Cassazione Penale, Sentenza n. 33904/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari del 28/04/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 186‑bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e rideterminato la pena a mesi 6 di arresto ed euro 1.400 di ammenda per guida senza patente con rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcoolimetrici. Il ricorrente, tramite due motivi, ha lamentato: 1) errata interpretazione e applicazione degli artt. 572 e 585 c.p., erronea valutazione dei fatti, mancata verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni degli agenti e mancanza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato; 2) eccessività del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non erano pertinenti rispetto alle statuizioni impugnate e non rientravano nei vizi indicati dall'art. 606, comma 1, c.p.p.; alcuni passaggi richiamati dal ricorrente non risultavano nella sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., essendo ritenuta la causa di inammissibilità dovuta a colpa nella determinazione del motivo.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186‑bis
La Corte d'Appello ha ritenuto configurato il reato relativo alla guida in stato di ebbrezza con rifiuto di accertamenti (comma 6) ma ha escluso la circostanza aggravante prevista dal comma 2, rideterminando la pena.
codice penale, art. 572
Richiamato dal ricorrente come presunta base di vizio ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che le doglianze relative a questi articoli non fossero pertinenti rispetto alla decisione impugnata.
codice penale, art. 585
Analogamente richiamato dal ricorrente; la Suprema Corte ha osservato che i rilievi proposti non attengono alle statuizioni effettivamente impugnate.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1
La norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione è stata richiamata implicitamente: la Corte ha escluso che i motivi presentati costituissero vizi riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 606, comma 1, e perciò ha dichiarato il ricorso inammissibile.
codice di procedura penale, art. 616
Applicata per disporre l'onere a carico del ricorrente di versare una somma alla Cassa delle Ammende (euro 3.000,00) per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Citata in relazione ai criteri di imposizione dell'onere alla Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione l'ha richiamata per motivare l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. nel caso di inammissibilità colposa.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione deve contenere motivi riconducibili alle ipotesi tassative previste dall'art. 606 c.p.p.; argomenti generici o non pertinenti alla statuizione impugnata sono causa di inammissibilità.
- Non è efficace lamentare vizi di valutazione dei fatti o richieste di rivalutazione probatoria senza indicare specifici vizi di diritto o violazioni di norme processuali ammissibili in cassazione.
- La contestazione della sproporzione della pena ha scarso successo se la pena inflitta è pari o vicino al minimo edittale, salvo che non si evidenzi un palese difetto di motivazione.
- Quando dall'atto di impugnazione risultano deduzioni palesemente estranee o riprese da altri fascicoli il rischio di dichiarazione di inammissibilità aumenta; è essenziale collegare i motivi alle statuizioni impugnate.
- In caso di ricorso inammissibile per colpa, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende e alle spese processuali; pertanto è opportuno valutare con attenzione la fondatezza formale dei motivi prima di proporre il ricorso.
- Se una Corte di merito ha esplicitamente escluso un'aggravante, il ricorso che si limiti a contestare la pena senza affrontare la correttezza giuridica della decisione sull'aggravante avrà probabilità limitate di successo.
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