Cassazione Penale, Ordinanza n. 33368/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la revoca dell'indulto disposta dalla Corte di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto contro l'ordinanza della Corte di appello che ha revocato un indulto già concesso. La difesa sostiene che la revoca sarebbe illegittima perché il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 241/2006 richiederebbe, per operare, una condanna a pena detentiva superiore a due anni, mentre nel caso di specie la successiva condanna era a due anni di reclusione. Viene inoltre prospettata l'estinzione della pena oggetto di indulto per decorso del tempo. La Corte osserva invece che il dato letterale della norma parla di condanna a pena detentiva non inferiore a due anni e che la prescrizione della pena, quando l'esecuzione è subordinata alla revoca dell'indulto, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna quale presupposto della revoca del beneficio.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, legge n. 241/2006
"Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni"
La revoca opera di diritto quando, entro il termine quinquennale, il beneficiario commette un delitto non colposo per il quale sia riportata condanna a pena detentiva non inferiore a due anni; la Corte esclude la tesi difensiva che richiedeva una pena superiore a due anni.
Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01
Quando l'esecuzione della pena è subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio.
Massime di principio
- La revoca dell'indulto ex art. 1, comma 3, l. n. 241/2006 è obbligatoria e opera di diritto se il beneficiario, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, commette un delitto non colposo per il quale sia intervenuta condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
- L'espressione "non inferiore a due anni" comprende anche la pena esattamente pari a due anni, sicché non è necessario che la condanna superi tale soglia.
- Non è fondata l'eccezione di estinzione della pena per decorso del tempo quando l'esecuzione della pena dipende dalla revoca dell'indulto: la prescrizione decorre dall'irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto della revoca.
- Il ricorso è inammissibile quando si fonda su un'interpretazione della norma contraria al suo tenore letterale e alla giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite.
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