Sentenza del 22/02/2019 n. 950 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Avviso di accertamento estimi catastali - Procedura Docfa - Motivazione dell'avviso di accertamento - Insufficiente - Obbligo di adeguata motivazione - Sussiste - Procedura Docfa fortemente partecipativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento catastale. In particolare, l’atto indicava i dati dell’immobile e la classe catastale attribuita, ma non illustrava adeguatamente le ragioni per cui l’Ufficio aveva disatteso o modificato gli elementi di fatto e la proposta formulata dal contribuente mediante la procedura Docfa. La questione riguarda l’estensione dell’obbligo di motivazione nell’ambito di una procedura caratterizzata da una forte partecipazione del contribuente.
La decisione
La motivazione dell’avviso è stata ritenuta insufficiente quando l’Ufficio non si limita a recepire gli elementi oggettivi indicati dal contribuente, ma li disattende o attribuisce una diversa categoria, classe o rendita. In tale situazione, l’atto deve specificare le differenze riscontrate e le ragioni della decisione, così da permettere al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa e da delimitare l’oggetto del giudizio. La mera indicazione dei dati dell’immobile e della classe attribuita è invece sufficiente solo quando l’Ufficio non abbia contestato gli elementi di fatto dichiarati nella procedura Docfa. L’avviso, ove privo di tali chiarimenti, è illegittimo.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 23237/2014
La mera indicazione dei dati dell'immobile è sufficiente solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio.
Nella procedura Docfa l’Ufficio può motivare sinteticamente l’accertamento quando recepisce gli elementi oggettivi forniti dal contribuente e si limita ad attribuire la classe catastale. Se invece modifica o disattende tali elementi, deve spiegare puntualmente le differenze e le ragioni della rettifica.
Cassazione civile, sentenza n. 17680/2014
Conferma l’esigenza che l’avviso di accertamento catastale sia adeguatamente motivato, soprattutto quando la determinazione dell’Ufficio non corrisponde agli elementi rappresentati dal contribuente.
Massime di principio
- Nella procedura Docfa l’obbligo di motivazione dell’Ufficio dipende dal comportamento tenuto rispetto ai dati dichiarati dal contribuente: la motivazione può essere sintetica se tali dati sono confermati, ma deve essere analitica se vengono modificati o disattesi.
- L’avviso catastale deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni concrete della rettifica e di difendersi; la semplice indicazione della nuova classe o rendita non basta quando vi siano elementi divergenti rispetto alla dichiarazione Docfa.
- L’Ufficio non è necessariamente tenuto ad allegare una stima diretta dell’immobile, ma deve indicare in modo chiaro gli elementi oggettivi e le differenze che giustificano la diversa attribuzione catastale.
- In una situazione analoga, occorre verificare se l’avviso individui specificamente gli elementi dichiarati dal contribuente, quelli eventualmente disattesi dall’Amministrazione e le ragioni della nuova classificazione o rendita. L’assenza di tale confronto può determinare l’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione.
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