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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25522/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso una cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, cartella che traeva origine dalla notificazione del verbale di accertamento. In primo grado il giudice aveva annullato la cartella ritenendo nulla la notifica del verbale, perché effettuata mediante consegna al portiere senza la raccomandata informativa. Il Comune, in appello, ha sostenuto che la notificazione andava valutata non già ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ma dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, vigente all'epoca della notifica, che non prevedeva l'invio di alcuna comunicazione in caso di consegna al portiere. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile tale deduzione, ritenendola introduzione di una questione nuova in appello. In cassazione il Comune ha censurato proprio questo punto, deducendo che l'indicazione della corretta disciplina normativa non integra domanda o eccezione nuova, poiché i fatti storici erano stati già allegati e provati sin dal primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata l'unica censura del ricorrente. Ha affermato che la parte aveva allegato sin dal primo grado i fatti rilevanti della notificazione e che, in appello, si era limitata a contestare la norma applicabile, senza mutare il thema decidendum né introdurre nuovi fatti o nuove eccezioni. L'individuazione della norma corretta è infatti compito officioso del giudice, in applicazione del principio iura novit curia, e la relativa deduzione non è soggetta a preclusioni neppure in grado di appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione, perché esamini nel merito il motivo di gravame. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio. La memoria del controricorrente, che evocava l'eventuale stralcio della cartella ex art. 4 del D.L. n. 119 del 2018 per importi inferiori a euro 1.000, è stata ritenuta questione rimessa al giudice di rinvio, trattandosi di profilo di merito.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    raccomandata informativa prescritta dall’art. 139 c.p.c.

    La norma era stata applicata dal primo giudice alla notificazione, ma la Corte rileva che la sua applicabilità doveva essere verificata dal giudice in base ai fatti allegati, non potendo la qualificazione giuridica impedire l'esame nel merito del motivo di appello.

  • art. 7 della legge n. 890 del 1982

    nella versione vigente alla data della notifica (dicembre 2007) non prescriveva l’invio di alcuna comunicazione in caso di consegna al portiere

    La Corte dà rilievo alla deduzione della parte secondo cui questa era la disciplina corretta della notificazione postale nel caso concreto; l'erronea individuazione della norma da parte del giudice non trasforma la censura in un fatto nuovo.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.

    È il rito camerale seguito per la definizione del ricorso, con adesione del Collegio alla proposta del relatore.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Non incorre nella violazione dell'art 112 cod. proc. civ. il giudice d'appello che, anche in mancanza di specifica impugnazione, abbia ritenuto ... inapplicabile una determinata disposizione di legge al caso di specie

    La Corte richiama il principio per cui il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando applica d'ufficio la norma ritenuta pertinente, anche se diversa da quella valorizzata dal giudice di primo grado.

  • art. 4 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018

    intervenuto stralcio della cartella di pagamento ... perché relativa a debiti di valore inferior alla soglia di € 1.000

    La questione dell'eventuale stralcio è considerata deducibile nel giudizio di rinvio, ma non decisa nel merito dalla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • La parte che censura la decisione del giudice sulla norma applicabile non introduce, per ciò solo, una nuova domanda o eccezione: se i fatti costitutivi sono già stati allegati e provati, la diversa qualificazione giuridica del rapporto è esame consentito in ogni stato e grado.
  • L'individuazione della norma giuridica corretta da applicare al caso concreto appartiene al potere-dovere officioso del giudice e non è soggetta alle preclusioni proprie delle allegazioni fattuali.
  • In appello non integra ius novorum la deduzione che si limiti a contestare l'erronea sussunzione dei medesimi fatti sotto una disciplina normativa diversa da quella applicata dal primo giudice.
  • Il giudice di gravame può ritenere inapplicabile una disposizione di legge anche in mancanza di specifica impugnazione sul punto, purché la controversia sia già correttamente delineata nei suoi fatti rilevanti.
  • Questioni che richiedano accertamenti di merito ulteriori, come l'eventuale sopravvenuto stralcio del credito, restano riservate al giudice di rinvio quando non siano immediatamente decidibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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