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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27845/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di merito nel quale la Corte d'appello di Roma ha dichiarato l'inesistenza della sentenza di primo grado ritenendo che l'atto di citazione introduttivo fosse stato notificato a una società già estinta per incorporazione. Il ricorrente per cassazione ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c. e 2504-bis c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la citazione era stata correttamente notificata sulla base dei dati risultanti dai registri immobiliari, che indicavano la convenuta come intestataria del bene, e che la notificazione si era perfezionata senza rilievi dell'ufficiale giudiziario. Deduceva inoltre che la fusione per incorporazione non era stata adeguatamente pubblicizzata e che, comunque, la controparte non fosse legittimata a proporre l'impugnazione per intervenuta decadenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c., da computare dalla trascrizione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'atto di impugnazione non conteneva un'esposizione sommaria e chiara dei fatti di causa, delle domande, delle difese delle parti, delle vicende processuali e delle ragioni poste a base delle decisioni di merito, limitandosi a censurare la validità della notifica e la pubblicità delle vicende societarie. Ha quindi ritenuto violato il requisito di contenuto di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e, per conseguenza, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività dell'impugnazione avversaria; la Corte non entra nel merito della questione perché assorbe tutto nel difetto di autosufficienza del ricorso.

  • art. 2504-bis c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di fusione per incorporazione e successione della società incorporante; non è oggetto di decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    indica i vizi denunciati nel ricorso, ma la Corte non esamina il merito delle censure per inammissibilità dell'atto.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica, delle reciproche pretese, dei presupposti di fatto, delle difese delle parti, dello svolgimento del processo e delle ragioni della decisione impugnata; la mancanza di tali elementi comporta inammissibilità.

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso manifestamente inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione in camera di consiglio del ricorso manifestamente inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    norma richiamata come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa e del percorso processuale, tale da consentire alla Corte di comprendere direttamente la controversia e la portata delle censure senza dover ricorrere ad altre fonti o agli atti del processo.
  • Il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. impone l'indicazione chiara delle domande, delle eccezioni, delle difese delle parti, delle ragioni delle decisioni di merito e del loro svolgimento processuale; la sola enunciazione dei motivi di doglianza non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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