Cassazione Civile, Ordinanza n. 29748/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta avverso un'ingiunzione di pagamento emessa per il complessivo importo di euro 29.212,00, corrispondente a 117 sanzioni per violazioni del codice della strada. L'opponente sosteneva di non avere mai ricevuto la notifica dei verbali di accertamento presupposti e di avere conosciuto la pretesa solo con la notifica dell'ingiunzione. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo rituale la notifica dei verbali. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) vizio motivazionale per avere la sentenza ritenuto provata la notifica pur a fronte della mancata allegazione, nel fascicolo telematico di primo grado, del documento contenente la prova della notifica; (2) violazione delle regole sul deposito telematico e dell'art. 345 c.p.c., per avere la Corte d'appello ammesso documenti che sarebbero stati nuovi e quindi inammissibili; (3) violazione delle norme sulla notifica ex art. 140 c.p.c., legge n. 689/1981 e legge n. 890/1992, per asserite irregolarità delle comunicazioni di avvenuto deposito e degli avvisi di ricevimento; (4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello tratto la prova della corretta notificazione da allegati che, secondo il ricorrente, non contenevano tutti i verbali e i relativi documenti di notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata, pur fondata su un errore di diritto, superasse il minimo costituzionale e non fosse affetta da nullità motivazionale. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ammesso come non nuovi documenti che, poiché mancanti dal fascicolo telematico di primo grado, dovevano considerarsi non ritualmente prodotti e quindi inammissibili in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Conseguentemente ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda senza considerare la documentazione tardivamente prodotta e valuti nuovamente la fondatezza dell'opposizione e dell'appello; il rinvio è stato disposto anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio motivazionale dedotto è scrutinabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale rilevante come nullità della sentenza, non per il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 16-bis d.l. n. 179/2012
Disciplina il deposito telematico degli atti; la Corte richiama la regola per cui il deposito si perfeziona con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna e con i successivi controlli previsti dal sistema.
art. 13 D.M. n. 44/2011
Concorre a regolare la procedura di deposito telematico degli atti processuali.
provvedimento DGSIA 16 aprile 2014
Richiamato quale disciplina tecnica della trasmissione telematica degli atti e degli allegati.
art. 345 c.p.c.
Vieta la produzione di nuovi documenti in appello, sicché documenti non ritualmente depositati in primo grado non possono essere valorizzati per decidere il gravame.
art. 14, comma 4, L. n. 689/1981
Richiamato dal ricorrente in relazione alla regolarità della notificazione dei verbali sanzionatori.
art. 140 c.p.c.
Richiamato in relazione alla notificazione per irreperibilità momentanea del destinatario e alla ritualità della comunicazione di avvenuto deposito.
art. 8, comma 4, L. n. 890/1992
Richiamato dal ricorrente con riguardo agli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla comunicazione di avvenuto deposito.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sulla notificazione dei verbali.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per censurare l'utilizzo, da parte del giudice di appello, di documenti che il ricorrente assumeva non contenessero tutti i verbali e le notifiche rilevanti.
art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012
La Corte richiama l'orientamento secondo cui il deposito telematico si perfeziona al momento della ricezione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta certificata del Ministero della giustizia.
L. n. 221/2012
Richiamata come norma di conversione che ha inserito il comma 7 dell'art. 16-bis.
d.l. n. 90/2014
Richiamato per le modifiche al regime del deposito telematico.
d.lgs. n. 149/2022
Richiamato solo per precisare il regime temporale applicabile alla fattispecie.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio motivazionale è censurabile solo quando si traduca in una vera e propria anomalia della motivazione rilevante come nullità della sentenza; non basta lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non convincente.
- Nel processo civile telematico, ai fini della rituale produzione documentale, ciò che non risulta inserito nella busta telematica e nel fascicolo di primo grado deve considerarsi non ritualmente prodotto, e non può essere trattato in appello come mera reiterazione di un deposito già avvenuto.
- Il divieto di nuovi documenti in appello opera anche quando la parte tenti di introdurre, nel giudizio di gravame, documentazione che avrebbe dovuto essere depositata nel primo grado ma che non emerge dal fascicolo telematico di quel giudizio.
- Quando la decisione d'appello si fonda su documenti tardivamente prodotti e quindi inammissibili, la sentenza va cassata con rinvio affinché il giudice di merito riesamini la controversia senza utilizzare tale materiale probatorio.
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