Cassazione Penale, Ordinanza n. 04433/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per il tramite del difensore la sentenza della Corte di appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo un unico motivo di vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p. Sosteneva l'omessa adeguata motivazione sulle ragioni di opportunità e, soprattutto, sui motivi di fatto e di diritto che avrebbero determinato il contenuto della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza atteneva alla determinazione della pena in modo generico e apodittico, senza dedurre alcuna illegalità della sanzione, e dunque introduceva un motivo non consentito nel ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che, nel concordato in appello, sono proponibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
norma che disciplina il concordato in appello; contro la sentenza resa ai suoi sensi sono deducibili solo specifiche censure, non i motivi rinunciati o i vizi della pena non integranti illegalità.
art. 606, lett. e), c.p.p.
è stato invocato il vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta non consentita nel perimetro del ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
art. 129 c.p.p.
il richiamo serve a escludere che, nel ricorso contro il concordato in appello, sia deducibile la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
art. 620 c.p.p.
non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello, il sindacato della Corte di cassazione è circoscritto alle censure che riguardano la genesi del consenso, la validità del consenso del pubblico ministero e l'eventuale scostamento del giudice rispetto all'accordo raggiunto.
- Non è ammissibile censurare in cassazione, con riferimento a una decisione ex art. 599-bis c.p.p., la sola motivazione sulla quantificazione della pena quando la doglianza non alleghi una illegalità della sanzione, come la sua collocazione fuori dai limiti edittali o la sua diversa previsione legale.
- Le doglianze su motivi rinunciati o sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non rientrano, di regola, nel perimetro delle censure proponibili contro la sentenza emessa in concordato in appello.
- Una censura formulata in modo generico e apodittico non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione, soprattutto quando la sentenza impugnata deriva da un rito consensuale che restringe l'oggetto del controllo.
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