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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30872/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società era stata destinataria di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003 con recupero a tassazione ai fini IRPEG, IRAP e IVA, per costi ritenuti indeducibili perché relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente indebito utilizzo di IVA e quote di ammortamento. Il ricorso per cassazione, proposto dalla curatela fallimentare avverso la sentenza regionale che aveva confermato l’atto, articolava quattro motivi: 1) violazione delle norme sul termine di decadenza dell’accertamento, sostenendo che il raddoppio non fosse applicabile in assenza di denuncia penale; 2) omessa motivazione sulla imputazione al conto patrimoniale e sulla deducibilità per ammortamento; 3) violazione delle norme del TUIR sul recupero a tassazione di costi non effettivamente dedotti o patrimonializzati; 4) omessa pronuncia sul giudicato esterno formatosi per altra annualità. L’Agenzia delle Entrate non ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto solo in parte il primo motivo, limitatamente all’IRAP, affermando che per tale tributo non opera il raddoppio dei termini di accertamento perché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali. Ha invece ritenuto corretto il raddoppio per IVA e IRES/IRPEG. Ha dichiarato inammissibili e comunque infondati i motivi secondo e terzo, perché diretti a una rivalutazione del merito e perché la CTR aveva logicamente ritenuto fittizi i costi e, per riflesso, fittizie le quote di ammortamento. Ha rigettato il quarto motivo, escludendo l’operatività del giudicato esterno per mancanza di prova del passaggio in giudicato e per difetto di certezza sulla coincidenza del rapporto giuridico e dell’imposta. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla ripresa IRAP e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito annullando la pretesa limitatamente a tale tributo, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il raddoppio dei termini di accertamento, nella disciplina applicabile ratione temporis, richiede l’obbligo di presentazione della denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000; per l’IRAP non opera perché le violazioni non sono penalmente sanzionate.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Vale il medesimo principio sul raddoppio dei termini in presenza di obbligo di denuncia per reati tributari.

  • art. 1, commi 130, 131 e 132, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    Le modifiche normative successive non incidono sugli avvisi già notificati e restano salvi gli effetti degli atti emessi prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

  • art. 37, comma 24, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Ha introdotto la disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di seri indizi di reato.

  • art. 331 c.p.p.

    La Corte richiama l’obbligo di denuncia penale quale presupposto del meccanismo di raddoppio dei termini.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Costituisce il catalogo dei reati tributari rilevanti ai fini dell’obbligo di denuncia.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato come parametro del vizio di motivazione, ma la censura viene ritenuta inammissibile e infondata perché diretta a una nuova valutazione del merito.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Parametro del dovere di motivazione della sentenza tributaria, ritenuto non violato nel caso concreto.

  • artt. 81, 102 e ss. d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Invocati per contestare il recupero di costi e ammortamenti, ma la Corte ritiene corretta la qualificazione dei costi come fittizi e quindi indeducibili.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per l’omessa pronuncia sul giudicato esterno, ma il motivo è respinto perché il giudicato non risulta provato e non è certa la coincidenza del rapporto giuridico.

  • art. 2909 c.c.

    La preclusione del giudicato presuppone la prova della decisione passata in giudicato e la coincidenza del rapporto giuridico dedotto nei due giudizi.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito annullando la pretesa limitatamente all’IRAP.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso, ma le censure diverse da quella sull’IRAP vengono respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato incidentalmente in relazione a un precedente favorevole su altra annualità, poi cassato per vizio di motivazione.

  • art. 405 c.p.p.

    Richiamato nel ragionamento sulla irrilevanza dell’esercizio dell’azione penale ai fini del raddoppio dei termini.

Massime di principio

  • Nel regime applicabile agli avvisi di accertamento relativi ad annualità precedenti alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini opera in presenza dell’obbligo di denuncia per reati tributari, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dagli esiti del procedimento penale, ma non può operare per tributi le cui violazioni non sono penalmente sanzionate.
  • Quando il contribuente contesta la decadenza dell’azione accertativa, deve allegare e contestare la mancanza dei presupposti dell’obbligo di denuncia; non può invece chiedere al giudice tributario una verifica piena sulla sussistenza del reato.
  • Se l’amministrazione dimostra che i costi documentati da fatture riguardano operazioni oggettivamente inesistenti, è legittimo il recupero a tassazione dei costi e delle correlate quote di ammortamento, poiché l’inesistenza dell’operazione travolge anche il titolo economico dell’ammortamento.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo veri vizi di diritto o di motivazione nei limiti consentiti.
  • Il giudicato esterno può precludere la decisione solo se è provato il passaggio in giudicato della precedente sentenza e se tra i due giudizi esiste identità o comunque relazione giuridica rilevante tra i diritti/rapporti dedotti; in materia tributaria la preclusione non opera quando le imposte o i rapporti sono strutturalmente diversi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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