Ordinanza n. 4088/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka di diniego del visto per motivi di lavoro subordinato stagionale del 12/5/2024; Per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati l’11\3\2026: - del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-MS/L/Q/2023/101016 emesso dallo Sportello Unico Immigrazione (SUI) di Massa Carrara, notificato il 9/1/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato stagionale e, con motivi aggiunti, revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato stagionale adottato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka il 12 maggio 2024 e, con motivi aggiunti, la successiva revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta dallo Sportello Unico Immigrazione di Massa Carrara e notificata il 9 gennaio 2026. Il testo dell’ordinanza non espone specifici vizi di legittimità dedotti contro gli atti, ma dà conto della contestazione della revoca e delle argomentazioni e della documentazione depositate dal ricorrente, nonché della domanda cautelare volta a sospenderne gli effetti.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti. In sede di sommaria delibazione, riservando ogni ulteriore approfondimento alla fase di merito, ha ritenuto meritevole di apprezzamento il pregiudizio derivante dalla revoca del nulla osta, poiché essa avrebbe potuto determinare in via definitiva la perdita dell’occasione di lavoro in Italia. Nel bilanciamento degli interessi, il giudice ha quindi sospeso l’esecutività della revoca e ordinato allo Sportello Unico Immigrazione di Massa Carrara l’immediato riesame della posizione, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, mediante puntuale valutazione della documentazione e delle argomentazioni del ricorrente e adeguata motivazione di eventuali circostanze ostative alla rimozione della revoca. L’Amministrazione dovrà riferire sull’esito del riesame entro l’udienza pubblica del 23 febbraio 2027. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha fondato l’accoglimento dell’istanza, la sospensione dell’esecutività dell’atto e l’ordine di riesame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l’esecutività di una revoca e ordinare il riesame della posizione dell’interessato quando, nella sommaria delibazione, il provvedimento rischi di determinare in via definitiva la perdita di un’occasione lavorativa e il bilanciamento degli interessi evidenzi la prevalenza del pregiudizio privato.
- L’ordine cautelare di riesame impone all’amministrazione una valutazione puntuale della documentazione e delle argomentazioni dedotte dall’interessato, con adeguata motivazione sulle eventuali circostanze che impediscano la rimozione dell’atto revocatorio.
- Il riesame disposto in sede cautelare non definisce il merito della controversia e deve essere svolto dall’amministrazione entro il termine fissato dal giudice, con comunicazione dell’esito entro l’udienza stabilita per la trattazione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 1620/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 337/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 338/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 339/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 340/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 341/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →