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Sentenza

Sentenza n. 2651/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento dell'AGCM del 25 marzo 2025 n. 31517, notificato l'8 aprile 2025, reso a valle del Procedimento PS12603 – “Servizi biglietteria Parco Archeologico del Colosseo”;

Giustizia amministrativa202506952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento sanzionatorio dell’AGCM per pratiche commerciali scorrette nella rivendita di biglietti per il Parco Archeologico del Colosseo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento AGCM che le aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.600.000 euro e vietato la prosecuzione della pratica commerciale, contestando: il difetto di legittimazione passiva e la non imputabilità delle condotte, asseritamente realizzate da una società controllata distinta e autonoma; l’illegittimità delle proroghe e la violazione del termine di conclusione del procedimento; l’inutilizzabilità o l’insufficienza delle prove acquisite nei confronti della controllata; l’insussistenza della condotta e l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie; l’erronea qualificazione della pratica come aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del consumo e come rivendita di biglietti acquistati mediante sistemi automatizzati ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. bb-bis), del medesimo Codice; infine, l’irragionevolezza, sproporzione e disparità di trattamento nella quantificazione della sanzione. La vicenda riguardava l’acquisto massivo e automatizzato di biglietti, anche mediante la tecnica del freezing, con conseguente indisponibilità dei titoli sul canale ufficiale e successiva rivendita a prezzi maggiorati, spesso con servizi accessori.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il termine previsto dal regolamento AGCM per la conclusione del procedimento non fosse perentorio e che le proroghe fossero giustificate da esigenze istruttorie, dall’estensione soggettiva del procedimento, dalla sua complessità e dall’introduzione di nuove garanzie difensive, senza alcun concreto pregiudizio per la ricorrente. Ha giudicato utilizzabili e sufficientemente univoche le evidenze istruttorie, costituite tra l’altro dai report di vendita e dai dati sui biglietti congelati, idonei a dimostrare l’impiego di strumenti automatizzati e l’acquisto massivo dei titoli. Ha confermato la qualificazione della condotta come pratica commerciale aggressiva, poiché l’acquisto automatizzato e la rivendita a prezzi significativamente maggiorati limitavano la libertà di scelta del consumatore medio, costretto a rivolgersi ai canali secondari. Ha ritenuto applicabile anche l’art. 23, comma 1, lett. bb-bis), del Codice del consumo, considerando l’accesso al sito archeologico un evento culturale. Quanto all’imputazione soggettiva, il Collegio ha affermato che la società controllante, titolare del controllo totalitario e coinvolta nell’attività economica di promozione e vendita, poteva rispondere delle condotte della controllata, in assenza di prova dell’autonomia decisionale di quest’ultima, secondo una concezione sostanziale e unitaria di professionista. Ha infine ritenuto legittima la sanzione, determinata considerando gravità, negligenza, pregiudizio ai consumatori, dimensione economica e fatturato complessivo, durata della violazione e necessità di assicurare un effetto deterrente. Ha escluso la rilevanza della comparazione con le sanzioni applicate ad altri operatori e negato i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla CGUE. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi 3.500 euro oltre accessori, in favore delle Autorità costituite.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. 206/2005

    La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento con riferimento alla posizione del concessionario del servizio di biglietteria.

  • art. 23, comma 1, lett. bb-bis), d.lgs. 206/2005

    La norma ricomprende tra le pratiche commerciali scorrette la rivendita di biglietti per eventi culturali acquistati mediante sistemi automatizzati, in quantità superiore al limite fissato dal venditore primario.

  • artt. 24 e 25 d.lgs. 206/2005

    Le disposizioni sono applicabili alla condotta che, mediante acquisto massivo automatizzato e rivendita a prezzi maggiorati, limita sensibilmente la libertà negoziale del consumatore medio e lo induce ad adottare decisioni commerciali che altrimenti non avrebbe assunto.

  • art. 27, comma 6, d.lgs. 206/2005

    Prevede l’acquisizione del parere dell’AGCOM nel procedimento relativo alle pratiche commerciali scorrette.

  • art. 27, comma 13, d.lgs. 206/2005

    Richiama i criteri sanzionatori previsti dall’art. 11 della legge n. 689/1981.

  • art. 11 l. 689/1981

    Costituisce il parametro per la determinazione della sanzione, con riguardo alla gravità della violazione, alla condotta del professionista e alla sua dimensione economica.

  • art. 7 del Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie

    Il termine di conclusione del procedimento ha natura non perentoria; la sua violazione non determina di per sé l’illegittimità dell’atto finale. Le proroghe sono ammissibili quando motivate da esigenze istruttorie, dall’estensione del procedimento o dalla tutela del diritto di difesa.

  • direttiva (UE) 2019/2161

    È indicata quale fonte eurounitaria presupposta dalla disciplina nazionale sulla rivendita di biglietti acquistati mediante sistemi automatizzati.

Massime di principio

  • Il termine previsto dal regolamento dell’AGCM per la conclusione del procedimento in materia di pratiche commerciali scorrette non è perentorio; il suo superamento non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale, purché non sia stato compromesso il diritto di difesa dell’interessato.
  • L’AGCM può disporre proroghe del termine procedimentale, anche in numero superiore a due, quando siano congruamente motivate da esigenze istruttorie, dall’estensione soggettiva o oggettiva del procedimento, dalla sua complessità o dalla necessità di assicurare effettive garanzie difensive.
  • L’acquisto massivo di biglietti mediante strumenti automatizzati, tale da renderli indisponibili sul canale ufficiale e da consentirne la successiva rivendita a prezzi maggiorati, può integrare una pratica commerciale aggressiva quando limita sensibilmente la libertà di scelta del consumatore medio e lo induce ad acquistare sul mercato secondario.
  • La disciplina che vieta la rivendita di biglietti acquistati mediante sistemi automatizzati si applica anche ai titoli di accesso a siti culturali qualificabili come eventi culturali ai fini della tutela consumeristica.
  • La società controllante può essere ritenuta responsabile delle pratiche commerciali scorrette materialmente realizzate dalla controllata quando esercita un controllo totalitario, partecipa all’attività economica di promozione o vendita e non dimostra l’effettiva autonomia decisionale della controllata; la distinta personalità giuridica non esclude, da sola, l’imputazione unitaria dell’illecito.
  • Nella quantificazione della sanzione per pratiche commerciali scorrette, l’AGCM può considerare il fatturato complessivo del professionista quale indice della sua capacità economica e parametro funzionale a garantire l’effetto deterrente della sanzione, insieme alla gravità, durata e negligenza della condotta e al pregiudizio arrecato ai consumatori.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarie
RamiAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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