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Sentenza

Sentenza n. 11190/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 1573/2023 pubblicata il 10/10/2023 r.g. n. 3885/2022 del Tribunale di Tivoli (Sezione Lavoro), Giudice dott. Di Pietro, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202514577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 1573/2023, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/2020 e 2020/21

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 1573/2023, notificata e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati, condannando il Ministero a dare applicazione a tale diritto. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni in ordine all’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l’Amministrazione, a fronte dell’allegato inadempimento, non aveva fornito alcun chiarimento sull’avvenuta esecuzione della sentenza. Il giudice ha ritenuto non sindacabili, in sede di ottemperanza, i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato e ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli. È stato assegnato all’Amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato quale Commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche)

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto già accertato dal giudicato, il cui riconoscimento non può essere rimesso in discussione nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 113 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha ordinato all’Amministrazione di conformarsi al titolo giudiziale e ha previsto la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato riconosce definitivamente una posizione sostanziale e impone all’Amministrazione di adottare gli atti conseguenti, i presupposti di tale diritto non sono più sindacabili né rivedibili dal giudice dell’ottemperanza.
  • A fronte dell’allegazione dell’inadempimento del giudicato, l’Amministrazione resistente deve fornire elementi concreti sull’avvenuta esecuzione o sulle ragioni dell’eventuale mancata esecuzione; la costituzione meramente formale, priva di chiarimenti, non è sufficiente.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine e, ove previsto, alla richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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