Dopo la riforma, per reati procedibili a querela, la presenza della querela della persona offesa è condizione di procedibilità; in caso di dubbio procedurale il giudice deve verificare la querela nel fascicolo.
  • Per chi impugna la motivazione in Cassazione è necessario dimostrare compiutamente il contrasto logico o la contraddittorietà della motivazione di merito per ottenere l'annullamento; argomentazioni basate solo su diverso apprezzamento del fatto raramente sono accolte.

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