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Sentenza

Sentenza n. 4915/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 09517/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202506571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro la cancellazione dall'Albo Gestori tributi locali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, iscritta all'Albo Gestori tributi locali, era tenuta annualmente a trasmettere al MEF, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, la documentazione prevista dall'art. 12 del D.M. n. 101/2022, inclusa la dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti, l'adempimento relativo alle cauzioni, la relazione sulla gestione e il bilancio entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il MEF, contestando l'omessa trasmissione dell'attestazione sulle cauzioni, della dichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti tecnici e del bilancio dell'esercizio 2023, avviava il procedimento e disponeva la cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. g), del D.M. n. 101/2022. La società impugnava l'atto deducendo l'erroneità delle contestazioni e l'illegittimità della cancellazione, ritenuta sproporzionata rispetto alla sospensione. Il TAR accoglieva il ricorso ravvisando, tra l'altro, un difetto di individuazione della fattispecie sanzionatoria, un difetto di istruttoria sulla documentazione caricata nel portale, l'erronea pretesa di una rinnovata comprova dei requisiti tecnici e l'illegittima contestazione del bilancio, approvato solo successivamente. Il MEF appellava deducendo violazione dell'art. 14, comma 2, lett. g), del D.M. n. 101/2022; violazione degli artt. 12 e 7 del medesimo decreto e degli artt. 46 e seguenti e 71 e seguenti del d.P.R. n. 445/2000; motivazione omessa, illogica e contraddittoria in relazione al bilancio; violazione degli artt. 14 e 15 del decreto e ultrapetizione o mancato rispetto del contraddittorio sulla questione della sospensione in luogo della cancellazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado. Ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che dagli atti di avvio del procedimento emergeva chiaramente che la cancellazione era stata disposta per la mancata presentazione, entro le scadenze prescritte, della documentazione prevista dall'art. 12 del D.M. n. 101/2022, e non per il rifiuto di esibirla. Ha accolto anche la censura relativa alla dichiarazione dei requisiti tecnici quanto al profilo formale decisivo: in sede di revisione annuale non è necessaria una nuova e analitica comprova di tutti i requisiti tecnici già accertati per l'iscrizione, essendo sufficiente la dichiarazione della loro permanenza; tuttavia tale dichiarazione deve essere resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione presentata dalla società, non resa nella forma prescritta, è stata quindi ritenuta tamquam non esset e idonea a integrare la fattispecie di mancata presentazione della documentazione richiesta, legittimando la cancellazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. g), del D.M. n. 101/2022. Il motivo relativo al bilancio è stato respinto: il TAR aveva esposto adeguatamente che il bilancio 2023 era stato approvato solo nel marzo 2025, sicché non poteva essere prodotto entro il termine di trenta giorni prima della sua approvazione; il MEF non aveva inoltre censurato specificamente tale autonoma ratio decidendi. Il quarto motivo, concernente la preferibilità della sospensione rispetto alla cancellazione, è stato dichiarato fuori fuoco, poiché il TAR lo aveva assorbito rimettendo ogni valutazione al riesercizio del potere e non vi era ancora una decisione definitiva su tale profilo. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la specificità delle questioni controverse.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 1, D.M. n. 101/2022

    esclusivamente tramite posta elettronica certificata

    Disciplina gli adempimenti annuali necessari per la revisione e il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, compresa la dichiarazione della permanenza dei requisiti, la documentazione sulle cauzioni e il bilancio entro trenta giorni dalla sua approvazione.

  • art. 14, comma 2, lett. g), D.M. n. 101/2022

    per aver rifiutato l’esibizione della documentazione richiesta o per non aver presentato alle prescritte scadenze la documentazione di cui all’articolo 12

    Prevede la cancellazione dall'Albo sia per il rifiuto di esibire la documentazione richiesta sia per la mancata presentazione, entro i termini, della documentazione prevista dall'art. 12; nel caso concreto ricorreva la seconda ipotesi.

  • art. 7 D.M. n. 101/2022

    ai fini dell'iscrizione nell’albo, le società interessate sono tenute a dimostrare i seguenti requisiti tecnici

    Individua i requisiti tecnici necessari per l'iscrizione iniziale; in sede di revisione annuale non impone una nuova analitica comprova, ma consente l'attestazione della permanenza dei requisiti già accertati.

  • art. 47 d.P.R. n. 445/2000

    dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

    La dichiarazione annuale della permanenza dei requisiti deve essere resa nella forma prescritta della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; una dichiarazione priva di tale forma è inidonea e va considerata tamquam non esset.

  • art. 12, comma 1, lett. c), D.M. n. 101/2022

    entro trenta giorni dalla sua approvazione

    Il bilancio deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla sua approvazione; non può essere contestata la mancata produzione prima che il bilancio sia stato approvato.

  • art. 60 c.p.a.

    Il TAR aveva definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, senza che ciò costituisse oggetto di specifica censura decisiva in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato

    Richiamato dal Consiglio di Stato per affermare che erano stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti e che le doglianze non espressamente trattate erano irrilevanti o inidonee a modificare la decisione.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regolamentare prevede la cancellazione sia per il rifiuto di esibire documenti sia per la loro mancata presentazione entro il termine, l'amministrazione deve individuare la concreta fattispecie applicata; tale individuazione può risultare univocamente dagli atti di avvio e dal provvedimento, anche mediante il richiamo alla mancata presentazione entro le scadenze della documentazione prescritta.
  • Se la disciplina distingue tra l'accertamento iniziale dei requisiti per l'iscrizione e la successiva revisione annuale, quest'ultima può essere assolta mediante la dichiarazione della permanenza dei requisiti già accertati, senza necessità di una loro rinnovata e analitica comprova, salvo che la normativa disponga diversamente.
  • Quando una norma impone che la dichiarazione della permanenza dei requisiti sia resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, la forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è requisito essenziale dell'adempimento; una dichiarazione priva della forma prescritta è inidonea allo scopo e può essere considerata tamquam non esset.
  • Il termine per la trasmissione del bilancio decorrente dalla sua approvazione non può iniziare prima dell'approvazione stessa; pertanto, la mancata produzione del bilancio prima di tale momento non integra violazione dell'obbligo di trasmissione.
  • In appello, la parte deve censurare specificamente ogni autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata contestazione di una ragione decisiva sorreggente la pronuncia ne determina la stabilità.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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