Ordinanza n. 363/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della determinazione dirigenziale n. 530 del 20 aprile 2026, con cui la Provincia di Lucca ha disposto il diniego di subentro della società CMC Ravenna s.p.a. nel contratto d’appalto n. 11550/2023, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis), del D. Lgs. n. 50/2016; b) di ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi espressamente compresi: b1) la nota del RUP prot. n. 11002/2026 del 20 aprile 2026, recante conferma dei motivi ostativi al suddetto subentro; b2) la nota del RUP prot. n. 8253/2026 del 27 marzo 2026, recante il secondo preavviso di diniego, dichiarata «parte integrante e sostanziale» della suddetta determinazione; b3) la nota del RUP prot. n. 4748 del 19 febbraio 2026, riqualificata quale preavviso di diniego con nota prot. n. 4958 del 23 febbraio 2026; b4) la nota di trasmissione prot. n. 11004/2026 emessa dalla Provincia di Lucca il 20 aprile 2026; nonché per la condanna della Provincia di Lucca ad autorizzare il subentro di CMC Ravenna S.p.A. nel contratto d’appalto n. 11550/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR prende atto che la ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare e, pertanto, non esamina il fumus boni iuris né il periculum in mora e non adotta una misura cautelare. Fissa l'udienza pubblica del 24 novembre 2026 per la discussione di merito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti. La controversia principale resta quindi pendente.
Atto impugnato: diniego di subentro nel contratto d'appalto per asserito grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis), d.lgs. 50/2016
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Provincia di Lucca ha negato il suo subentro in un contratto d'appalto, unitamente agli atti presupposti, tra cui le comunicazioni del RUP e i preavvisi di diniego. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la sospensione cautelare della loro efficacia e la condanna della Provincia ad autorizzare il subentro. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti; il diniego risulta fondato dall'amministrazione sull'art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis), del d.lgs. 50/2016.
Norme richiamate
art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis), d.lgs. 50/2016
La Provincia ha richiamato tali disposizioni quale fondamento del diniego di subentro, ma l'ordinanza non ne esamina l'applicazione nel merito.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della tutela cautelare; il giudice non decide la domanda cautelare perché la ricorrente vi ha rinunciato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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