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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27115/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Salafia impugna la sentenza della Corte d'Appello di Messina che, in riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, aveva ritenuto il fatto costituito da truffa (e non da concorso in rapina aggravata) e aveva rideterminato la pena. I motivi di ricorso dedotti: (i) violazione e errata applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 192 c.p.p. e 640 c.p., e vizio di motivazione — contestata l'affidabilità dell'individuazione fotografica, la compatibilità dello stato di confusione delle persone offese con i precisi riconoscimenti, l'insufficienza degli elementi sul traffico telefonico a provare l'uso dell'utenza, e la presunta mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi della truffa (assenza di falsità dei gioielli, mancanza di prova del danno patrimoniale); (ii) violazione e errata applicazione dell'art. 99, comma 3 c.p. relativamente al riconoscimento della recidiva, contestando che i presupposti e la motivazione fossero carenti e che il fatto fosse episodico/occasionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici o infondati: (i) il primo motivo è generico perché il ricorrente non ha affrontato il decisivo elemento probatorio indicato dalle sentenze di merito, ossia le immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza che hanno consentito l'identificazione, convergenti con il riconoscimento della persona offesa e con gli esiti degli accertamenti sul traffico telefonico; (ii) il secondo motivo è inammissibile perché la sentenza impugnata aveva adeguatamente ricostruito gli elementi oggettivi e soggettivi della truffa e le vittime avevano fatto stimare gli oggetti, dimostrando il danno patrimoniale; (iii) il terzo motivo sulla recidiva è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha motivato la rilevanza negativa dei precedenti penali, ritenendoli rappresentativi di spiccata pericolosità sociale e pertanto idonei ad inasprire il trattamento sanzionatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Rinvio alla disciplina sull'onere di impugnazione e sui motivi di ricorso; in questa sede il principio richiamato è stato utilizzato per valutare la genericità delle censure che non hanno affrontato elementi decisivi di prova.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale che configura il reato di truffa; la Corte ha ritenuto che fossero sussistenti sia gli elementi oggettivi (artifizi, raggiri, induzione in errore) sia il danno patrimoniale, come ricostruito nei giudizi di merito.

  • art. 99, comma 3 cod. pen.

    Previsione sulla recidiva e suoi effetti: la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva sulla base dei precedenti, della loro gravità e specificità, giustificando l'aggravamento della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha valutato la colpevolezza e la pericolosità del reo alla luce di tali criteri per la dosimetria con riferimento ai precedenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di cassazione, quando dichiara inammissibile il ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma in favore della Cassa per le ammende; applicata nel caso concreto.

  • D.L. n.137/2020 art. 23, comma 8 e D.L. 198/2022 art. 8

    Richiamati in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto), confermando la regolarità del procedimento di trattazione.

  • Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186

    Giurisprudenza citata a supporto della possibilità di condannare il ricorrente alla somma per la Cassa per le ammende in caso di inammissibilità, come confermato dalla prassi costituzionale.

Massime di principio

  • Le censure generiche che non affrontano specificamente gli elementi decisivi di prova (es. filmati di videosorveglianza, identificazioni precisione delle vittime, accertamenti tecnici sul traffico telefonico) sono spesso ritenute inammissibili. In un ricorso va sempre indicato e contrastato punto per punto l'elemento probatorio centrale.
  • La convergenza di prove di tipo diverso (videoregistrazioni, riconoscimenti di persone offese, accertamenti sul traffico telefonico) è valutata dai giudici come elemento rafforzativo e difficilmente superabile con mere obiezioni generiche.
  • Per contestare la qualificazione del fatto (es. rapina vs truffa) è necessario dimostrare concretamente l'assenza degli elementi costitutivi dell'illecito alternativo, fornendo elementi probatori (perizia sui beni, analisi della catena di custodia dei filmati, consulenze tecniche) che mettano in crisi la ricostruzione di merito.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede una motivazione specifica che colleghi natura, tempo e gravità dei precedenti al fatto nuovo; se la Corte di merito fornisce tale motivazione, la censura in sede di legittimità ha scarse probabilità di successo.
  • Quando si contesta l'uso di una utenza telefonica o l'intestazione di una SIM è fondamentale produrre elementi tecnici o di prova contraria (rapporti tecnici, contestazioni sulla paternità dell'utenza, testimonianze sulla custodia del telefono) e non affidarsi a contestazioni generiche.
  • Se si vuol evitare la condanna alle spese e alla somma alla Cassa per le ammende in caso di inammissibilità, occorre predisporre motivi di ricorso specifici e non manifestamente generici o infondati; la giurisprudenza consente l'imposizione di tali oneri quando il ricorso è ritenuto infondato o inammissibile.

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