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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/531

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/531 della Commissione del 16 aprile 2020 relativo, per l’anno 2020, a una deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali nonché all’articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti

Normativa europea32020R0531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga temporanea, limitata al 2020, per aumentare il livello degli anticipi sui pagamenti agricoli a favore degli agricoltori colpiti dagli effetti economici della pandemia di Covid-19. Per i pagamenti diretti e per alcune misure di sviluppo rurale, gli Stati membri possono versare percentuali più elevate rispetto ai limiti ordinari. Per i pagamenti diretti, inoltre, è consentito l’anticipo dopo il solo completamento dei controlli amministrativi, con specifiche garanzie sulla corretta gestione finanziaria e sul recupero di eventuali importi indebitamente percepiti.

Deroga, per l’anno 2020, ai limiti e alle condizioni di erogazione degli anticipi sui pagamenti diretti e su talune misure di sviluppo rurale, in risposta alla pandemia di Covid-19.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea e riguarda, per l’anno di domanda 2020, gli anticipi relativi ai pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. La deroga concerne i beneficiari dei regimi agricoli interessati; per i pagamenti diretti, la possibilità di erogare gli anticipi è collegata ai controlli amministrativi previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013. Non introduce esclusioni soggettive, ma opera solo per l’anno di domanda 2020 ed è facoltativa per gli Stati membri.

Deroga 2020 agli anticipi sui pagamenti agricoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/531 interviene in via eccezionale per fronteggiare gli effetti amministrativi ed economici della pandemia di Covid-19 sul settore agricolo. La Commissione, richiamando le difficoltà di svolgimento dei controlli e i problemi di liquidità degli agricoltori, consente per l’anno di domanda 2020 un innalzamento degli anticipi e, per i pagamenti diretti, un’anticipazione collegata al completamento dei soli controlli amministrativi.

Contesto normativo e ratio

Il regolamento si innesta sull’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che disciplina il pagamento degli anticipi nella PAC. In condizioni ordinarie, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti e fino al 75 % per alcune misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali; inoltre, i pagamenti diretti sono subordinati al completamento sia dei controlli amministrativi sia dei controlli in loco. La Commissione osserva che, a causa delle restrizioni connesse al Covid-19, gli Stati membri hanno incontrato difficoltà eccezionali che rischiano di ritardare l’erogazione degli aiuti.

Ambito oggettivo e soggettivo

La deroga riguarda gli Stati membri dell’Unione e opera per l’anno di domanda 2020. Essa si applica ai pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno allo sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento non modifica stabilmente il regime ordinario, ma introduce una possibilità facoltativa per gli Stati membri che intendano avvalersene.

Maggiorazione degli anticipi

L’articolo 1 consente, in deroga alla disciplina ordinaria, di elevare gli anticipi per il 2020 fino a:

  • 70 % per i pagamenti diretti;
  • 85 % per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Questa previsione amplia in modo significativo i margini di liquidità per i beneficiari rispetto ai livelli ordinari previsti dall’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma.

Anticipi sui pagamenti diretti dopo i soli controlli amministrativi

L’articolo 2 introduce un’ulteriore deroga: per i pagamenti diretti, gli Stati membri possono versare gli anticipi una volta completati i soli controlli amministrativi previsti dall’articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Viene dunque temporaneamente attenuato il vincolo ordinario che richiede anche il completamento dei controlli in loco prima dell’erogazione.

Garanzie contro pagamenti indebiti e obblighi di rendicontazione

La Commissione precisa che l’uso della deroga non deve compromettere la sana gestione finanziaria né il livello minimo di garanzia richiesto dalla normativa PAC. Per questo, gli Stati membri che si avvalgono dell’articolo 2 devono adottare tutte le misure necessarie per evitare pagamenti in eccesso e per recuperare rapidamente ed efficacemente le somme indebitamente percepite.

L’articolo 3 prevede inoltre un obbligo specifico di attestazione nella dichiarazione di gestione ex articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013: per l’esercizio finanziario 2021 dovrà essere confermato che i pagamenti in eccesso sono stati evitati e che gli importi indebitamente percepiti sono stati recuperati sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta quindi di una misura immediatamente efficace, concepita per incidere sulla campagna di pagamenti 2020 in tempi rapidi.

Disposizioni principali

Aumento degli anticipi per i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale

In deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l’anno di domanda 2020 gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per i pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Anticipi sui pagamenti diretti dopo i soli controlli amministrativi

In deroga all’articolo 75, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l’anno di domanda 2020 gli Stati membri possono versare anticipi per i pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 una volta ultimati i controlli amministrativi a norma dell’articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, senza attendere anche i controlli in loco.

Garanzie di gestione finanziaria e dichiarazione di gestione

Per gli Stati membri che si avvalgono della deroga dell’articolo 2, la dichiarazione di gestione prevista dall’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 deve includere, per l’esercizio finanziario 2021, la conferma che i pagamenti in eccesso sono stati evitati e che le somme indebitamente percepite sono state recuperate rapidamente ed efficacemente, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie.

Contesto e finalità della deroga

Il regolamento è adottato in considerazione della situazione eccezionale derivante dalla pandemia di Covid-19 e delle restrizioni alla circolazione negli Stati membri, che hanno causato difficoltà amministrative e ritardi nei controlli e nei pagamenti, oltre a problemi di liquidità per gli agricoltori. La Commissione sottolinea che la deroga non deve compromettere la sana gestione finanziaria né un sufficiente livello di garanzia.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comunesviluppo ruralecontrolli e pagamentigestione finanziaria

Testo integrale

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