Cassazione Penale, Sentenza n. 33345/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva sostituito la misura inframuraria con gli arresti domiciliari; il ricorrente deduceva manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria per i capi 2 e 3 (art. 606, comma 1, lett. e c.p.p.) e inosservanza di legge processuale (art. 274, comma 1, lett. c c.p.p.), sostenendo l'assenza di esigenze cautelari alla luce della peculiarità delle condotte e della dismissione delle cariche societarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania ha revocato la misura cautelare domiciliare nel corso del giudizio (ordinanza del 28/04/2023), come dimostrato dal difensore. La Corte ha altresì rilevato l'invalidità della rinuncia all'impugnazione comunicata dal difensore del ricorrente per mancanza di procura speciale, ma ciò è irrilevante ai fini della decisione. In conseguenza dell'inammissibilità per carenza di interesse non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Consente la censura per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria; motivo invocato dal ricorrente ma non esaminato nel merito per sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente per dedurre l'inosservanza delle regole processuali circa le esigenze cautelari; la Corte osserva che, essendo la misura revocata, la questione non è decisiva per l'ammissibilità del ricorso.
art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce che la rinuncia all'impugnazione è atto personale o del difensore specificamente onerato: la rinuncia proveniente da difensore senza procura speciale è invalida.
art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse; applicata dalla Corte post revoca della misura cautelare.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e perdurare fino alla decisione; l'assenza di tale interesse rende l'impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto dell'impugnazione viene revocata o annullata durante il giudizio, il ricorso per cassazione contro quel provvedimento diventa inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
- La rinuncia all'impugnazione è atto personale della parte o può essere fatta dal difensore solo se munito di procura speciale (o con la presenza e non opposizione del rappresentato in udienza); una rinuncia comunicata da difensore senza poteri è invalida.
- L'interesse ad impugnare deve persistere fino alla decisione: l'eventuale beneficio già conseguito con provvedimenti intervenuti rende priva di oggetto l'impugnazione.
- La dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, non essendovi soccombenza sostanziale.
- Eventuali lamentele sulla revoca della misura da parte della pubblica accusa devono essere proposte contro il nuovo provvedimento incidente; ciò non conserva però l'interesse del ricorrente rispetto al provvedimento ormai inefficace.
- In casi similari è essenziale che il difensore comunichi tempestivamente al giudice e alla Corte eventuali cambiamenti dello stato cautelare per evitare decisioni non necessarie e per chiarire l'ammissibilità dell'impugnazione.
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